LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 110, recante “Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) aventi sede ed operanti nel territorio regionale”;

Visto, in particolare, l’art. 9 della predetta L.R. n. 110/98, che prevede l’erogazione di contributi a favore delle II.PP.A.B. al fine di favorire il miglioramento dei servizi erogati agli utenti;

Rilevato che la stessa legge, all’art. 9, comma 3, demanda espressamente alla Giunta Regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi finanziari;

Atteso che, con la L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 - Bilancio pluriennale 2003 - 2005”, è stato previsto lo stanziamento, per l’anno 2003, sul pertinente capitolo del Bilancio regionale n. 72300 dell’importo di Euro 525.000,00, da assegnare alle II.PP.A.B. per interventi contributivi in c/capitale finalizzati al miglioramento dei servizi erogati agli utenti, mediante lavori di sistemazione delle strutture o di riqualificazione organizzativa, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110;

Considerato che il Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali ha predisposto lo schema dei “Criteri e modalità di erogazione” dei predetti contributi per l’annualità 2003, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, composto di n. 8 pagine, compresa la copertina, e consistente in n. 11 articoli numerari progressivamente;

Dato atto del parere favorevole, espresso dal Direttore della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, con la firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

1.   approvare l’allegato schema, composto di n. 8 pagine, compresa la copertina, e consistente in n. 11 articoli numerari progressivamente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente “Criteri e modalità di erogazione dei contributi - Annualità 2003”, in applicazione dalla L.R. 17 aprile 2003, n. 8, secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 3, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110;

2.   di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”.


REGIONE
ABRUZZO


Giunta Regionale

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività
Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale



Servizio
“Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali -
Promozione rapporti con soggetti e strutture”




L.R. 2 ottobre 1998, n. 110 – art. 9, comma 3

rifinanziata con
L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente:
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003 - 2005

 

CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI
ANNUALITA’ 2003

- capitolo di spesa n. 72300 del Bilancio regionale -

(Provvedimento della Giunta Regionale)


 

L.R. 2 ottobre 1998, n. 110 – art. 9, comma 3
rifinanziata con

L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente:
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003 - 2005



 

CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE

 DEI CONTRIBUTI

 ANNUALITA’ 2003

- capitolo di spesa n. 72300 del Bilancio regionale - 

(Provvedimento della Giunta Regionale)

 

ART. 1

1.   In attuazione della L.R. 17 aprile 2003, n. 8 concernente: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003-2005”, il presente provvedimento detta i criteri e disciplina le modalità di erogazione, per l’anno 2003, dei contributi previsti dall’art. 9, comma 3, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

1.   I contributi, erogati in favore delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) operanti nell’ambito della Regione Abruzzo in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, sono finalizzati al miglioramento dei servizi erogati agli utenti, mediante interventi di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione (ivi compresi lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e per l’abbattimento delle barriere architettoniche), di costruzione per ampliamento delle strutture, ovvero progetti per la riqualificazione e formazione del proprio personale.

ART. 3

1.   I contributi, in conto capitale, vengono concessi in modo proporzionale al “numero dell’utenza effettiva” risultante dalla Sezione IV – Erogazione Servizi – punto 4.3 della “Scheda Informativa – Mod. all. A” allegata all’autorizzazione comunale provvisoria al funzionamento (rilasciata in data anteriore a quella di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.), prevista dalle “Direttive generali provvisorie” regionali approvate con deliberazione G.R. n. 1230 del 12/12/2001 (B.U.R.A. n. 2 ord. del 15/02/2002), ovvero, per le strutture a carattere residenziale, al “numero massimo degli ospiti assistibili”, desunto dal punto 2.4.1 (capacità ricettiva) della Sezione II – Amministrativa – della medesima scheda.

ART. 4

1.   Il 20% dello stanziamento del bilancio regionale per l’anno 2003, previsto in Euro 525.000,00 sul pertinente capitolo n. 72300, è riservato e ripartito, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 110/1998, in modo proporzionale alla capacità ricettiva, tra le II.PP.A.B. che gestiscono Residenze Assistite, aventi i requisiti previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, per le quali è stata formalmente riconosciuta l’idoneità a svolgere l’attività di carattere sanitario connessa a quella socio-assistenziale.

2.   La parte residua del predetto stanziamento viene assegnata alle altre II.PP.A.B. che svolgono attività statutaria, senza soluzione di continuità nel precedente biennio, alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A..

3.   Qualora parte dei fondi assegnabili a ciascuna categoria di I.P.A.B. di cui ai precedenti punti 1. e 2. del presente articolo dovesse risultare in eccedenza, rispetto alle effettive richieste pervenute nei termini, la stessa potrà essere destinata a soddisfare le esigenze dell’altra tipologia di strutture, con le stesse modalità e nei limiti stabiliti dal presente provvedimento.

ART. 5

1.   I contributi non possono, comunque, essere superiori al 90% dell’importo degli interventi programmati, comprensivo degli oneri e spese per la sicurezza, risultante dall’apposito “Quadro economico” allegato al progetto, al netto degli imprevisti, delle spese di progettazione e di direzione dei lavori, nonché degli oneri fiscali a norma di legge.

