IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare ai sensi dell’art. 27 art. 28 del D.Lgs.22/97, la realizzazione e l’esercizio del progetto, presentato dal Comune di Campotosto per il ripristino della vasca esistente di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti urbani in località Reperduso contraddistinta catastalmente al foglio 12 part. 53, 54 e 389, e comunque fino al riempimento della vasca esistente avente un volume netto disponibile di circa 790 mc, in conformità degli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

1) Planimetria discarica (All. 1);

2)  Sezione discarica; (All. 2);

3) Individuazione cartografica (All. 3);

2)   di stabilire che l’esecuzione e la gestione del progetto indicato al precedente punto devono essere completate entro e non oltre la scadenza di anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, senza alcuna possibilità di proroga;

3)   di prescrivere che, ai fini delle operazioni di chiusura possono essere utilizzati esclusivamente rifiuti inerti, secondo la recente definizione di cui al Decreto legislativo n. 36/03, senza incidere sulla produzione del percolato;

4)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 1) è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti di seguito riportati:

-    Il taglio delle piante, qualora fosse necessario per la realizzazione delle opere, deve essere effettuato dopo che le stesse piante siano state individuate in presenza del personale in servizio presso il competente Comando Stazione;

-    per ogni pianta che si rendesse necessario tagliare si dovrà provvedere alla piantumazione di dieci piantine, al fine di garantire il necessario attecchimento. precisando che le biotipologie dovranno essere scelte fra quelle tipiche della zona;

-    si dovranno rinverdire tutte le aree che si dovessero rendere nude in occasione dei lavori, mediante la posa in opera di terreno vegetale, piantumazione di specie arbustive ed erbacee tipiche della zona;

-    il materiale di scavo dovrà essere, per quanto possibile, riutilizzato per la realizzazione delle opere o per il recupero ambientale di siti degradati quali ex cave di proprietà comunale, secondo quando previsto dalla L.R. 57/88 art. 7, oppure portato in discarica autorizzata;

-    qualora successivamente all’esecuzione dei lavori si dovesse ravvisare il mancato attecchimento delle specie vegetali messe a dimora, il richiedente è obbligato ai necessari risarcimenti delle fallanze onde mantenere le condizioni di stabilità dell’opera complessiva prevista in progetto fino al completo rinverdimento delle superfici, in modo da scongiurare qualsiasi tipo di erosione sia laminare che per incisione;

-    sia effettuato un monitoraggio costante delle sorgenti prospicienti la vasca e, altresì non deve essere superato il volume residuo;

-    venga rimesso all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga- Via del Convento, 67010 Assergi (AQ), prima della riapertura del sito di discarica, l’atto di dissequestro dello stesso;

-    non vengano conferiti in discarica i rifiuti catalogati come “pericolosi” e tutti quelli che comunque non possono essere stoccati in discariche r.s.u.;

-    vengano concordati preventivamente con l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuarsi a chiusura della discarica;

-    venga stipulata apposita polizza fidejussoria, in favore dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di importo adeguato a garantire un adeguato ripristino ambientale dei luoghi.

5)   di subordinare l’autorizzazione:

a)   a quanto stabilito dalla L.R n. 83/2000 art. 28, per quanto attiene l’ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

b) all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

c) all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di L’Aquila e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;

d) all’obbligo del Comune beneficiario della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

6)   di prescrivere che, il Comune di Campotosto (AQ) provveda entro le scadenze stabilite dal richiamato D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 provveda ad adeguare al decreto stesso il progetto in parola

7)   di prescrivere altresì, che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo. il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

8)   di fare salve, altresì, obblighi ed adempimenti a carico del Comune beneficiario della presente autorizzazione, derivante dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento.

9)   di richiamare il Comune interessato al pieno rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente nella materia;

10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 22/97;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di L’Aquila);

12) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento al Comune di Campotosto (AQ);

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Carlo Di Palo)