LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 267/00, contenente il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Vista la L.R. 143/97, che detta “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzioni di nuovi Comuni, Unioni e fusioni”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 8 del 17 aprile 2003 concernente: ”Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 Bilancio pluriennale 2003/2005” della Regione Abruzzo, pubblicata sul B.U.R.A. n. 50 speciale del 30/04/03, che ha stanziato sul Cap. 011464 relativo a “Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni  ecc.”, di cui alla L.R. 143/97”, la somma di € 1.099.370,69;

Tenuto conto che la Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina, con atto di Giunta regionale, principi, criteri e modalità di erogazione dei contributi alle Unioni ;

Preso atto che nella riunione della Conferenza Permanente Regionale EE.LL. tenutasi in data 07/04/2003, è stato “espresso parere favorevole alle determinazioni che l’A.N.C.I. e l’U.N.C.E.M., con il supporto del Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali", assumeranno per la definizione dei criteri per l’erogazione di contributi a favore di Unioni e altre forme associative di cui alla L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni.”;

Che nel corso della riunione con i rappresentanti delle Unioni dei Comuni abruzzesi, dell’ANCI, dell’UNCEM e della Legautonomie, tenutasi a Pescara il 15/05/03, il Componente la G.r., Antonio Prospero, ha precisato che l’indirizzo politico della G.r., nell’anno 2003, considerata anche la minore quantità di risorse finanziarie a disposizione rispetto all’anno 2002, è quello di incentivare, esclusivamente, le Unioni tra Comuni montani e non montani, comprese quelle che si formano all’interno di tali Unioni, purché ciascuna raggiunga una soglia minima pari a 5.000 abitanti,  ai sensi dell’art. 9 della L.R. 143/97, in quanto:

Si intende favorire lo sviluppo del massimo grado di aggregazione istituzionale e organizzativa fra gli enti, garantendo, nel contempo, l’autonomia di ciascun Comune;

Si ritiene che le Unioni, in quanto enti locali, servano a costituire un governo locale più efficace, moderno e più stabile che consenta di raggiungere nel tempo economie di scala durature nella gestione delle funzioni  e/o servizi comunali assicurando maggiore efficienza ed economicità dell’azione amministrativa locale anche attraverso l’utilizzo congiunto di mezzi e personale;

Lo stesso T.U. 267/2000 promuove l’incentivazione delle Unioni di Comuni rispetto alle altre forme associative

Che, di conseguenza, nella riunione tenutasi a Pescara in data 28/05/03 tra ANCI-UNCEM e la Direzione “Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli”, è stato redatto apposito verbale, contenente la ridefinizione di criteri e modalità per la erogazione di contributi alle Unioni, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. A);

Ritenuto di recepire integralmente il contenuto del verbale sopra citato, tranne nella parte in cui l’ANCI e l’UNCEM non condividono di incentivare le Unioni di Comuni costituitesi all’interno di Unioni già esistenti, per i motivi sopra citati;

Che, pertanto, vanno revocate le deliberazioni di G.R. n. 738 del 7/08/2001, n. 933 del 12/10/2001 e n. 1012  del 10/12/02, con le quali la Giunta regionale aveva definito criteri e modalità relativi alle precedenti annualità;

Dato atto che il Direttore regionale della Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell’atto con la sottoscrizione dello stesso ai sensi dell’art.23, comma 1, lett. f), della L.R. 77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto riferito in premessa:

1)   di revocare la precedenti Deliberazioni di Giunta regionale n. G.R. n. 738 del 7/08/2001, n. 933 del 12/10/2001 e n. 1012  del 10/12/02, con le quali furono individuati i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Forme associative fra Comuni, per l’esercizio di funzioni e/o servizi svolti nelle precedenti annualità.