ART. 6

1.   Per l’accesso ai benefici regionali, il legale rappresentante di ciascuna I.P.A.B. deve inoltrare alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale – Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali, Viale Bovio, 425 – 65125 PESCARA, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., pena l’esclusione, la seguente documentazione:

a.   istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, con esplicita indicazione degli interventi programmati e dei relativi oneri previsti;

b.   deliberazione dell’Organo di gestione dell’I.P.A.B. recante:

b.1 approvazione del progetto da realizzare, conforme alle finalità di cui al precedente art. 2;

b.2 approvazione della “Relazione tecnica illustrativa” del progetto, nonché del relativo “Quadro economico” (documenti da allegare obbligatoriamente alla deliberazione medesima);

b.3 delega al legale rappresentante a richiedere il contributo finanziario, ai sensi della L.R. n. 110/98, secondo i criteri di cui al presente provvedimento;

b.4 impegno a coprire, con proprie risorse, le necessità finanziarie derivanti dal “Quadro economico” e non soddisfatte dal contributo regionale che andrà ad essere assegnato;

b.5 attestazione del legale rappresentante sul possesso dell’autorizzazione comunale provvisoria all’esercizio dell’attività di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308, in conformità alle “Direttive generali provvisorie” emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1230 del 12/12/2001 (B.U.R.A n. 2 ord. del 15/02/2002), con esplicita indicazione dell’attività svolta dall’Ente;

b.6 presa d’atto dell’autocertificazione del legale rappresentante dell’Ente sul numero dei fruitori dei servizi erogati, ovvero della capacità ricettiva autorizzata, come indicato nel precedente art. 3, risultanti dalla “Scheda Informativa” allegata  al provvedimento comunale di autorizzazione provvisoria al funzionamento, rilasciata in data anteriore a quella di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

b.7 dichiarazione di aver ottemperato all’approvazione del proprio conto consuntivo dell’ultimo anno, regolarmente inviato al competente Organo di Controllo;

b.8 dichiarazione sul possesso di formale provvedimento di riconoscimento dell’idoneità a svolgere attività sanitaria connessa a quella socio-assistenziale, ovvero di apposita convenzione in atto con la competente ASL (per le II.PP.A.B. di cui al punto 1. del precedente art. 4).

2.   Si considerano prodotte in tempo utile le istanze, inoltrate esclusivamente a mezzo servizio dell’Ente Poste, recanti sul plico raccomandato A.R., il timbro con data non successiva a quella di scadenza di cui al precedente punto 1.

ART. 7

1.   Sulla base delle istanze pervenute, il competente Servizio provvede, con determinazione dirigenziale ai sensi della L.R. 14.9.99, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, all’assegnazione dei fondi stanziati nel bilancio regionale in esecuzione delle disposizioni di cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, secondo i criteri fissati nel precedente art. 4, in proporzione al numero degli utenti dei servizi certificato da ciascuna I.P.A.B. ed individuato con le modalità previste nel punto 1, lett. b.6) del precedente art. 6.

ART. 8

1.   Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi, le II.PP.A.B. beneficiarie, pena la decadenza, devono trasmettere al competente Servizio della Giunta Regionale la seguente documentazione:

a.   deliberazione dell’organo di amministrazione relativa all’aggiudicazione delle opere da eseguire ovvero all’affidamento del progetto di riqualificazione e formazione del proprio personale con attestazione di effettivo inizio del progetto stesso;

b.   dichiarazione di impegno, da parte del legale rappresentante, a restituire alla Regione parte o tutta la somma ricevuta, in caso di parziale o totale mancata realizzazione degli interventi progettati;

c.   attestazione del legale rappresentante concernente le modalità di versamento del contributo, con indicazione della  propria tesoreria e del relativo conto corrente postale o bancario;

d.   richiesta (facoltativa), a firma del legale rappresentante, di erogazione, a titolo di acconto, della somma corrispondente al 50% (cinquanta per cento) dell’ammontare del contributo assegnato.

ART. 9

1.   I progetti soggetti a contributo devono essere ultimati entro e non oltre un anno dalla data di inizio.

2.   Per la erogazione del saldo del contributo, le II.PP.A.B. devono rimettere al competente Servizio della Giunta Regionale la seguente documentazione, nel termine di giorni sessanta dalla ultimazione dei lavori:

a.   richiesta, a firma del legale rappresentante, di erogazione del saldo;

b.   deliberazione dell’organo di amministrazione concernente l’approvazione dello “stato finale delle opere realizzate” e del “certificato di regolare esecuzione” (redatti dal direttore dei lavori), ovvero l’approvazione del “Rendiconto” delle spese relative al progetto di riqualificazione e formazione del personale, da allegare alla deliberazione medesima;

c.   dichiarazione del legale rappresentante circa la insussistenza di analoghi contributi, pubblici o privati, a copertura della quota di interventi realizzati con partecipazione della Regione.

ART. 10

1.   Eventuali economie, risultanti da decadenza o da esecuzione parziale o totale degli interventi programmati, saranno destinate  all’incremento proporzionale del contributo a tutte le altre II.PP.A.B. già assegnatarie, con le stesse modalità e nei limiti stabiliti per la fase di assegnazione del contributo medesimo.

2.   L’eventuale assegnazione di contributi derivanti da rimodulazioni di economie, ai sensi del precedente punto 1., sarà disposta con determinazione dirigenziale, notificata alle II.PP.A.B. beneficiarie.

ART. 11

1.   Il presente provvedimento della Giunta Regionale sarà pubblicato sul B.U.R.A.