IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 1061 del 3.04.2003 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’AQUILA, con la quale si chiede l’emissione del decreto di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di L’AQUILA, per l’esecuzione dei lavori di costruzione di uno stabilimento per la produzione di quadri elettrici e di tubi in PVC rigidi e flessibili per impianti elettrici nell’agglomerato industriale di Bazzano – Ditta S.E.I. S.n.c.;

Omissis

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento da eseguire, nonché la indifferibilità ed urgenza dello stesso ineriscono ex Lege;

Omissis

DECRETA

Art. 1

E’ autorizzata, per i motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’AQUILA, dei terreni indicati nell’allegato prospetto, che è parte integrante del presente decreto, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso, purchè il P.R.T. sia sempre vigente;

Art. 2

Il presente Decreto perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione;

E’ fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’AQUILA di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi del Settore LL.PP. della Giunta Regionale attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data.

Art. 3

I termini per le espropriazioni e i lavori sono così stabiliti:

a) Lavori:

INIZIO entro 1 anno dalla data d’immissione nel possesso del terreno e comunque entro il termine finale dell’O.U.;

FINE: entro 3 anni;

b) Espropriazioni:

INIZIO il 10.02.03;

FINE: il 10.02.2006;

Art. 4

L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, oppure dell’efficacia del presente Decreto, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5

L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6

Il presente Decreto dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 7

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

L’Aquila, 17 luglio 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Giovanni Pace