LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

Visto il D.lgs. n. 198 del 04.09.2002 recante “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art.1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001 n. 443”;

Ritenuto opportuno predisporre un provvedimento unitario di supporto e riferimento per le Amministrazioni locali nell’adozione dei provvedimenti regolamentari previsti dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 e dal D.lgs. n. 198 del 04.09.2002;

Visto lo schema di regolamento tipo per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.A), predisposto dall’A.R.T.A. (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) come da nota prot. n.5489 del 6 giugno 2003 a firma del Commissario Regionale Avv. Maurizio DIONISIO (All.1), nel quale vengono soddisfatti i presupposti enunciati;

Considerato altresì che il suddetto regolamento stabilisce le norme atte ad assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi all’installazione, al funzionamento ed all’esercizio degli impianti fissi e/o mobili di telefonia mobile, nel rispetto dei principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza stabiliti nel D.lgs. n. 198 del 04.09.2002;

Richiamata la necessita per i Comuni di esercitare la potestà regolamentare attribuita agli stessi dall’art. 8 della Legge 22.02.2001 n. 36, nel rispetto dei principi fissati in diritto dal D.lgs. n. 198 del 04.09.2002;

Considerato che, per quanto attiene alla potestà urbanistico edilizia, i Comuni, salva e garantita la corretta esecuzione del servizio pubblico di telefonia ai gestori, possano adottare criteri e parametri architettonici da rispettare in sede di installazione degli impianti al fine di salvaguardare l’ambiente, il paesaggio, il decoro architettonico del centro storico e ciò anche al fine dell’esercizio della facoltà di esprimere il motivato dissenso;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di regolamento elaborato dall’A.R.T.A. (All.A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che costituisce atto di supporto e riferimento per le amministrazioni comunali;

Dato atto che il Direttore dell'Area Turismo Ambiente Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1.   di approvare lo “schema di regolamento per l’installazione di impianti per la telefonia mobile”, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.A), quale provvedimento unitario di supporto e riferimento per le Amministrazioni Comunali per le attività a queste attribuite dalla L. 22.02.2001 n. 36 e dal D.lgs. n. 198 del 04.09.2002;

2.   di demandare alla Direzione Regionale competente l'adozione di tutti gli atti conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;

3.   di disporre la pubblicazione della presente delibera sul B.U.R.A. (All.A).


ALLEGATO A

 

ARTA                                                 Regione Abruzzo

SCHEMA DI REGOLAMENTO

per l’installazione di impianti per la telefonia mobile

 

 

INDICE

 

Articolo 1:   finalità

 

Articolo 2:   campi di applicazione

 

Articolo  3:   definizioni

 

Articolo  4:   competenze della Regione, delle Province e dei Comuni

 

Articolo  5:   localizzazione degli impianti

 

Articolo  6:   installazione di impianti su proprietà comunali

 

Articolo  7:   misure di cautela ed obiettivi di qualità

 

Articolo  8:   linee guida progettuali per l’installazione

 

Articolo  9:   provvedimento autorizzatorio

 

Articolo  10:   interventi soggetti ad Autorizzazione Edilizia

 

Articolo 11: interventi realizzabili mediante la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

 

Articolo 12: documentazione necessaria per la richiesta di Autorizzazione Edilizia

 

Articolo 13: documentazione occorrente per la D.I.A.

 

Articolo 14: vigilanza e controllo

 

Articolo 15: risanamento

 

Articolo 16: sanzioni

 

Articolo 17: abrogazioni


Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge n. 36 del 22/02/01 art. 8, comma 6, della Legge Regionale n. 22 del 06/07/01 art. 3, nonché del Decreto Legislativo n. 198 del 04/09/02, l’installazione, le caratteristiche, l’esercizio ed il controllo degli impianti di telefonia mobile (stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS) sull’intero territorio regionale.

Inoltre stabilisce le norme atte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi all’installazione, al funzionamento ed all’esercizio degli impianti fissi e/o mobili di telefonia mobile, così come stabilito dall’attuale legislazione in materia.

Articolo 2

Campi di applicazione

1)   Sono soggetti al presente regolamento tutti i sistemi fissi e/o mobili di telefonia mobile, disciplinati dal D.M. n. 381/98 art. 1, operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra  100kHz e 300GHz. Tali frequenze sono da ritenersi automaticamente modificate a seguito di futuri aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti in materia.

2)   Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei riguardi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e relativi servizi sanitari e tecnici.

