IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 99/92, la Ditta D’Auria Spa di Ortona (CH), alla utilizzazione dei fanghi provenienti esclusivamente dal proprio insediamento ubicato in loc. Caldari di Ortona (CH), derivanti dal processo di trasformazione (distillazione) di sostanze agro-alimentari, nel pieno rispetto degli elaborati in premessa ed alle condizioni stabilite dal competente dipartimento provinciale dell’ARTA;

2)   di autorizzare la suddetta ditta ad effettuare le operazioni di cui al precedente punto 1) esclusivamente nei sottoindicati terreni:

-    Comune di Crecchio: foglio n. 15 - p.lle 317, 318, 319, 4071 per Ha 3.00.05, di proprietà della Az Agricola SARCHESE Dora;

-    Comune di Ortona: foglio n. 54 - p.lle 322, 324, 325, 326, 328, 534, 330, 230, 514, 343, 512, 513, 516, 517, 559, 347, 560, 348,344/p, 515/p, pari a Ha 3.50.00, di proprietà della Az Agricola SARCHESE Dora;

-    Comune di Crecchio: foglio n. 15 - p.lle 13, 322, 323, 324, 301 per Ha 3.15.50, di proprietà della Distilleria D’Auria Spa;

-    Comune di Ortona: foglio n. 56 - p.lle 157, 162, 152 per Ha 0.51.60, di proprietà della Distilleria D’Auria Spa;

3)   di stabilire che la presente autorizzazione è concessa per un periodo pari ad anni cinque dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata da inoltrare, entro il penultimo semestre precedente alla scadenza della autorizzazione, alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

4)   di prescrivere, altresì, che l’esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni richiamati dal D. Lgs. n. 99/92 e dal verbale del Consiglio Regionale n. 61/5 del 28.5.1997;

5)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;

6)   di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

7)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ortona (CH), al Comune di Crecchio (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti e all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti;

8)   di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta D’AURIA Spa - loc. Caldari Ortona (CH);

9)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Conto il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Carlo di Palo)