AUTORIZZAZIONE EDILIZIA n. 30 del 20/6/2003
Prot. n. 8540/1999
UFFICIO TECNICO
DITTA: CELI CALCESTRUZZI SPA
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO COMUNALE
Vista l’istanza datata 23 Dicembre 1999, acquisita
in Prot. al n. 8540 del 24/12/1999, con la quale la Ditta CELI CALCESTRUZZI SPA
con sede in MASSA D' ALBE - Strada Provinciale Palentina Km. 2,700 (C.F. e P.I.
00284160660), Legalmente Rappresentata dal Sig. FRANCO CELI nato il 30/6/1954
a Massa d' Albe (AQ), ed ivi residente
in Via delle Pescine n. 9 (cod. fisc. CLE FNC 54H30 F022Z), nella qualità di
Amministratore, ha richiesto a norma della Legge Regionale 54/83 e successive
modifiche ed integrazioni l’Autorizzazione per la prosecuzione dei lavori di
coltivazione ai fini di sistemazione e ripristino ambientale finale dei luoghi
interessati da attività estrattiva su terreni Comunali in località “CAMPO” del
Comune di Magliano dei Marsi, in Catasto al Foglio 64 part.lle 70 - 71 - 72 -
73 - 315 - 316 - 377 ed al Foglio 65 part.lle 9 - 29 - 77;
Visto il contratto di concessione di terreni per attività estrattiva e ripristino ambientale Rep. n. 837 del 9/5/1998;
Visto il contratto integrativo del 20/6/2003 in
corso di registrazione;
Preso atto che il Comitato Tecnico Regionale per le Cave nella seduta n. 455 del 17/10/2000 ha espresso parere favorevole ed il cui verbale n. 455 è parte integrante del presente provvedimento;
Dato atto che il Settore Attività Estrattive della Regione Abruzzo con nota Prot. n. 3127 del 20/12/2000 ha trasmesso copia conforme di tutti gli atti relativi all’ istanza della Ditta CELI CALCESTRUZZI SPA per l’ emissione del provvedimento ai sensi dell’ art. 5 della L.R. 23/10/1987, n. 67;
Visto che i
lavori dovranno svolgersi secondo le condizioni imposte dal C.T.R. nella
seduta n. 444 del 13/6/2000, secondo quanto dallo stesso approvato, con le
seguenti prescrizioni: Durata anni 6 (sei); - Polizza lire 800.000.000;
Materiale estraibile annuale mc. 85.000, totale mc. 500.000; Le scarpate di
abbandono devono essere sagomate con il materiale in posto, con pendenza non
superiore al 45%; Il materiale sterile adoperato per le operazioni di recupero
ambientale non dovrà essere incluso tra quelli presenti negli allegati del
Decreto Legislativo n. 22/97, sui terreni riportati in catasto del Comune di
Magliano dei Marsi al Foglio 64 part.lle 70 - 71 - 72 - 73 - 315 - 316 - 377 ed
al Foglio 65 part.lle 9 - 29 - 77,
AUTORIZZA
Alla Ditta CELI CALCESTRUZZI SPA con sede in MASSA D'ALBE - Strada Provinciale Palentina Km. 2,700 (C.F. e P.I. 00284160660), Legalmente Rappresentata dal Sig. FRANCO CELI nato il 30/6/1954 a Massa d' Albe (AQ), ed ivi residente in Via delle Pescine n. 9 (cod. fisc. CLE FNC 54H30 F022Z), nella qualità di Amministratore, l’esercizio di attività estrattiva di inerti sui predetti terreni al fine di sistemazione e recupero finale dei luoghi già destinati a cava in località “CAMPO” del Comune di MAGLIANO DEI MARSI, alle seguenti condizioni:
Art.1)
La Ditta ha l’obbligo dell’osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con Delibera della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 204 del 23/1/1985, e vistato dalla Commissione di Controllo in data 6/2/1985 Prot. n. 668/885, e dell’osservanza delle modalità indicate nei disegni approvati dal C.T.R. nella seduta n. 455 del 17/10/2000, timbrati e firmati dal Segretario Ing. Ezio Faieta.
Art.2)
La zona interessata agli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi nel terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Art.3)
L'Autorizzazione Edilizia sarà valida per anni 6 (sei) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro novanta giorni dalla stessa data, a pena di decadenza.
Art.4)
L’obbligo del ripristino ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificati di fideiussione Bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 413.165,52. La predetta garanzia dovrà essere costituita entro trenta giorni dalla notifica della presente, a pena di decadenza.
Art.5)
La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori, e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Art.6)
La Ditta dovrà inoltre attenersi alle disposizioni di Legge ed ai contenuti del contratto di concessione dei terreni Comunali, Rep. n. 837 del 9/5/1998 ed al contratto integrativo del 20/4/2003 in corso di registrazione.
Art.7)
La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando l’Unità Operativa per le Attività Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art.8)
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 85.000 e complessivamente, mc. 500.000 per l’intera durata dell’attività.
Art.9)
La Ditta deve
attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante
l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) Escavatore; - b) Pala meccanica; - c) Autocarri.
Art.10)
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Segretario del Comitato.
Art.11)
La Ditta ha l'obbligo di rinnovare l'Autorizzazione del vincolo Ambientale di cui alla nota Prot. n. 00751/BN/66/053 - 00 dell' 8/5/2000, trascorsi cinque anni dal rilascio della stessa, ai sensi del regolamento n. 1357/40, di applicazione della Legge 1497/39, giusta nota della Giunta Regionale, Servizio Tutela e Valorizzazione delle Aree protette BBAA e Via, Prot. n. 7109 del 6/6/2003.
Art.12)
La presente Autorizzazione dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO
TECNICO COMUNALE
Geom. Marcello Di Loreto