2)   di definire nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi alle “Unioni di Comuni montani e non montani” che raggiungano la soglia minima dei 5.000 abitanti, ai sensi dell’art.9 della L.R. 143/97, recependo integralmente quanto riportato nel verbale della riunione del 28/05/03, (All. A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tranne nella parte in cui l’ANCI e l’UNCEM non condividono di incentivare le Unioni di Comuni costituite all’interno di Unioni già esistenti.

3)   Di conseguenza, di incentivare, con il presente provvedimento, anche le Unioni costituite all’interno di Unioni già esistenti, purché raggiungano la soglia minima di 5.000 abitanti, ai sensi dell’art.9 della L.R. 143/97,

4)   di impegnare, ai sensi della L.R. 3/2003, art.33, la somma complessiva pari ad € 1.099.370,69 sul Cap. 011464 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, tenuto conto che i creditori sono individuabili e determinabili nelle Unioni di Comuni non montani e nelle Unioni di Comuni montani che abbiano inviato le domande per la richiesta di contributi entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., secondo i criteri e le modalità contenute nel verbale allegato;

5)   che alle successive liquidazioni ed erogazioni dei contributi concessi si provvederà, a seguito di istruttoria delle domande pervenute, con determinazioni dirigenziali del Dirigente del Servizio Riforme istituzionali e Rapporti con gli EE.LL.;

6)   che le domande dovranno essere inviate, inderogabilmente con Raccomandata A. R., per l’anno 2003, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., secondo le modalità contenute nel verbale allegato; mentre, per gli anni successivi, la scadenza è fissata al 30 giugno.

7)   che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul B.U.R.A..


RIUNIONE DEL 28 maggio 2003-09-09
Direzione “Riforme istituzionali – Enti locali – Controlli”
e
ANCI – UNCEM

Il giorno 28 del mese di maggio 2003, alle ore 10,30 presso gli Uffici della Direzione “Riforme Istituzionali – Enti Locali – Controlli”, si sono riuniti i dipendenti della Direzione Riforme istituzionali – Enti locali – Controlli ed i rappressentanti dell’UNCEM e dell’ANCI.

Sono presenti alla seduta:

-    Dott.ssa M. A. D’Antonio Direttore regionale “Riforme istituzionali – EE.LL. – Controlli”

-    Dott. A. Lucrezi Presidente UNCEM

-    Sig. G. Venditti Rappresentante UNCEM

-    Dott. O. Colangelo Segretario UNCEM

-    Dott. F. Montepara Delegato ANCI

Partecipano, inoltre, alla seduta, il Dott. A. Pomante, dipendente regionale in servizio presso la Direzione “Riforme Istituzionali – Enti Locali – Controlli”; il Dott. V. Pallini, responsabile dell’Ufficio “Riforme Istituzionali e Federalismo Amministrativo, Segreteria della Conferenza Regione – Enti Locali ed attività connesse” e la Dott.ssa E. Di Stefano, responsabile dell’Ufficio “Rapporti Istituzioni Pubbliche e Nucleo di Monitoraggio, Assistenza e Coordinamento per lo Sportello Unico di cui al d.lgs. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni”, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Introduce i lavori la Dott.ssa D’Antonio e comunica ai presenti che sul Bilancio 2003 è stata prevista, sul Cap. 011464 relativo a “Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni , di cui alla L.R. 143/97”, la somma di € 1.099.370,69

Ricorda che nel corso della riunione del 7/04/2003 la Conferenza permanente Regione/EE.LL. ha espresso:

“parere favorevole alle determinazioni che l’A.N.C.I. e l’U.N.C.E.M., con il supporto del Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali", assumeranno per la definizione dei criteri per l’erogazione di contributi a favore di Unioni e altre forme associative di cui alla L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Inoltre, comunica che il Componente la G.r., Antonio Prospero ha precisato, nel corso di una riunione tenutasi lo scorso 15 maggio 2003 con le Unioni dei Comuni abruzzesi ed i rappresentanti dell’A.N.C.I. e dell’U.N.C.E.M., che l’indirizzo politico della G.r. mira ad incentivare le Unioni tra Comuni, comprese anche quelle che nascono in seno ad altre Unioni di Comuni, e non le altre forme associative, in quanto rappresentano lo strumento migliore che agevola la massima integrazione istituzionale e organizzativa tra gli enti e garantisce, nel contempo, la piena autonomia di ciascun Comune.