 

Articolo  3

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

-    Legge Quadro: Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

-      Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale;

-    Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,  considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti  acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione per le finalità di cui all’art. 1 del presente regolamento;

-    Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’art. 1. Esso costituisce       misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei modi e nei tempi previsti dalla legge;

-    Obiettivi di qualità sono:

1)  i criteri localizzativi;

2)  gli standard urbanistici;

3)  le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione secondo le competenze definite dall’art. 4;

4)  i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’art .4, comma 1, lett. a della Legge Quadro n. 36/01, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi.

-    Esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad esclusione dell’esposizione per scopi diagnostici o terapeutici;

-    Impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra (SRB) del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, composta da antenne che trasmettono e ricevono il segnale radio ed il gruppo di apparati elettronici annessi che li elabora. Le antenne sono sostenute da apposite strutture (pali, tralicci,       paline) posizionate sul terreno o sopra gli edifici. Gli apparati sono alloggiati all’interno di locali prefabbricati (schelter) o in appositi contenitori (unifront e cabinet) da posizionarsi in ambienti esistenti.

Articolo  4

Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni

Sono di competenza della Regione, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

-      l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) n. 1) della legge Quadro, e relativi Decreti attuativi;

-    il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Sono di competenza delle Province tutte le altre funzione assegnate dallo Stato e dalla Regione.

Sono di competenza dei Comuni:

b)      -            il rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e alla modifica delle infrastrutture delle stazioni radio base GSM/UMTS, conformemente alle procedure stabilite agli artt. 4 e 5 del D.L. n. 198/2002;

c)      -            la previsione di termini più brevi per la conclusione dei procedimenti di rilascio dei titoli autorizzatori ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 198/2002.

Articolo  5

Localizzazione degli impianti

In riferimento al D.L. n. 198 del 04/09/02, art. 3, comma 2, il posizionamento delle SRB  GSM/UMTS “è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica  ed è realizzabile in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento”.

“Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.L. n. 490 del 29/09/99 nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla Legge n. 898 del 24/12/76” (D.L. n. 198 del 04/09/02, art. 4, comma 2).

L’installazione delle SRB dovrà comunque conciliarsi con le esigenze della circolazione stradale e della tutela dei beni storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, senza limitarne la visibilità in relazione agli effetti prospettici.

Gli impianti dovranno essere progettati in modo da favorire l’aspetto estetico del loro inserimento nel contesto in cui saranno installati e, dove possibile, dovranno mimetizzarsi mediante idonei accorgimenti.

E’ fatta salva altresì la gestione diretta, la costituzione di società miste pubblico private per la realizzazione e messa a disposizione a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, delle infrastrutture di comunicazione.

Per una immediata identificazione della SRB, è opportuno munire la stessa di  targa con il nominativo del Gestore, da porsi in luogo ben visibile.

Qualora venissero emanate nuove norme, le stesse si intendono automaticamente recepite, sarà allora da valutare lo spostamento degli impianti esistenti ed eventualmente realizzati in difformità alle norme suddette.

Articolo  6

Installazione di impianti su proprietà comunali

Nel rispetto del presente regolamento, nonché delle leggi in vigore, per ottenere la minimizzazione degli impatti sul territorio di ogni Comune, è prevista, per l’installazione dei nuovi impianti, l’offerta in disponibilità di siti comunali.

A tal fine sono state individuate alcune tipologie (immobili e terreni) di proprietà comunale:

depuratore,

serbatoio idrico,

discarica comunale,

cimitero,

impianti sportivi,

parcheggi pubblici,

autoparco comunale.

Ulteriori immobili e/o terreni di proprietà comunale sono da verificare con le strutture tecniche dei singoli Comuni.

Qualora le SRB siano installate all’interno delle proprietà pubbliche e/o delle aree individuate dal Comune in sede di pianificazione urbanistica, le relative istanze di autorizzazione e le denunce di attività si intendono accolte qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per l’ipotesi di  dissenso manifestata dal Comune a norma dell’articolo 5, commi 5,6 e 7 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Articolo  7

Misure di cautela ed obiettivi di qualità

Ai sensi del D.M. n. 381/98 art. 4, comma 2 è indispensabile per l’ottenimento dei provvedimenti citati negli artt. 10 e 11 del presente regolamento il rispetto dei seguenti valori:

-    6 V/m per il campo elettrico,

-    0,016 A/m per il campo magnetico, nonché il rispetto dei limiti di pressione acustica in conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 447/95 e decreti applicativi, nonché dal D.P.C.M. 01/03/91.

