Il Servizio Legislativo della Direzione Affari della Presidenza con nota prot. 1878/P/DIR del 17.07.03 ha trasmesso, per la pubblicazione sul B.U.R.A., il seguente avviso:

“Il Presidente della Giunta Regionale

ERRATA CORRIGE RELATIVA ALLA
LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 1998 N. 89

VISTA la L.R. 89/98 promulgata in data 23 settembre 1998 e pubblicata sul BURA n. 25 del 16/10/1998, la quale all’art. 3, lett. b), stabilisce che “per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie utile complessiva o del volume definito dai singoli regolamenti comunali o come da successivo art. 10 presente legge, di edifici unifamiliari fino a 110 mq utili netti lordi dell’incremento previsto del 20% e del 10 per cento nei casi di cui all’art. 30, lett. c), della L.R. n. 18 del 1993 nel testo in vigore;”;

VISTA la nota del 7/06/2002 n. prot 457/AL., con la quale il Presidente del Consiglio Regionale ha precisato che il lesto corretto della lett. b) art. 3 della L.R 89/98, cosi come approvato dai Consiglio Regionale nella seduta del 31 luglio 1998 è il seguente: “per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie utile complessiva o del volume definito dai singoli regolamenti comunali o così come da successivo art. 10 presente legge, di edifici unifamiliari fino a 110 mq. utili. netti lordi dell’incremento previsto del 20% e del 10 % nei casi di cui all’art. 30, lett. e) della L.R. 18/83 nei testo in vigore”;

RISCONTRATA la difformità tra il testo inviato dai Consiglio Regionale per la promulgazione e la pubblicazione ed il testo approvato dal Consiglio Regionale

COMUNICA

che il contenuto della lettera b) dell’art. 3 della Legge Regionale 23 settembre 1998 n. 89 è il seguente:

“b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie utile complessiva o del volume definito dai singoli regolamenti comunali o così come da successivo art. 10 presente legge, di edifici unifamiliari fino a 110 mq. utili netti lordi dell’incremento previsto del 20% e del 10% nei casi di cui all’art. 30, lett. e) della L.R. 18/83 nel testo in vigore;

anziché

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie utile complessiva o del volume definito dai singoli regolamenti comunali o come da successivo art. 10 presente legge, di edifici unifamiliari fino a 110 mq utili netti lordi dell’incremento previsto dei 20% e del 10 per cento nei casi di cui all’art. 30, lett. c), della L.R. n. 18 del 1993 nel testo in vigore “.

Il presente comunicato di errata corrige sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

L’Aquila, addi 17 Luglio 2003

ON.LE GIOVANNI PACE”