AUTORIZZAZIONE EDILIZIA n. 30 del 20/6/2003

Prot. n. 8540/1999

UFFICIO TECNICO

DITTA: CELI CALCESTRUZZI SPA

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista l’istanza datata 23 Dicembre 1999, acquisita in Prot. al n. 8540 del 24/12/1999, con la quale la Ditta CELI CALCESTRUZZI SPA con sede in MASSA D' ALBE - Strada Provinciale Palentina Km. 2,700 (C.F. e P.I. 00284160660), Legalmente Rappresentata dal Sig. FRANCO CELI nato il 30/6/1954 a  Massa d' Albe (AQ), ed ivi residente in Via delle Pescine n. 9 (cod. fisc. CLE FNC 54H30 F022Z), nella qualità di Amministratore, ha richiesto a norma della Legge Regionale 54/83 e successive modifiche ed integrazioni l’Autorizzazione per la prosecuzione dei lavori di coltivazione ai fini di sistemazione e ripristino ambientale finale dei luoghi interessati da attività estrattiva su terreni Comunali in località “CAMPO” del Comune di Magliano dei Marsi, in Catasto al Foglio 64 part.lle 70 - 71 - 72 - 73 - 315 - 316 - 377 ed al Foglio 65 part.lle 9 - 29 - 77;

Visto il contratto di concessione di terreni per attività estrattiva e ripristino ambientale Rep. n.  837 del 9/5/1998;

Visto il contratto integrativo del 20/6/2003 in corso di registrazione;

Preso atto che il Comitato Tecnico Regionale per le Cave nella seduta n. 455 del 17/10/2000 ha espresso parere favorevole ed il cui verbale n. 455 è parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il Settore Attività Estrattive della Regione Abruzzo con nota Prot. n. 3127 del 20/12/2000 ha trasmesso copia conforme di tutti gli atti relativi all’ istanza della Ditta CELI CALCESTRUZZI SPA per l’ emissione del provvedimento ai sensi dell’ art. 5 della L.R. 23/10/1987, n. 67;

Visto che i  lavori dovranno svolgersi secondo le condizioni imposte dal C.T.R. nella seduta n. 444 del 13/6/2000, secondo quanto dallo stesso approvato, con le seguenti prescrizioni: Durata anni 6 (sei); - Polizza lire 800.000.000; Materiale estraibile annuale mc. 85.000, totale mc. 500.000; Le scarpate di abbandono devono essere sagomate con il materiale in posto, con pendenza non superiore al 45%; Il materiale sterile adoperato per le operazioni di recupero ambientale non dovrà essere incluso tra quelli presenti negli allegati del Decreto Legislativo n. 22/97, sui terreni riportati in catasto del Comune di Magliano dei Marsi al Foglio 64 part.lle 70 - 71 - 72 - 73 - 315 - 316 - 377 ed al Foglio 65 part.lle 9 - 29 - 77,

AUTORIZZA

Alla Ditta CELI CALCESTRUZZI SPA con sede in MASSA D'ALBE - Strada Provinciale Palentina Km. 2,700 (C.F. e P.I. 00284160660), Legalmente Rappresentata dal Sig. FRANCO CELI nato il 30/6/1954 a Massa d' Albe (AQ), ed ivi residente in Via delle Pescine n. 9 (cod. fisc. CLE FNC 54H30 F022Z), nella qualità di Amministratore, l’esercizio di attività estrattiva di inerti sui predetti terreni al fine di sistemazione e recupero finale dei luoghi già destinati a cava in località “CAMPO” del Comune di MAGLIANO DEI MARSI, alle seguenti condizioni:

Art.1)

La Ditta ha l’obbligo dell’osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con Delibera della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 204 del 23/1/1985, e vistato dalla Commissione di Controllo in data 6/2/1985 Prot. n. 668/885, e dell’osservanza delle modalità indicate nei disegni approvati dal C.T.R. nella seduta n. 455 del 17/10/2000, timbrati e firmati dal Segretario Ing. Ezio Faieta.

Art.2)

La zona interessata agli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi nel terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art.3)

L'Autorizzazione Edilizia sarà valida per anni 6 (sei) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro novanta giorni dalla stessa data, a pena di decadenza.

Art.4)

L’obbligo del ripristino ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificati di fideiussione Bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 413.165,52. La predetta garanzia dovrà essere costituita entro trenta giorni dalla notifica della presente, a pena di decadenza.

Art.5)

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori, e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art.6)

La Ditta dovrà inoltre attenersi alle disposizioni di Legge ed ai contenuti del contratto di concessione dei terreni Comunali, Rep. n. 837 del 9/5/1998 ed al contratto integrativo del 20/4/2003 in corso di registrazione.

Art.7)

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando l’Unità Operativa per le Attività Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art.8)

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 85.000 e complessivamente, mc. 500.000 per l’intera durata dell’attività.

Art.9)

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) Escavatore; - b) Pala meccanica; - c) Autocarri.

Art.10)

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Segretario del Comitato.

Art.11)

La Ditta ha l'obbligo di rinnovare l'Autorizzazione del vincolo Ambientale di cui alla nota Prot. n. 00751/BN/66/053 - 00 dell' 8/5/2000, trascorsi cinque anni dal rilascio della stessa, ai sensi del regolamento n. 1357/40, di applicazione della Legge 1497/39, giusta nota della Giunta Regionale, Servizio Tutela e Valorizzazione delle Aree protette BBAA e Via, Prot. n. 7109 del 6/6/2003.

Art.12)

La presente Autorizzazione dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO
TECNICO COMUNALE

Geom. Marcello Di Loreto