Principi generali

Articolo 1
Oggetto

Il Presente Regolamento, in attuazione degli articoli 3, 17, 58 e 59 dello Statuto della Comunità Montana, disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento dell’Istituzione per i Servizi Sociali, organismo strumentale, - senza rilevanza imprenditoriale-, , della Comunità Montana, per la gestione e l’esercizio, in forma autonoma e integrata, dei servizi sociali erogati dall’Ente.-

Articolo 2
Denominazione e sede

L’Istituzione viene denominata «Istituzione per i Servizi Sociali dell’Ambito Vestina». Ha sede presso la Sede della Comunità Montana, salva ogni futura determinazione a riguardo della Giunta Comunitaria.

Articolo 3
Finalità

L’istituzione persegue il fine di salvaguardare e promuovere lo sviluppo sociale della Comunità facente parte dell’Ambito Territoriale locale, la crescita del livello della qualità della vita, la prevenzione e il superamento del disagio sociale in ogni sua forma, garantendo l’unitarietà e la organicità degli interventi nell’ambito degli indirizzi generali espressi dall’Ente sentita la Conferenza dei Sindaci.

L’istituzione si rapporta con tutte le realtà sociali e di volontariato esistenti sul territorio.

Articolo 4
Ordinamento

L’ordinamento e il funzionamento dell’Istituzione per i Servizi Sociali sono disciplinati, nell’ambito dei principi di Legge che regolano il funzionamento degli Enti Locali, dallo Statuto dell’Ente, nonché dal presente Regolamento.

Articolo 5
Criteri di gestione

L’Istituzione per i Servizi Sociali gestisce in autonomia le risorse affidate, secondo criteri volti a garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione nonché la trasparenza della stessa, in attuazione degli atti di indirizzo, coordinamento e programmazione della Conferenza dei Sindaci e secondo quanto stabilito nei contratti di servizio.

I rapporti tra l’istituzione e l’Ente si ispirano ai principi della trasparenza e della leale collaborazione nel rispetto della reciproca autonomia funzionale e gestionale.

Articolo 6
Programmi

In attuazione degli atti generali di cui al precedente articolo, l’Istituzione espleta le proprie attività nel rispetto del piano programma annuale, trasmesso per il relativo esame alla Conferenza dei Sindaci dal Consiglio di Amministrazione e successivamente al Consiglio Comunitario per la relativa approvazione. Nel piano programma sono indicati gli indirizzi generali per la gestione dei servizi assegnati, -Servizi previsti dal “Piano Sociale di Zona” gli standard di erogazione degli stessi, i risultati da perseguire e le quantità e qualità delle risorse a tal fine necessarie.

Al fine di consentire alla Conferenza dei Sindaci l’esercizio della propria attività di controllo sul rispetto degli indirizzi generali assegnati e la predisposizione di quelli futuri, entro il mese di Ottobre di ogni anno il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette al Coordinatore della Conferenza dei Sindaci per il successivo inoltro alla Conferenza dei Sindaci apposita relazione sull’attività svolta, comprensiva di un sintetico riepilogo ed esame dei dati afferenti alla corrente gestione finanziaria, nonché le linee propositive di quella relativa all’anno successivo.

Articolo 7
Capacità negoziale

L’Istituzione ha la capacità di compiere i negozi giuridici necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, in particolare, nel rispetto degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci e della disciplina di Legge e Statutaria, possiede la capacità di stipulare contratti, accordi e concessioni, nonché la capacità di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Ove si intenda procedere a stipulare convenzioni con altre Amministrazioni e ciò non sia previsto nell’ambito del piano programma, l’ipotesi di convenzione, approvata in bozza dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere preventivamente inviata alla Conferenza dei Sindaci e successivamente al Presidente perché la sottoponga all’esame e all’approvazione del Consiglio Comunitario-

Articolo 7/bis
Organi dell’Istituzione

Sono organi dell’Istituzione il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente e il Direttore.

Articolo 8
Composizione e nomina

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di cinque membri effettivi, incluso il Presidente, nominati dalla Giunta previa illustrazione dei rispettivi curriculum e sentiti i Capigruppo Consiliari sulla base dei seguenti indirizzi assicurando la presenza della rappresentanza della minoranza consiliare.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità per la nomina a Consigliere della Comunità Montana ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, desumibili da documentato curriculum.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che sono titolari, amministratori, soci dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in Enti, società, cooperative, imprese esercenti attività connesse ai servizi di istituto dell’Istituzione.

