IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, il progetto della Ditta Euro Piemme S.r.L. Via J. F. Kennedy, n. 1 – 65010 Moscufo (PE), per la realizzazione di un impianto di lavorazione dei residui provenienti dalle lavorazioni edili in località S.S. Valle del Tavo nel Comune di Moscufo (PE) individuato al catasto al foglio n. 12 particella 872 avente un superficie complessiva pari a mq 10.000, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

-    Allegato 1: Tav. R’i – relazione tecnico illustrativa;

-    Allegato 2: Tav. VA – verifica di compatibilità ambientale;

-    Allegato 3: Tav. 1i – inquadramento territoriale – Inquadramenti urbanistici – viabilità ed accessi;

                 Allegato 4: Tav. 2i’ - Riferimenti urbanistici – Planimetri generale Sezione generale Particolare recinzione;

                 Allegato 5: Tav. 3i’ - Stralcio planimetrico con schemi idraulico-fognanti;

                 Allegato 6: Tav. 4i - Stralci PRG comunali aree limitrofe;

                 Allegato 7: Relazione geologica-geotecnica a firma del dott. E. Pietromartire;

                 Allegato 8: Previsione d’impatto acustico a firma del p.i. S. Savini.

                 Allegato 9: Tavola Ri’ SEP - impianto idraulico fognante - relazione illustrativa e grafici integrativi;

2)   di autorizzare la Ditta Euro Piemme S.r.l. Via J. F. Kennedy, n. 1 -  65010 Moscufo (PE), a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 -  Pescara;

4)   di autorizzare la Ditta in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 22/97, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate nel successivo punto 5);

5)   di stabilire che le autorizzazioni indicate ai punti 2) e 4) sono subordinate al rispetto delle prescrizioni indicate:

5.1 nella nota trasmessa dal Servizio Aree protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A. del 05.12.2002 prot. 7016:

-    di adeguare lo svincolo tra la viabilità di accesso e SS. 151 e con lo stralcio del prodotto “conglomerato bituminoso” di cui al codice CER 170301 classificato come pericoloso.

5.2 nella nota trasmessa dal Servizio Igiene Epidemiologia Pubblica della Direzione Sanità datata 10.03.2003 n. 5554/D.P:

a)   per quanto riguarda il contenimento delle polveri:

-    che i sistemi di nebulizzazione dell’acqua siano mantenuti costantemente in perfetta efficienza e vengano utilizzati durante tutte le fasi lavorative che generano polveri;

-    che i mezzi di trasporto diretti all’impianto, o in uscita da esso, siano dotati di mezzi idonei alla copertura dei materiali affinché, in tutto il loro percorso, venga impedito che la dispersione delle polveri possa creare disagio alla popolazione residente lungo il percorso medesimo;

b)   per quanto riguarda le immissioni rumorose:

-    che dopo la realizzazione e la messa in funzione a pieno regime dell’impianto, un tecnico competente (così come identificato dalla L. 447/95), verifichi che le immissioni in ambiente abitativo ed in ambiente esterno prodotte dalle attrezzature dell’impianto nell’area circostante, siano rispondenti a quanto previsto dalla L. 447/95, e D.P.C.M. 14.11.97 art. 4;

-    che gli esiti dei suddetti accertamenti dovranno essere tempestivamente comunicati all’Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (Via R. Paolini, 45 Pescara) ed al Sindaco del Comune di Moscufo (PE);

-    che la masseria Cappelli, posta a circa 110 metri di distanza dall’impianto, non preveda condizione abitativa continuativa (L.R. 83/2000);

-       che l’Autorità Sanitaria locale preveda una fascia di rispetto di non edificabilità ad uso abitativo per un raggio di 200 metri dall’impianto.

c)   che la piantumazione, per tipologia di alberi, numero, dimensioni e posizionamento, garantisca dall’inizio un apprezzabile effetto barriera. Inoltre sia adottato ogni altro accorgimento atto ad evitare inconvenienti igienico-sanitario agli abitanti delle zone limitrofe all’impianto in oggetto.

