IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DISPONE
1) di rinnovare, l’esercizio dell’attività per effettuare la gestione di un centro di raccolta, demolizione e rottamazione di veicoli a motore; di cui all’art. 28 del D.Lvo 22/97 e ai sensi della L.R. n. 83/2000, a favore della Ditta Autodemolizione Panella Angelo e C. S.a.s. - Via Pacinotti, n. 1- 67051 Avezzano (AQ) - precedentemente autorizzato con Delibera regionale n. 4963 del 10.09.1993, rinnovata con D.G.R. n. 3479 del 30.12.1997;
2) di stabilire che, l’autorizzazione, di cui al punto 1), è condizionata alle osservazioni dettate dall’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale dell’Aquila) con nota n. 6220 del 11.12.2002 citata in premessa, e di seguito riportata:
L’impianto in oggetto deve soddisfare le
caratteristiche stabilite dalla L.R. N. 83/2000 e cioè deve avere:
2.1 un parcheggio interno, una zona percorsi e accesso al pubblico in grado di agevolare la movimentazione interna, una zona trattamento carcasse, una zona veicoli trattati, una zona di stoccaggio parti utilizzabili (compresi i pneumatici), una zona di stoccaggio rifiuti, zona servizi ed uffici;
2.2 una serie di contenitori per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli (benzina, gasolio, olio cambio e motore, liquidi idraulici e refrigeranti acidi di batteria). I contenitori devono essere posizionati, in area coperta e pavimentata, separatamente per classi omogenee ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e nel rispetto delle norme per lo stoccaggio dei rifiuti; il deposito degli olii deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal D.L. n. 95/92 e relativo decreto applicativo D.M n. 392/96;
2.3 un deposito coperto di sostanze da usare per l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti;
2.4 un impianto antincendio in regola con la normativa di settore;
2.5 un impianto di convogliamento delle acque piovane a pozzetti di raccolta con separatori per olii adeguatemente dimensionati e scarichi idrici adeguati alle norme vigenti;
2.6 una impermeabilizzazione di tutte le aree ove si svolgono operazioni di bonifica e stoccaggio dei liquidi e dell’area di stoccaggio delle auto ancora da bonificare con materiali resistenti alle sostanze liquidi contenute nelle carcasse; tali aree devono essere inoltre dotate di sistemi di raccolta dei refluii, comprese le acque piovane, con vasche di decantazione e grassaggio;
e che gli stessi impianti debbano garantire l’effettuazione delle seguenti operazioni minimali (da svolgersi al coperto per la maggior parte possibile):
2.7 disassemblaggio dei veicoli, prima del trattamento, con rimozione di tutti i liquidi e fluidi, pneumatici, accumulatori, impianti di condizionamento, airbag, catalizzatori ed altri componenti e materiali pericolosi; rimozione, prima del trattamento dei componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio e cromo;
2.8 rimozione e trattamento dei materiali e componenti in modo selettivo, così da non dover classificare i residui della frantumnazione come rifiuti pericolosi;
2.9 esecuzione delle operazioni di disassemblaggio e deposito in modo da non compromettere le possibilità di riutilizzo e riciclo dei componenti dei veicoli.
3) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque, dalla data di ricezione da parte di questo Servizio della comunicazione di fine lavori indicati al punto 2), ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000; La sopracitata comunicazione deve avvenire entro mesi 6 (sei) dalla data di notifica del presente provvedimento;
4) di stabilire che, nel caso in cui la Ditta in oggetto non ottemperi, nei limiti temporali indicati, a quanto richiesto al punto 3), si procederà alla adozione dei consequenziali atti di competenza regionale;
5) di stabilire altresì, che presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da parere dell’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale dell’Aquila) espresso con nota n. 3331 del 18.07.2003, possono essere trattati i soli rifiuti (sottoelencati) con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente:
Codice CER |
definizione rifiuto pericoloso |
13 0110* |
oli minerali per circuiti idraulici non clorurati |
13 0 111 * |
oli sintetici per circuiti idraulici |
13 02 06* |
scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e
lubrificazione |
13 05 06* |
oli prodotti dalla separazione olio/acqua |
13 0701* |
olio combustibile e carburante diesel |
13 07 03* |
altri carburanti (comprese le miscele) |
14 06 01* |
clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
16 01 04* |
veicoli fuori uso |
16 01 07* |
filtri dell’olio |
16 0110* |
componenti esplosivi (ad esempio «air bag») |
1601 13* |
liquidi per freni |
16 0114* |
liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose |
16 06 01* |
batterie al piombo |
16 08 07* |
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose |
Codice CER |
definizione rifiuto non pericoloso |
16 01 03 |
pneumatici fuori uso |
16 01 06 |
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose |
16 01 12 |
pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 |
16 01 16 |
serbatoi per gas liquido |
16 01 17 |
metalli ferrosi |
16 01 18 |
metalli non ferrosi |
16 01 19 |
plastica |
16 01 20 |
vetro |
19 10 04 |
fluff- frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 |
7) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8) di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la
- incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere
- evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- che, la attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
9) di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale dell’Aquila e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), dì una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
10) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 polizze in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
11) di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 3479 del 30.12.1997, non riportato nel presente provvedimento;
12) di stabilire che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 22/97;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e all’ A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila);
14) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Autodemolizione Panella Angelo e C. S.a.s. - Via Pacinotti, n. 1 67051 Avezzano (AQ);
15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro
sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi
giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Carlo Di Palo