Articolo  8

Linee guida progettuali per l’installazione

Al fine di assicurare che la realizzazione delle SRB sia coerente con la tutela della salute e vengano  minimizzati i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, nonché al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti sul territorio comunale, la protezione dell'ambiente e il decoro paesistico, storico, architettonico e urbanistico, in sede di progettazione degli impianti dovranno essere rispettate le seguenti linee di indirizzo:

a)   dovrà essere utilizzata la migliore tecnologia disponibile sul mercato, intendendosi per “migliore tecnologia” quella in grado di garantire il minor grado di emissioni elettromagnetiche;

b)   le SRB dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il minor impatto visivo, estetico, acustico e ambientale con l’ambiente circostante, avuto riguardo al contesto urbanistico e paesistico in cui viene installato l’impianto, salvo sempre il pieno e corretto esercizio dell’attività del gestore. Dovranno essere rispettate le prescrizioni architettoniche previste da piani del colore e/o strumenti di recupero urbano adottati dal Comune. Saranno ammesse deroghe nel caso in cui la stessa sia necessaria per garantire il pieno e  corretto esercizio dell’attività del gestore;

c)   i Gestori dovranno eseguire la manutenzione programmata degli impianti nel rispetto di quanto previsto dalla casa costruttrice. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che comportino pericolo grave e imminente per la popolazione e la salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione  dell'impianto stesso  fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

d)   i Gestori dovranno preferibilmente posizionarsi tutti sul medesimo sito, salvo che ciò renda impossibile l’esercizio del servizio. Nel caso in cui l’uso della migliore tecnologia comporti contrasto con le prescrizioni e/o linee di indirizzo di cui alle precedenti lettere b), c), d), dovranno essere rispettate queste ultime, salvo sempre il rispetto degli obiettivi di qualità e dei valori limite di emissione previsti dalla vigente legislazione. 

E’ fatta salva l’applicazione delle distanze minime tra impianti e fabbricati, l’osservanza di prescrizioni, zone e/o fasce di rispetto eventualmente previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

Articolo  9

Provvedimento autorizzatorio

L’installazione delle SRB è autorizzata dal servizio Sportello Unico per le Attività  Produttive (S.U.A.P.) ove presente, o dal Comune, previo accertamento da parte dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.), alla quale va inoltrata contestualmente copia dell’istanza, della compatibilità del progetto con i valori riportati nell’art. 7 del presente regolamento.

Successivamente al pronunciamento dell’A.R.T.A., che dovrà avvenire entro 20 giorni, lo sportello locale competente, o il Comune, provvederà a pubblicizzare l’istanza (art. 5, comma 3, del D.L. n. 198 del 04/09/02).

Entro 15 giorni dal pronunciamento dell’A.R.T.A., il responsabile del procedimento può, per una sola volta, richiedere integrazioni alla documentazione presentata (art. 5, comma 4, del D.L. n. 198 del 04/09/02).

Una volta ottenuto il parere favorevole del Comune, nonché i nulla-osta dagli organi competenti per gli impianti situati in luoghi sottoposti a vincolo, lo sportello locale o il Comune, entro 90 giorni, provvederà all’emanazione del provvedimento conclusivo (art. 6, comma 1, del D.L. n. 198 del 04/09/02).

Nel caso in cui una delle amministrazioni interessate abbia espresso motivato dissenso, si fa riferimento all’art. 5, commi 5, 6 e 7 del D.L. n. 198 del 04/09/02. Entro il termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, dovranno essere realizzate tutte le opere relative all’installazione della SRB, pena la decadenza del provvedimento stesso (art. 6, comma 2, del D.L. n. 198 del 04/09/02).

Articolo 10

Interventi soggetti ad Autorizzazione Edilizia

Come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 198 del 04/09/02, sono soggette alla richiesta di Autorizzazione Edilizia sia le installazioni di nuove SRB, anche se provvisorie  (carrati), sia le trasformazioni dei sistemi radianti relativi agli impianti esistenti, qualora la potenza in singola antenna sia superiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati all’art. 7 del presente regolamento.

Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per l’ipotesi di  dissenso manifestata dal Comune a norma dell’articolo 5, commi 5,6 e 7, del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

E’ fatta salva altresì la formazione del silenzio assenso nel termine di 30 giorni nell’ipotesi prevista dall’art. 6 del presente regolamento.

