IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1)   di rinnovare, l’esercizio dell’attività per effettuare la gestione di un centro di raccolta, demolizione e rottamazione di veicoli a motore; di cui all’art. 28 del D.Lvo 22/97 e ai sensi della L.R. n. 83/2000, a favore della Ditta Autodemolizione Panella Angelo e C. S.a.s. - Via Pacinotti, n. 1- 67051 Avezzano (AQ) - precedentemente autorizzato con Delibera regionale n. 4963 del 10.09.1993, rinnovata con D.G.R. n. 3479 del 30.12.1997;

2)   di stabilire che, l’autorizzazione, di cui al punto 1), è condizionata alle osservazioni dettate dall’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale dell’Aquila) con nota n. 6220 del 11.12.2002 citata in premessa, e di seguito riportata:

L’impianto in oggetto deve soddisfare le caratteristiche stabilite dalla L.R. N. 83/2000 e cioè deve avere:

2.1 un parcheggio interno, una zona percorsi e accesso al pubblico in grado di agevolare la movimentazione interna, una zona trattamento carcasse, una zona veicoli trattati, una zona di stoccaggio parti utilizzabili (compresi i pneumatici), una zona di stoccaggio rifiuti, zona servizi ed uffici;

2.2 una serie di contenitori per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli (benzina, gasolio, olio cambio e motore, liquidi idraulici e refrigeranti acidi di batteria). I contenitori devono essere posizionati, in area coperta e pavimentata, separatamente per classi omogenee ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e nel rispetto delle norme per lo stoccaggio dei rifiuti; il deposito degli olii deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal D.L. n. 95/92 e relativo decreto applicativo D.M n. 392/96;

2.3 un deposito coperto di sostanze da usare per l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti;

2.4 un impianto antincendio in regola con la normativa di settore;

2.5 un impianto di convogliamento delle acque piovane a pozzetti di raccolta con separatori per olii adeguatemente dimensionati e scarichi idrici adeguati alle norme vigenti;

2.6 una impermeabilizzazione di tutte le aree ove si svolgono operazioni di bonifica e stoccaggio dei liquidi e dell’area di stoccaggio delle auto ancora da bonificare con materiali resistenti alle sostanze liquidi contenute nelle carcasse; tali aree devono essere inoltre dotate di sistemi di raccolta dei refluii, comprese le acque piovane, con vasche di decantazione e grassaggio;

e che gli stessi impianti debbano garantire l’effettuazione delle seguenti operazioni minimali (da svolgersi al coperto per la maggior parte possibile):

2.7 disassemblaggio dei veicoli, prima del trattamento, con rimozione di tutti i liquidi e fluidi, pneumatici, accumulatori, impianti di condizionamento, airbag, catalizzatori ed altri componenti e materiali pericolosi; rimozione, prima del trattamento dei componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio e cromo;

2.8 rimozione e trattamento dei materiali e componenti in modo selettivo, così da non dover classificare i residui della frantumnazione come rifiuti pericolosi;

2.9 esecuzione delle operazioni di disassemblaggio e deposito in modo da non compromettere le possibilità di riutilizzo e riciclo dei componenti dei veicoli.

3)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque, dalla data di ricezione da parte di questo Servizio della comunicazione di fine lavori indicati al punto 2), ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000; La sopracitata comunicazione deve avvenire entro mesi 6 (sei) dalla data di notifica del presente provvedimento;

4)   di stabilire che, nel caso in cui la Ditta in oggetto non ottemperi, nei limiti temporali indicati, a quanto richiesto al punto 3), si procederà alla adozione dei consequenziali atti di competenza regionale;

5)   di stabilire altresì, che presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da parere dell’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale dell’Aquila) espresso con nota n. 3331 del 18.07.2003, possono essere trattati i soli rifiuti (sottoelencati) con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente:

 

 

Codice CER

definizione rifiuto pericoloso

13 0110*

oli minerali per circuiti idraulici non clorurati

13 0 111 *

oli sintetici per circuiti idraulici

13 02 06*

scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione

13 05 06*

oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 0701*

olio combustibile e carburante diesel

13 07 03*

altri carburanti (comprese le miscele)

14 06 01*

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 01 04*

veicoli fuori uso

16 01 07*

filtri dell’olio

16 0110*

componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)

1601 13*

liquidi per freni

16 0114*

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 06 01*

batterie al piombo

16 08 07*

catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

 

 

Codice CER

definizione rifiuto non pericoloso

16 01 03

pneumatici fuori uso

16 01 06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 12

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 16

serbatoi per gas liquido

16 01 17

metalli ferrosi

16 01 18

metalli non ferrosi

16 01 19

plastica

16 01 20

vetro

19 10 04

fluff- frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

 

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la

- incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere

-    evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    che, la attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

9)   di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale dell’Aquila e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), dì una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

10) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 polizze in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

11) di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 3479 del 30.12.1997, non riportato nel presente provvedimento;

12) di stabilire che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 22/97;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e all’ A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila);

14) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Autodemolizione Panella Angelo e C. S.a.s. - Via Pacinotti, n. 1 67051 Avezzano (AQ);

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo Di Palo