La Dott.ssa D’Antonio invita, quindi, il Dott. Pomante ad illustrare le difficoltà incontrate nel corso dell’istruttoria delle richieste pervenute a seguito della deliberazione di G.r. 1012/2002.

Il Dott. Pomante riferisce, in sintesi, sulle maggiori difficoltà incontrate nella istruttoria legate, principalmente, alla macchinosità della redazione della graduatoria finale e suggerisce alcune soluzioni per rendere più semplice la procedura relativa all’assegnazione dei contributi.

I rappresentanti dell’U.N.C.E.M. e dell’A.N.C.I. condividono la necessità di incentivare solo le Unioni dei Comuni, mentre non condividono l’indirizzo politico di incentivare le Unioni dei Comuni sorte all’interno di Unioni già costituite.

Dopo ampia ed articolata discussione, durante la quale sono state esaminate tutte le problematiche inerenti le difficoltà operative che si sono manifestate nel corso della istruttoria delle richieste relative alla annualità 2002 i presenti concordano nella necessità di riformulare criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni e di revocare le deliberazioni di G.R. n. 738 del 7/08/2001, n. 933 del 12/10/2001 e n. 1012  del 10/12/02.

Pertanto, propongono alla G.r. di approvare i seguenti:

Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni

Soggetti richiedenti: le Unioni di Comuni non montani e le Unioni di Comuni montani con esclusione delle Unioni che non raggiungano la soglia minima di 5.000 abitanti, come stabilito dalla L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

La domanda dovrà essere prodotta dal legale rappresentante dell’Ente e dovrà contenere: a) una relazione, riferita all’effettivo esercizio di minimo tre funzioni e/o servizi svolti per almeno tre mesi precedenti la data della richiesta di contributo; b) il numero dei Comuni che usufruiscono di ciascun servizio e/o funzione; c) un riepilogo complessivo ed una sintetica illustrazione delle funzioni e/o dei servizi svolti; d) l’indicazione delle spese sostenute e/o impegnate per ciascun servizio e/o funzione.

La stessa dovrà essere inviata, esclusivamente con Raccomandata A R., alla Regione Abruzzo – Direzione “Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli” entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della deliberazione di Giunta regionale. Farà fede la data del timbro postale di trasmissione.

Non saranno, in ogni caso, accettate altre modalità di trasmissione e non saranno considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della delibera di G.R. sul B.U.R.A.

I contributi concedibili sono straordinari “una tantum” e ordinari.

Contributi straordinari “una tantum”

Sono contributi erogati per sostenere spese di primo impianto. I soggetti richiedenti possono essere, esclusivamente, le Unioni di Comuni non montani che non abbiano già usufruito del medesimo contributo.

L’ammontare del contributo straordinario concedibile è pari a:

-    € 7.000,00 per le Unioni di Comuni non montani fino a 10.000 abitanti;

-    € 11.000,00 per le Unioni di Comuni non montani da 10.001 a 20.000 abitanti;

-    € 7.000,00 per le Unioni di Comuni non montani oltre 20.001 abitanti

per ciascun Comune facente parte dell’Unione, esclusi i Comuni appartenenti ad una Comunità montana.

Il numero di abitanti residenti è desunto dai dati dell’ultimo censimento ISTAT dell’anno 2001.

Contributi ordinari:

I soggetti richiedenti possono essere le Unioni di Comuni non montani e le Unioni di Comuni montani.

Non vengono ammessi a contribuzione i servizi e/o le funzioni svolte da Consorzi, ovvero da altri soggetti appositamente costituiti, che non siano le Unioni.

