In esecuzione della Legge Regionale 28.07.1998, n. 58 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.1788 è indetto pubblico concorso per la presentazione di istanze volte all’ottenimento degli incentivi di legge per Centri Turistici Integrati pubblici.
DOMANDE DI AMMISSIONE
(L.R. 3.4.1995, n.32, art.4 comma1, punto b)
Le istanze per l’ammissione ai benefici finanziari
previsti dalla Legge regionale 58/1998, redatte secondo l’apposito modello, devono essere inoltrate alla Giunta
Regionale d’ Abruzzo - Direzione Turismo Ambiente, Energia - Servizio Incentivazione
dell’Economia Turistica - Via Passolanciano 75, Pescara, a mezzo di
Raccomandata Postale con avviso di ricevimento o posta celere, entro i 120
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo. Quale data di presentazione della domanda si
considera quella del timbro postale di partenza. Le domande sottoscritte dal
legale rappresentante dell’Ente, devono essere compilate secondo il fac simile
allegato al presente avviso ( allegato 1 ) e devono essere corredate di tutta
la documentazione richiesta, pena l’invalidità.
Le domande presentate in difformità a tutto quanto
sopra indicato saranno escluse dal sistema agevolativo previsto dal presente programma.
Le istanze sono valutate secondo il procedimento a graduatoria di cui all’art.5 del D.Lgs. 31.03.1998, n.123. Secondo tale procedimento la selezione delle iniziative ammissibili alla fruizione delle agevolazioni avviene mediante valutazione comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie e sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
A corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Progetto
esecutivo di cui all’art.16, punto 5 della Legge 11.02.94, n.109 e relative
modifiche e integrazioni, ivi compreso il computo metrico estimativo redatto
secondo l’ultima edizione del prezziario Ance regionale, e la dichiarazione di
congruità dei prezzi non ricompresi nel suddetto prezziario sottoscritta dal
progettista;
- Dichiarazione
congiunta del responsabile del procedimento e del progettista relativa alla
cantierabilità del progetto proposto redatta secondo l’apposito modello
allegato al Bando (allegato 2);
- Dichiarazione
del responsabile del procedimento concernente la capacità finanziaria dell’Ente
a coprire la quota a proprio carico
(40%) della spesa per la realizzazione dell’intervento proposto;
- Atto
deliberativo di impegno ad affidare in gestione la struttura turistico-ricettiva
realizzata, a imprese turistiche e/o ad altre imprese che gestiscono impianti
termali e/o servizi a supporto
dell’attività turistica e del tempo libero;
SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari dei contributi sono i Comuni e le Comunità Montane.
All’atto di presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni di legge il soggetto richiedente deve dimostrare la piena disponibilità del suolo o dell’immobile oggetto di intervento, rilevabile da idonei titoli di proprietà, anche nella forma di contratto preliminare, diritto reale di godimento, locazione o comodato.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono ammessi alle agevolazioni progetti cantierabili di completamento di iniziative già incluse nei Programmi Comunitari di riferimento o nuovi progetti cantierabili, compresa l’erogazione una tantum per spese funzionalmente integrative di progetti stategici o di interesse regionale già approvati, concernenti la costruzione, il recupero e la ristrutturazione di immobili per la realizzazione di Centri Turistici Integrati, caratterizzati dalla compresenza di strutture per la ricettività alberghiera e/o extralberghiera con min. 55 posti letto e altri servizi quali parco attrezzato, ristorante tipico con numero coperti non inferiore al numero dei posti letto e non superiore al numero dei posti letto maggiorato del 30%, attrezzature per il turismo salutistico, molteplici attrezzature sportive all’aria aperta, etc.
Interventi per la realizzazione di strutture per il solo servizio ricettivo, per il solo servizio di ristorazione, per il solo servizio sportivo-ricreativo-salutistico, sono ammessi solo per il completamento di progetti già inclusi nei programmi comunitari di riferimento o se complementari a strutture turistiche preesistenti che si intendono trasformare in centri turistici integrati provvisti di tutte le specifiche dotazioni funzionali sopra descritte.
