il dirigente dell’ufficio tecnico

-    Vista la deliberazione n. 43 del 05.08.2002 di Giunta della Comunità Montana Amiternina, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il progetto esecutivo distinto in oggetto, anche ai fini della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere per la realizzazione dell’opera medesima, ai sensi dell’art. 1 della legge 1/78 e successiva legge 109/94, art. 14, comma 13 per la procedura esecutiva di cui all’art. 3 della legge 1/78;

-    Vista la determinazione dirigenziale n. 216/T del 26.08.2002 con la quale è stato disposto di procedere alla occupazione in via temporanea e d’urgenza delle aree per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

-      Considerato che con la richiamata deliberazione è stato approvato, ai sensi dell’art. 1 della Legge 1/1978, il progetto relativo all’opera di cui sopra e sono stati indicati, in anni tre ed anni cinque, a decorrere dal 05.08.2002, i termini entro i quali dovranno rispettivamente cominciare e compiersi le espropriazioni;

-      Considerato che detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità e urgenza delle opere suddette;

-      Considerato che il giorno 26.9.2002 la Comunità Montana “Amiternina” ha preso possesso dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera;

-    Preso atto che la documentazione della procedura di espropriazione è stata depositata presso gli uffici della Comunità Montana “Amiternina”;

-    Constatato che, al fine della determinazione della indennità provvisoria , le aree espropriande non sono classificabili come aree edificabili ai sensi del terzo comma dell’art. 5-bis della Legge n. 359/92;

-    Visto il progetto esecutivo delle opere da eseguire redatto dai professionisti dott. archh. Marino Bruno, Stefano Cardelli e dott. ing. Diamante Leone;

-    Vista la planimetria delle aree da espropriare, il piano particellare d’esproprio e l’elenco dei proprietari, iscritti negli atti catastali, in esso contenuti;

-      Considerato che l’indennità, riportata nel piano particellare d’esproprio, è stata calcolata ai sensi delle disposizioni vigenti;

-    Vista la legge 25.05.1865, n. 2359;

-    Vista la legge 22.10.1971, n. 865;

-    Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

-    Vista la legge 28.01.1977, n. 10;

-    Visto il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

-    Vista la legge 3.1.1978 n. 1;

-    Vista la legge 08.08.1992, n. 359;

-    Vista la Legge Regionale 09.01.1979, n. 2;

-    Richiamata La Legge Regionale n. 72 del 12.08.1998, con la quale sono state delegate le funzioni amministrative concernente l’espropriazione per pubblica utilità;

DECRETA

ART. 1

La misura della indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, è indicata nel prospetto allegato al presente decreto e determinata ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta a carico dell’Ente Espropriante l’obbligo di corrispondere alle ditte da espropriare i rimborsi di qualunque importo previsti dall’ultimo comma dell’art. 16 della Legge n. 865/71;

ART. 2

L’indennità, determinata con il presente decreto, dovrà essere comunicata a tutte le ditte interessate.

ART. 3

Il presente decreto dovrà essere pubblicato , a cura e spese dell’Ente espropriante, nell’Albo Pretorio del Comune di Fossa e inserito per estratto nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

L’Aquila, 2 luglio 2003

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giovanni Liberotti