L’importo complessivo dei contributi corrisponde alla somma stanziata sul Cap. 011464 relativo a “Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni, di cui alla L.R. 143/97” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2003, decurtata dalle somme destinate ai contributi straordinari “una tantum”.

Saranno escluse dai contributi le Unioni che non abbiano raggiunto un minimo di 3 funzioni e/o servizi.

Il contributo ordinario è concesso in relazione al numero delle funzioni e/o dei servizi svolti, con esclusione di incarichi professionali, studi di fattibilità e realizzazione di opere pubbliche. 

Per la gestione associata di servizi e/o funzioni è necessario dimostrare che gli enti associati abbiano conferito la complessità della funzione e/o del servizio all’Unione; pertanto non è incentivabile una singola attività all’interno dell’esercizio della funzione e/o del servizio. (Ad esempio nel caso della funzione “promozione turistica” occorre sia stata conferita all’Unione la funzione stessa complessivamente intesa e, pertanto, non risulterà incentivabile una singola manifestazione, anche se ripetuta annualmente, quale  una sagra paesana).

Le somme disponibili per i contributi ordinari, al netto dei contributi straordinari una tantum, saranno ripartite nella misura dell’85% tra le Unioni dei Comuni Montani e nella misura del 15% per Unioni dei Comuni non Montani.

Modalità di erogazione dei contributi

A ciascuna funzione e/o a ciascun servizio erogato a favore di tutti i Comuni componenti l’Unione sarà attribuito un coefficiente pari ad una unità. Qualora la funzione e/o il servizio non sia erogato a tutti i Comuni, tale coefficiente risulterà dalla divisione del numero dei Comuni serviti per il totale dei Comuni componenti l’Unione. La somma di tutti i coefficienti costituirà la quota di riparto attribuita a ciascuna Unione. (Ad esempio: l’ Unione X è composta da 10 Comuni.  Per il servizio e/o la funzione  A che l’Unione svolge  a favore di 10 Comuni sarà attribuito un coefficiente pari a: ( 10/10) = 1; per  il servizio e/o la funzione B che l’Unione svolge  a favore di 3 Comuni sarà attribuito un  coefficiente pari a: (3/10)= 0,3;  per il servizio e/o la funzione  C che l’Unione svolge a  favore di 5 Comuni sarà attribuito un coefficiente pari a (5/10)= 0,5. La quota di riparto attribuita all’Unione X sarà così determinata: (1+0,3+0,5)= 1,8).

La somma disponibile per ciascuna tipologia di Unione verrà divisa per la somma delle singole quote di riparto.

Il risultato ottenuto verrà moltiplicato per la quota di riparto attribuita a ciascuna Unione e costituirà l’importo del contributo assegnato..

Le funzioni e/o i servizi incentivabili sono esclusivamente i seguenti:

Ufficio contabilità

ICI

Altri tributi locali

Polizia Municipale

Ufficio Tecnico urbanistico/edilizio

Ufficio gestioni LL.PP.

Ufficio Stampa L. 150/2000

U.R.P.

Catasto

Sistemi informatici

SUAP

Gestione del personale

Nucleo di valutazione del personale

Ufficio legale

Mense scolastiche

Trasporto scolastico

Musei, Biblioteche ed attività culturali

Lavori socialmente utili

Difensore civico

Diritto allo studio

Servizi sociali (L.R. 22/98)

Interventi di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni

Gestione dei servizi cimiteriali

Interventi a favore dei minori ed adolescenti (L. 285/77)

Trasporti pubblici locali

Protezione civile

Raccolta RSU

Gestione e smaltimento RSU

Raccolta differenziata

Depurazione

Viabilità

Acquedotti

Illuminazione pubblica

Promozione turistica, agriturismo

Prevenzione incendi

Gestione metano

 

 

Il Segretario verbalizzante

(Dott.ssa E. Di Stefano)

il direttore regionale

(Dott.ssa M.A. D’Antonio)