CRITERI DI PRIORITA’
Nella concessione degli incentivi di legge è data priorità agli interventi secondo le seguenti quattro fasce indicate in ordine decrescente per importanza:
1) completamento
di progetti già inclusi nei Programmi Comunitari di riferimento , ricadenti:
- nei
comuni delle aree interne individuate con delibera CIPE 5.12.79 non ricompresi
nei parchi naturali nazionali e regionali (allegato 3),
- nei
comuni parzialmente ricompresi nei parchi per la parte di territorio al di
fuori dei confini dei parchi stessi (allegato 4),
- nei
comuni della fascia collinare,
nonché progetti di
interesse strategico e di interesse regionale formalmente riconosciuti tali
dalla Regione, accordi di programma con
partecipazione regionale, strutture turistico-termali ricadenti nell’intero
territorio regionale;
2) completamento
di progetti già inclusi nei Programmi Comunitari di riferimento, ricadenti in
comuni della fascia costiera o completamente ricompresi nei parchi naturali
nazionali o regionali;
3) nuovi
progetti ricadenti:
- nei
comuni delle aree interne individuate con delibera CIPE 5.12.79 non ricompresi
nei parchi naturali nazionali o regionali,
- nei
comuni parzialmente ricompresi nei parchi per la parte di territorio al di
fuori dei confini dei parchi stessi,
- nei
comuni della fascia collinare,
4) nuovi
progetti ricadenti nei comuni della fascia costiera o completamente ricompresi
nei parchi naturali nazionali o regionali;
A parità di condizioni prevale l’iniziativa supportata da uno studio di impatto ambientale da cui si evinca il grado di compatibilità dell’intervento da realizzare con l’ambiente e, a ulteriore parità, la migliore offerta di strutture complementari (ristorazione, sport all’aria aperta, parchi attrezzati etc.).
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
In favore dei suddetti soggetti beneficiari, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui sopra nella misura del 60% della spesa ammissibile
L’agevolazione massima concedibile ammonta a 929.620,00 euro. Ne deriva che la soglia massima di investimento ammissibile è pari a 1.549.370,00 euro. Qualora l’istanza progettuale preveda un importo dell’investimento complessivo superiore a detta soglia massima, potrà comunque essere finanziata, semprechè il soggetto proponente assuma in proprio l’onere per la somma eccedente il contributo massimo concedibile.
Sono finanziabili anche proposte di intervento parzialmente rientranti nella disponibilità finanziaria residua, purchè il richiedente, a pena di decadenza e con dichiarazione, nel termine perentorio di 15 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli uffici regionali, assuma a suo carico l’integrazione della copertura finanziaria.
L’erogazione del finanziamento avviene per
anticipazioni e successivo saldo secondo le modalità indicate nell’allegato “A”
alla L.R. 03.04.95, n.32 e nei conseguenti provvedimenti attuativi.
NORME PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
All’atto della domanda di accesso alle agevolazioni l’Ente Pubblico deve assumere formale impegno ad affidare in gestione la struttura turistico-ricettiva realizzata a imprese turistiche e/o ad altre imprese che gestiscono impianti termali e/o servizi a supporto dell’attività turistica e del tempo libero. L’affidamento dovrà essere concretamente effettuato entro sei mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI
L’esecuzione del progetto finanziato deve essere avviata, pena la decadenza del beneficio, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione. Lo stesso progetto deve risultare realizzato e funzionante entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione, che non può essere superiore a due anni. E’ comunque riconosciuta la retroattività per l’inizio del programma fino al primo gennaio 2003.
Per comprovati motivi, è possibile concedere, a richiesta degli enti pubblici interessati, una sola proroga di 60 giorni per l’avvio dell’esecuzione del progetto finanziato.
