il dirigente del servizio

Omissis

determina

per le ragioni espresse in narrativa

1)   che i decreti di riconoscimento di seguito elencati,

-    CEE 2402/M nota 600.8/24475/23.32/1618 del 26 giugno 2000;

-    CEE 2402/S nota 600.8/24475/23.32/1619 del 26 giugno 2000;

-    CEE 1609/L nota 600.8/80.83/23.40/333 del 12 aprile 2000;

-    CEE 1609/LP nota 600.8/80.83/23.40/798 del 27 giugno 2000;

precedentemente rilasciati alla Ditta “SORRENTINO GIOVANNI” per lo stabilimento sito in Via Cuna Re di Coppe 9/11 (già Via Moscarpone) a Mozzagrogna (CH), siano volturati in favore della ditta “SALUMIFICIO SORRENTINO S.R.L.”; lo stabilimento rimane iscritto negli speciali registri previsti dalle normative di riferimento;

1)   il Sig. Sorrentino Marino, legale rappresentante della Ditta “SALUMIFICIO SORRENTINO S.R.L.” - che per gli effetti del presente Atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell’omonimo stabilimento sito Via Cuna Re di Coppe 9/11 a Mozzagrogna è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale, per il tramite della U.S.L. territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge; -

2)   la pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).

Pescara, lì 24 giugno 2003

il dirigente del servizio

Dr. Giuseppe Bucciarelli