IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

L’allegato sub a) di cui all’art. 38 della L.R. 7/2003, comma 1 (pag. 53 del BURA n° 50 Speciale del 30.4.2003) viene integrato con:

L.R. 95/1999

ASSOCIAZIONE

COMUNE

IMPORTO

ASS. ANFFAS

PESCARA

Euro    3.750,00

ASS. ANFFAS

GIULIANOVA

Euro    3.750,00

ASS. ANFFAS

MARTINSICURO

Euro    3.750,00

ASS. ANFFAS

TERAMO

Euro    3.750,00

TOTALE

 

Euro  15.000,00

e per un totale di Euro 275.000,00 (pari all’importo stanziato sul Cap. 71630 pag. 283 del BURA n° 50 Speciale del 30.4.2003).

Art. 2

All’art. 39 della L.R. 7/2003 è aggiunto il seguente comma:

“7. Il termine di presentazione delle domande relative all’attuazione degli interventi di cui alla L.R. 49/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito, per l’anno 2003, al 30 settembre 2003. Sono fatte salve le domande già inoltrate alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art. 3

All’art. 42 della L.R. 7/2003, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

2. Il contributo alle sezioni dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) ed alle federazioni provinciali dell’Associazione Combattenti e Reduci (ANCR) L.R. 64/1980 è pari a:

-    Euro 15.625,00 per l’ANCR

-    Euro 12.500,00 per l’ANMIG.

3. Il contributo al Consiglio regionale d’Abruzzo ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’assistenza dei Sordomuti (ENS) L.R. 107/1995 e successive modificazioni è pari a:

-    Euro 186.075,00 per l’UIC di cui:

-    Euro  22.785,00 al Consiglio regionale UIC

-    Euro 163.290,00 alle sezioni provinciali UIC (Euro 40.822,50 a ciascuna sezione)

-    Euro 113.925,00 per l’ENS di cui:

-    Euro 12.153,00 al Comitato regionale dell’ENS

-    Euro 101.772,00 alle sezioni provinciale ENS (Euro 25.443,00 a ciascuna sezione)

4. Il contributo di Euro 31.250,00 alle sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra L.R. 128/1996 è pari a Euro 15.625,00 per ciascuna associazione di cui:

-    Euro 1.561,00 per i singoli comitati regionali

-    Euro 14.064,00 per i singoli comitati provinciali.

Art. 4

All’art. 87 della L.R. 7/2003, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Limitatamente all’anno 2003 il termine di presentazione, di cui al comma 1, è fissato al 31 gennaio 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 19 Agosto 2003.

pace