REVOCHE
La concessione delle provvidenze è revocata con ordinanza del dirigente del competente Servizio regionale nei seguenti casi:
- quando l’esecuzione del progetto finanziato non venga avviata nei termini indicati nel paragrafo precedente
- quando l’opera non venga realizzata conformemente al progetto approvato, o nei termini indicati nel relativo provvedimento di concessione;
- quando
venga mutata la destinazione dell’intervento rispetto agli impegni assunti dal
beneficiario all’atto della presentazione della domanda ed ai vincoli inerenti
alla concessione del contributo;
- quando vengano rilevate grosse violazioni di leggi speciali o di contratti di lavoro, oppure qualora il beneficiario sia incorso in inosservanze di rilievo alle prescrizioni vigenti ed a quelle fissate negli strumenti urbanistici;
- quando
la struttura turistico-ricettiva realizzata non venga affidata in gestione alle
imprese di cui al punto “norme per l’accesso alle agevolazioni”.
Anche al di fuori dei casi predetti, in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il dirigente competente provvede alla revoca degli interventi.
La revoca degli interventi comporta la restituzione del contributo eventualmente ricevuto.
SPESE RICONOSCIBILI
Sono riconoscibili esclusivamente le spese necessarie alle finalità del programma di investimento proposto purchè lo stesso non abbia avuto inizio antecedentemente alla data del primo gennaio 2003.
In particolare sono ammissibili le spese riguardanti: realizzazione di nuove costruzioni, recupero e ristrutturazione di immobili compreso l’eventuale acquisto, esclusa l’area di sedime, attrezzature e arredi, sistemazione ed attrezzature esterne.
La spesa relativa all’acquisto di un immobile esistente non può superare il 50% dell’investimento complessivo ammissibile. Qualora l’immobile da acquistare sia stato già oggetto di agevolazioni, la spesa è ammissibile purchè siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di concessione della precedente agevolazione.
Le spese concernenti la progettazione e gli studi non sono riconoscibili oltre la misura del 12% dell’importo a base d’asta dei lavori e forniture.
Non sono ammissibili: le spese notarili, quelle relative a scorte, quelle di funzionamento in generale, quelle relative a imposte e tasse, quelle di avviamento, il solo acquisto di un immobile esistente.
Allorchè nella fase istruttoria emergano voci di
spesa non riconoscibili o non giustificabili, in parte o per intero,
nell’ambito del finanziamento richiesto, il competente Servizio regionale,
ferma restando la funzionalità complessiva del progetto, riduce del
corrispondente ammontare l’entità del finanziamento.
VINCOLO DI DESTINAZIONE
Il finanziamento del programma comporta l’imposizione del vincolo assoluto di destinazione turistica sulle iniziative finanziate per un periodo di tempo pari a 10 anni e a 5 anni sugli arredi e forniture, a partire dalla data di acquisizione da parte del Servizio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
L’imposizione del vincolo assoluto di destinazione turistica sull’immobile oggetto di intervento o sugli arredi e attrezzature, in favore della Regione Abruzzo, deve avvenire mediante atto deliberativo.
DOCUMENTAZIONE A CONSUNTIVO
Entro e non oltre sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, salvo gravi e comprovati motivi, l’Ente beneficiario
dovrà trasmettere al competente Servizio regionale la documentazione di seguito
elencata, pena la revoca del finanziamento concesso.
- contabilità finale (stato finale - libretto delle misure - registro di contabilità e sommario) e relativo provvedimento formale di approvazione;
- certificato di collaudo o, nel caso in cui l’importo dell’investimento sia inferiore a 516.456,90 euro, certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, e relativo provvedimento formale di approvazione;
- relazione acclarante i rapporti tra ente concedente ed ente beneficiario redatto dal collaudatore/Direttore dei Lavori e relativo provvedimento formale di approvazione;
- atto deliberativo con il quale si impone il vincolo assoluto di destinazione turistica, in favore della Regione Abruzzo, sulle opere ammesse a sussidio, per 10 anni a decorrere dalla data di acquisizione, da parte del competente Servizio regionale, del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, attestante la completa realizzazione delle opere stesse e per 5 anni sugli arredi e sulle attrezzature ammesse a contributo;
- atto deliberativo con il quale l’opera realizzata viene affidata in gestione ad impresa turistica e/o ad altre imprese che gestiscono impianti termali e/o servizi a supporto dell’attività turistica e del tempo libero;
L’erogazione del saldo è subordinata alla presentazione del certificato attestante la nuova classificazione della struttura turistico ricettiva.
dotazione
finanziaria
Per l’agevolazione degli interventi previsti dal
presente Bando è stanziata la somma di Euro 1.232.866,12.
