IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 812 del 13.03.2003 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, con la quale si chiede l’emissione del decreto di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di L’Aquila, per il completamento delle opere infrastrutturali nell’agglomerato Industriale di Pile;

Omissis

Visto l’elenco delle Ditte ed il Piano particellare dei terreni da occupare, che fanno parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento da eseguire, nonché la indifferibilità ed urgenza dello stesso ineriscono ex Lege;

Visto, in particolare, l’art. 20 della Legge 22.10.1971, n. 865;

Vista la vigenza del P.R.T., attestata con la nota n. 2696 del 6.11.02;

Visto che ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 è stata data comunicazione alla AQUILANA CALCESTRUZZI, unica interessata alla procedura espropriativa della delibera 129 del 01.03.2003, dell’avvio del procedimento;

Dato atto che il Direttore Regionale ha espresso parere favorevole sulla legittimità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 della L.R. 14.09.1999 n. 77;

DECRETA

Art. 1

E’ autorizzata, per i motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di L’AQUILA, dei terreni riportati nell’allegato prospetto, che è parte integrante del presente decreto, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso, purchè il P.R.T. sia sempre vigente;

Art. 2

Il presente Decreto perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione;

E’ fatto obbligo al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di L’Aquila, di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi del Settore LL.PP. della Giunta Regionale attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data.

Art. 3

I termini per le espropriazioni e i lavori sono così stabiliti:

a) Lavori: INIZIO entro il 30.06.2003

e comunque successivamente alla immissione in possesso del terreno;

FINE: entro 3 anni

a far data dall’immissione nel possesso del terreno e comunque entro il termine finale dell’O.U.;

 

b) Espropriazioni: INIZIO il 01.03.2003

a far data dalla delibera n. 129 del 01.03.2003;

FINE: entro il 01.03.2006

entro 3 anni dalla delibera n. 129 del 01.03.2003;

Art. 4

L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, oppure dell’efficacia del presente Decreto, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5

L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6

Il presente Decreto dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 7

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

L’Aquila, 17 luglio 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Giovanni Pace