IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Omissis

AUTORIZZA

La ditta Celli Eugenio s.n.c., con sede in Castelli, via C. Rosa,n. 10, alla coltivazione di una cava in località Corazzano, sul terreno riportato in catasto al foglio 1, parte delle particelle 113 e 178, per una superficie complessiva di mq. 10.000 circa, nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle seguenti prescrizioni:

Art. 1

Obbligo dell’osservanza delle norme contenute nel verbale n. 510 del 19.7.2002 della Giunta Regionale - Direzione Attività Produttive - Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie - e dell’osservanza delle modalità indicate nei disegni approvati dal Comitato, timbrati e firmati, nonché dell’osservanza delle prescrizioni disposte dalla Giunta Regionale Direzione Territorio e Beni Ambientali con parere prot. n. 690/BN67026.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere iniziata entro 90 giorni dalla stessa data.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o Istituto assicurativo per un importo nella misura di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00).

Art. 5

La ditta deve servire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare a dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni: - Salvaguardare le eventuali fasce boscate.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quanto l’Unità Operativa per le Attività Estrattive lo riterrà necessario i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 10.00 e complessivamente di mc. 30.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a)   n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) n. 1 pala gommata, d) n.2 autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Segretario del Comitato Tecnico Regionale.

Art.11

Il Decreto comunale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge e trasmesso, per il controllo, al Comando Stazione Forestale compente per territorio.

Il provvedimento di autorizzazione sarà altresì trasmesso al Ministero del Beni Ambientali.

OBBLIGA

La stessa ditta al risanamento ambientale appena ultimati i lavori di estrazione come da progetto.

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO

Arch. Raffaele Raiola