Articolo 11

Interventi realizzabili mediante la denuncia di inizio attività (D.I.A.)

E’ necessario presentare la D.I.A. per i seguenti interventi:

-    installazione di SRB, comprese quelle costituite da impianti microcellulari, con potenza in singola antenna uguale od inferiore a 20 Watt, (art. 5, comma 2, del D.L. n. 198 del 04/09/02);

-    interventi di manutenzione straordinaria che non apportino modifiche alla consistenza ed alla forma degli impianti;

-    interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti e delle componenti tecnologiche con elementi di uguali caratteristiche e prestazioni;

-    interventi di sostituzione completa che non apportino modifiche alla forma ed alla consistenza degli impianti o la loro sostituzione  con impianti microcellulari con potenza immessa al connettore di antenna minore/uguale a 5 W;

fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati all’art. 7 del presente regolamento.

Le denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per l’ipotesi di  dissenso manifestata dal Comune a norma dell’articolo 5, commi 5,6 e 7, del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

E’ fatta salva altresì la formazione del silenzio assenso nel termine di 30 giorni nell’ipotesi prevista dall’art. 6 del presente regolamento.

Articolo  12

Documentazione necessaria per la richiesta di Autorizzazione Edilizia

Per ottenere l’autorizzazione edilizia è necessario presentare:

1)   copia del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo con l’indicazione dei dati catastali e con le coordinate UTM della dislocazione dell’impianto;

2)   descrizione sintetica ma esauriente:

-    del posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o sue frazioni;

del terreno circostante, evidenziando gli edifici posti in vicinanza del sito, la conformazione e morfologia del terreno circostante, la eventuale presenza di altre stazioni emittenti sulla medesima struttura o immobile ospitante;

-    delle caratteristiche radioelettriche dell’impianto. Stime del campo generato con rappresentazione grafica in sezioni orizzontale e verticali dei lobi di irradiazione dei campi elettrici a 3 V/m, a 6 V/m ed a 20 V/m, in tutte le direzioni di irraggiamento, riportate rispettivamente su planimetria dettagliata dei luoghi e su sezioni verticali del sito da cui si evincano i profili  del terreno, degli edifici e di altre infrastrutture. Nel calcolo dei lobi si dovrà tenere conto sia degli impianti da autorizzare, che degli impianti per cui l’A.R.T.A. abbia già espresso il proprio parere favorevole, previa richiesta all’A.R.T.A. medesima di segnalarli. Le suddette informazioni sono da omettere nel caso di installazioni di ponti radio (parabole).                                               Nel caso in cui i volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche, rispetto  alle  soglie  usate,  per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore, dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione, massimo 10 punti per sito, per i quali si dovrà evidenziare sulle planimetrie le posizioni accessibili alla popolazione, specificandone i tempi di permanenza.                                                                     Tutte le valutazioni sopraindicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo;

3)   scheda tecnica dell’impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell’antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);       

- specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti, in questo caso, il parere A.R.T.A. sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante;

- planimetria generale ante operam e post operam del progetto di impianto in scala 1: 500;

- dichiarazione della potenza fornita a connettore d’antenna del sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione, tali dati verranno rilasciati per ogni frequenza.

4)   elaborati grafici in scala adeguata relativi all’intervento in oggetto;

-    mappa del territorio circostante all’impianto in scala 1:500 con: indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all’impianto, indicazione delle curve di livello altimetriche, indicazione delle   abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, indicazione del Nord geografico;

5)   relazione di valutazione dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall’impianto;

6)   indicazione delle misure necessarie per rendere l’impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori;

7)      dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si specifichi che l’impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme alle norme dell’art. 7 del presente regolamento.

Articolo  13

Documentazione occorrente per la D.I.A.

La documentazione necessaria per D.I.A. è la seguente:

1)   domanda indicante i dati anagrafici del richiedente, l’opera da realizzare, il sito interessato e la copia del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo con l’indicazione dei dati catastali e con coordinate UTM della dislocazione dell’impianto;

2)   relazione descrittiva nella quale si specifichi l’intervento in oggetto, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato, nonché le coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni;

3)   mappa in scala 1: 500 del territorio con l’indicazione del punto di installazione e con la zona circostante per un raggio di 300 metri;

4)   elaborati grafici in scala adeguata relativi all’intervento in oggetto;