RINVIO ALLA L.R. 03.04.1995 N. 32
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Bando si fa rinvio alla L.R. 03.04.95, n.32 e ai relativi provvedimenti attuativi.
Pescara, lì 10.07.03
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Riccardo Brandimarte
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Regine Abruzzo www.regione.abruzzo.it
ALLEGATO 3)
COMUNI APPARTENENTI ALLA FASCIA DELLE AREE INTERNE (DELIBERA CIPE 5.12.1979) NON RICOMPRESI NEI PARCHI NATURALI NAZIONALI E REGIONALI
PROVINCIA DI L’AQUILA
Balsorano
Bugnara
Canistro
Caporciano
Cappadocia
Castel di Sangro
Civita d’Antino
Civitella Roveto
Cocullo
Collelongo
Collepietro
Fossa
Introdacqua
Luco dei Marsi
Lucoli
Morino
Navelli
Oricola
Ortona dei Marsi
Ortucchio
Pereto
Pettorano sul Gizio
Poggio Picenze
Prata d’Ansidonia
Prezza
Raiano
Rocca di Botte
San Benedetto dei Marsi
San Benedetto in Perillis
San Pio delle Camere
Sante Marie
San Vincenzo Valle Roveto
Scontrone
Scoppito
Scurcola Marsicana
Tornimparte
Trasacco
Villalago
Villa Sant’Angelo
PROVINCIA CHIETI
Atessa
Bomba
Carpineto Sinello
Casalincontrada
Casoli
Castelguidone
Celenza sul Trigno
Colledimacine
Dogliola
Fallo
Fresagrandinara
Gessopalena
Gissi
Lentella
Liscia
Montazzoli
Monteferrante
Paglieta
Pietraferrazzana
Quadri
Roio del Sangro
Rosello
San Buono
Schiavi d’Abruzzo
Tornareccio
Tufillo
PROVINCIA DI PESCARA
Alanno
Civitaquana
Cugnoli
Loreto Aprutino
Nocciano
Pietranico
Vicoli
PROVINCIA DI TERAMO
Basciano
Bisenti
Castel Castagna
Cermignano
Colledara
Montefino
Penna Sant’Andrea
ALLEGATO 4)
COMUNI APPARTENENTI ALLA FASCIA DELLE AREE INTERNE (delibera CIPE
5.12.1979) CON TERRITORIO COMUNALE PARZIALMENTE RICOMPRESO ALL’INTERNO DEI PARCHI
NATURALI NAZIONALI O REGIONALI
PROVINCIA DI L’AQUILA
Ateleta
Barete
Barisciano
Bisegna
Cansano
Capitignano
Carapelle Calvisio
Castelvecchio Calvisio
Cerchio
Collarmele
Corfinio
Gioia de’ Marsi
Lecce nei Marsi
Magliano de’ Marsi
Massa d’Albe
Ocre
Ofena
Pacentro
Rocca Casale
Rocca Pia
Sant’Eusanio Forconese
Villavallelonga
PROVINCIA CHIETI
Civitella Messer Raimondo
Fara S. Martino
Lama dei Peligni
Lettopalena
Montenerodomo
Pennapiedimonte
Pizzoferrato
Rapino
PROVINCIA DI PESCARA
Abbateggio
Bolognano
Brittoli
Carpineto della Nora
Castiglione a Casauria
Civitella Casanova
Corvara
Lettomanoppello
Montebello di Bertona
Pescosansonesco
Roccamorice
Villa Celiera
PROVINCIA DI TERAMO
Arsita
Castelli
Civitella del Tronto
Cortino
Isola del Gran Sasso
Montorio al Vomano
Torricella Sicura
Tossicia
Valle Castellana