LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

1)   prendere atto della volontà manifestata dal Commissario Regionale della IPAB – Asilo Infantile “MARIA” di SAN VITO CHIETINO (CH) con nota prot. n. 10 del 25.03.2002, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A), di pervenire, in presenza di obiettive condizioni di perdurante inattività, di accertato superamento degli originari fini statutari e di non contingente mancanza dei necessari mezzi finanziari, all’estinzione della locale I.P.A.B. - Asilo Infantile “MARIA”, eretta in Ente Morale con R.D. 27 giugno 1912 e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, in precedenza concentrata ed amministrata dall’ex E.C.A. del Comune medesimo;

2)   procedere, ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, della legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 10 e del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207, art. 21, che in particolare consente, nel periodo transitorio previsto per il riordino delle II.PP.A.B., di continuare ad applicare la normativa previgente, alla estinzione della I.P.A.B. - Asilo Infantile “MARIA” di SAN VITO CHIETINO (CH), riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, dando atto che la stessa non rientra tra gli Enti che, secondo l’art. 4 della medesima legge regionale n. 110/98, svolgono prevalente attività sanitaria;

3)   dichiarare, pertanto, l’estinzione della I.P.A.B. - Asilo Infantile “MARIA” di SAN VITO CHIETINO (CH), individuando nella persona del Commissario Regionale dell’ente stesso, Geom. Giuseppe PAGLIANI, nominato con D.P.G.R. 29 settembre 1998, n. 515, l’organo liquidatore per i successivi adempimenti formali di cui all’art. 6 della citata L.R. n. 110/98, nei modi e nei tempi dalla stessa previsti;

4)   stabilire che l’estinzione comporta il trasferimento del patrimonio e delle situazioni giuridiche pendenti della I.P.A.B. al Comune di SAN VITO CHIETINO (CH), sede delle strutture attraverso le quali l’Ente medesimo perseguiva gli originari fini statutari, nel rispetto dei vincoli, delle procedure, degli adempimenti e dei tempi previsti negli artt. 5 - 6 - 7 e 8 della stessa legge regionale n. 110/98, secondo quanto già rilevato dallo stesso Commissario con la richiamata nota prot. n. 10 del 25.03.2002 in merito alla situazione della IPAB;

5)   incaricare il competente “Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture” degli adempimenti per la notifica, ai soggetti interessati, del presente provvedimento;

6)   precisare che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

7)   disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A..