5.3 nella nota trasmessa dall’Amministrazione Provinciale di Pescara datata 25 giugno 2002:

a)   il pozzetto d’ispezione e campionamento dovrà essere sempre accessibile agli organi di controllo;

b) deve essere notificata alla Provincia ogni mutamento che intervenga sullo stato di fatto, nonché ogni eventuale trasferimento della gestione e della titolarità dello scarico;

c) l’autorizzazione ha validità di quattro anni e si rinnova tacitamente. Nel caso di mutate condizioni dello scarico, ovvero la Ditta proceda alla comunicazione di cui al punto b), si rende necessario richiedere una nuova autorizzazione

5.4 nella nota trasmessa dall’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Pescara) datata 13/05/2003:

-    il deposito preliminare (in quantità non superiore a 1000 t) e la lavorazione dei rifiuti solidi in ingresso nonché il deposito frantumato siano effettuati esclusivamente nell’area di lavorazione come individuata nelle planimetrie (Tav. Ri sep - revisione n. 3 del marzo 2003);

-    la quantità dei rifiuti trattati non dovrà superare le 100 tonnellate;

-    i rifiuti che si producono nell’insediamento (es. scarti di lavorazione e di cernita, liquami delle fosse a tenuta, ecc...) dovranno essere gestiti nel pieno rispetto delle normative vigenti;

-    i codici CER dei rifiuti ammessi a trattamento sono esclusivamente: 101201 – 101208 – 101301 – 101304 – 170101 – 170102 – 170103 – 170904 – 191302 - 191304;

-    si precisa che il presente parere è relativo all’impianto fisso, che pertanto non potrà essere spostato su altri cantieri di lavoro se non previa altra specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lgs. 22/97 e smi;

-    il recupero e riutilizzo per la formazione di sottofondi di pavimentazione di piazzali industriali e di pavimentazioni stradali e consolidamento di pendii, così come descritto nella relazione tecnico illustrativa Tav. Ri, pag. 5, dovrà essere subordinato all’esecuzione del test di cessione, secondo quanto previsto per il recupero dei rifiuti inerti dal D.M. 5.2.98 e dalla L.R. 83/00. Inoltre per quanto riguarda i codici 191302 e 191304 dovrà essere ottemperato a quanto previsto dal D.M. 471/99;

-    la situazione urbanistica attuale resti sostanzialmente immutata e che dopo la realizzazione e la messa in funzione di tutte le apparecchiature destinate alla frantumazione dei materiali, un tecnico competente in acustica (con le caratteristiche previste nell’art. 2 p.ti 6, 7 e 8 della legge 26.10.1995 n. 447) verifichi l’effettiva rispondenza delle emissioni e delle immissioni sonore diffuse dai macchinari che verranno installati;

10) che nella conduzione dell’impianto di lavorazione dei residui provenienti dalle lavorazioni edili, siano attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la tutela dell’ambiente, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

6)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in (n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale) nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R. n. 83/00;

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza :della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

9) di stabilire che:

-    ai sensi della legge n. 447/97 e successive modifiche ed integrazioni il presente provvedimento, rilasciato a favore della Ditta indicata in oggetto, sia trasmesso (in n. due copie) al competente SUAP, completo degli elaborati progettuali indicati al precedente punto 1);

-    la medesima struttura provvederà conseguentemente alla successiva notifica, nelle forme di legge, del presente provvedimento direttamente alla Ditta Euro Piemme S.r.l., dandone contestualmente notizia al Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale D’Abruzzo;

-    tutti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, così come sopra formulati, si intendono decorrenti dalla data di notifica effettuata dal competente SUAP;

10) di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Pescara e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

11) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento (effettuata dallo SUAP competente), polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Moscufo (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, e all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale - di Pescara;

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Carlo Di Palo)