IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
L’allegato sub a) di cui all’art. 38 della L.R. 7/2003, comma 1 (pag. 53 del BURA n° 50 Speciale del 30.4.2003) viene integrato con:
L.R. 95/1999
ASSOCIAZIONE |
COMUNE |
IMPORTO |
ASS. ANFFAS |
PESCARA |
Euro 3.750,00 |
ASS. ANFFAS |
GIULIANOVA |
Euro 3.750,00 |
ASS. ANFFAS |
MARTINSICURO |
Euro 3.750,00 |
ASS. ANFFAS |
TERAMO |
Euro 3.750,00 |
TOTALE |
|
Euro 15.000,00 |
e per un totale di Euro 275.000,00 (pari all’importo stanziato sul Cap. 71630 pag. 283 del BURA n° 50 Speciale del 30.4.2003).
Art. 2
All’art. 39 della L.R. 7/2003 è aggiunto il seguente comma:
“7. Il termine di presentazione delle domande relative all’attuazione degli interventi di cui alla L.R. 49/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito, per l’anno 2003, al 30 settembre 2003. Sono fatte salve le domande già inoltrate alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Art. 3
All’art. 42 della L.R. 7/2003, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
2. Il contributo alle sezioni dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) ed alle federazioni provinciali dell’Associazione Combattenti e Reduci (ANCR) L.R. 64/1980 è pari a:
- Euro 15.625,00 per l’ANCR
- Euro 12.500,00 per l’ANMIG.
3. Il contributo al Consiglio regionale d’Abruzzo ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’assistenza dei Sordomuti (ENS) L.R. 107/1995 e successive modificazioni è pari a:
- Euro 186.075,00 per l’UIC di cui:
- Euro 22.785,00 al Consiglio regionale UIC
- Euro 163.290,00 alle sezioni provinciali UIC (Euro 40.822,50 a ciascuna sezione)
- Euro 113.925,00 per l’ENS di cui:
- Euro 12.153,00 al Comitato regionale dell’ENS
- Euro 101.772,00 alle sezioni provinciale ENS (Euro 25.443,00 a ciascuna sezione)
4. Il contributo di Euro 31.250,00 alle sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra L.R. 128/1996 è pari a Euro 15.625,00 per ciascuna associazione di cui:
- Euro 1.561,00 per i singoli comitati regionali
- Euro 14.064,00 per i singoli comitati provinciali.
Art. 4
All’art. 87 della L.R. 7/2003, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Limitatamente all’anno 2003 il termine di presentazione, di cui al comma 1, è fissato al 31 gennaio 2003.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 19 Agosto 2003.
pace