5)   scheda  tecnica dell’impianto, con indicato tipo di antenna installata,  altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico), rappresentazione grafica in sezioni orizzontale e verticali dei lobi di irradiazione dei campi elettrici a 3 V/m, a 6 V/m ed a 20 V/m, in tutte le direzioni di irraggiamento, riportate rispettivamente su planimetria dettagliata dei luoghi e su sezioni verticali del sito da cui si evincano i profili  del terreno, degli edifici e di altre infrastrutture. Nel calcolo dei lobi si dovrà tenere conto sia degli impianti da autorizzare, che degli impianti per cui l’A.R.T.A. abbia già espresso il proprio parere favorevole, previa richiesta all’A.R.T.A. medesima di segnalarli. Le suddette informazioni sono da omettere nel caso di installazioni di ponti radio (parabole). Specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti. In questo caso il parere A.R.T.A. sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante. Dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione tali dati verranno rilasciati per ogni frequenza. Scheda tecnica dell’impianto;

6)   relazione di valutazione dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall’impianto;

7)   riferimento preciso ad Autorizzazione o Concessione Edilizia ed alle eventuali successive varianti;

8)   copia della licenza individuale per il servizio di comunicazioni mobili;

9)   copia procura;

10) copia dei documenti del/dei procuratori speciali.

Articolo  14

Vigilanza e controllo

I Comuni svolgono la funzione di vigilanza e di controllo sull’attuazione delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi del supporto tecnico dell’A.R.T.A. e possono in qualsiasi momento procedere alla verifica degli impianti a mezzo della stessa così come previsto nell’art. 14, commi 1 e 2 della Legge Quadro.

In particolare è fatto obbligo al Gestore dell’impianto di:

A)  dichiarare la potenza massima immessa in antenna e non immettere in antenna e/o apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata;

B)  delimitare e segnalare i siti in cui sono ubicati gli impianti e le relative zone ad accesso interdetto per la popolazione;

C)  operare la corretta manutenzione dell’impianto al fine di assicurare che l’erogazione della potenza immessa in antenna sia costante e comunque di prevenire pericoli per la popolazione;

D)  comunicare al Comune ogni modifica di impianti.

Ogni titolare di SRB è tenuto ad eseguire annualmente controlli strumentali atti al rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli anche certificati nelle loro risultanze dall’A.R.T.A. o da Ente idoneo.

Gli esiti di tale monitoraggio saranno resi noti alla popolazione mediante pubblicazione periodica curata dal Comune.

Il Gestore, qualora sia scaduta la concessione ministeriale e non sia rinnovata o l’impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante, è tenuto entro 90 giorni a rimuovere l’impianto ed a ripristinare, a sue spese, lo stato dei luoghi.

Quanto detto resta valido anche nel caso in cui il Gestore decida autonomamente la disattivazione dell’impianto.

Articolo  15

Risanamento

Se, dopo le verifiche effettuate, risultassero superati i limiti di esposizione di cui all’art. 7 del presente regolamento, l’Ente locale, prescriverà al Gestore il ripristino della situazione preesistente.

Se al superamento dei detti limiti concorrono più impianti, il provvedimento sopraccitato riguarderà i titolari di ogni impianto interessato.

Sono fatti salvi gli obblighi di risanamento adottati dalla Regione su proposta dei gestori e sentiti i Comuni interessati, a norma dell’art. 9 Legge Quadro n. 36/01.

Articolo  16

Sanzioni

L’inosservanza delle disposizioni previste dalle leggi citate, comporta l’erogazione da parte delle autorità competenti di sanzioni.

Le stesse si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento e non rispetti limiti e tempi previsti.

Per l’inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e inadempienze degli obblighi assunti dal gestore in esecuzione del presente regolamento saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

A)  in caso di mancato rispetto dell’obbligo di non immettere in antenna e/o apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata previsto dall’art. 3 il titolare e/o l’utilizzatore a qualsiasi titolo dell’impianto è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000;

B)  in caso di mancata delimitazione e segnalazioni di zone ad accesso interdetto per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000;

C)  In caso di mancata manutenzione si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000. E’ fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 ultimo comma del presente regolamento;

D)  In caso di esercizio in mancanza del titolo autorizzatorio si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.000 a Euro 5.000;

E)  In caso di modifica dell’impianto in mancanza della comunicazione di cui all'art. 4, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000.

Articolo  17

Abrogazioni

All’entrata in vigore dei Decreti attuativi della Legge Quadro, le norme del presente regolamento, continuano ad avere efficacia se non in contrasto con le previsioni dei predetti Decreti.