Articolo 9
Durata dell’incarico

Il Consiglio di Amministrazione ha la durata della Giunta Comunitaria e viene rinnovata ogni qualvolta si rinnova la stessa a seguito di tornata elettorale ordinaria, salvo quelli di prima nomina che resta in carica fino al 31.12.2005 - data scadenza Piano Sociale di zona in corso -.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all’insediamento dei loro successori.

L’insediamento dei membri del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro dieci giorni dalla nomina da parte della Giunta.

Articolo 10
Indennità

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non compete indennità alcuna.

Gli stessi hanno diritto a un gettone di presenza comprensivo di rimborso spese per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Giunta in sede di nomina (Previo parere della Conferenza dei Sindaci).

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le missioni svolte, nelle forme, nella misura e nei modi consentiti dalla Legge per i Consiglieri.

I suddetti gettoni e rimborsi sono a carico dell’Istituzione.

Articolo 11
Revoca e scioglimento anticipato del C. d. A.

La Giunta con atto motivato, scioglie il Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:

a)   gravi violazioni di Legge o di Regolamento;

b)   grave irregolarità nella gestione;

c)   esplicito contrasto con gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci;

d)   ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani programma annuali;

e)   nel caso che il bilancio di esercizio si chiuda in perdita per cause non derivanti da eventi imprevedibili o eccezionali, ma imputabili all’azione svolta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decade quando non provvede, nei termini previsti, all’adozione degli atti fondamentali di cui all’articolo successivo.

La Giunta su proposta del Presidente può revocare i singoli membri del Consiglio di Amministrazione per i motivi di cui al 1° comma.

In caso di morte, dimissioni, revoca, decadenza o altre cause di cessazione anticipata dall’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica fino alla conclusione del mandato conferito a coloro ai quali subentrano.

Contestualmente al provvedimento di scioglimento, di revoca o di decadenza la Giunta provvede alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, ovvero alla sostituzione dei Consiglieri revocati o decaduti.

In attesa della definizione del provvedimento di scioglimento il Presidente assume la responsabilità e le competenze proprie del Consiglio di Amministrazione che debbano essere esercitate con urgenza.

Dei suddetti provvedimenti viene data comunicazione al Consiglio Comunitario nella prima riunione utile.

Articolo 12
Competenze

Il Consiglio di Amministrazione delibera in generale su tutte le materie relative al funzionamento dell’Istituzione; esso esercita le competenze che la Legge, lo Statuto dell’Ente o il presente Regolamento non riservino ad altri organi dell’istituzione o dell’Ente.

Spetta al Consiglio dì Amministrazione deliberare e inoltrare alla Conferenza dei Sindaci nonché al Presidente della Comunità Montana per l’approvazione da parte del Consiglio Comunitario i seguenti atti fondamentali:

a)   il piano programma annuale di attività;

b)   il bilancio di previsione annuale e triennale;

c)   il bilancio di esercizio unitamente alla relazione integrativa;

d)   le proposte di modifica del presente Regolamento;

Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, sulle seguenti materie:

a)      provvedimenti di organizzazione interni;

b)   sulla base della politica tariffaria di cui al piano programma, le tariffe ordinarie dei servizi affidati alla propria gestione;

c)      approvazione, su proposta del Direttore, degli accordi sindacali.

Articolo 13
Responsabilità

I componenti del Consiglio di Amministrazione adempiono ai doveri ad essi imposti con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale e contabile, sono solidalmente responsabili nei confronti dell’Ente dei danni che quest’ultimo abbia subito o debba risarcire a terzi, quando siano stati causati da dolo o colpa.

La responsabilità non si estende a quello fra i Consiglieri che abbia manifestato senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 14
Convocazione e processi verbali

Il Consiglio dì Amministrazione è convocato dal Presidente con comunicazione da recapitare ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza, fatti salvi i casi di urgenza, per i quali è sufficiente l’anticipo di 24 ore.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione quando ne facciano richiesta i 2/3 dei suoi membri o il Direttore.

La convocazione deve avvenire entro tre giorni dalla richiesta e la riunione entro tre giorni dalla convocazione.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Direttore, con voto consultivo, svolgendovi anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di urgenza è peraltro richiesta la presenza di tutti i membri del Consiglio.

I processi verbali delle sedute, raccolti in un libro delle adunanze e delle deliberazioni, sono redatti a cura dal Direttore.

L’elenco dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore, è trasmesso all’Ente per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

Articolo 15
Poteri sostitutivi

Ove il Consiglio di Amministrazione ometta di compiere gli atti di sua competenza aventi contenuto obbligatorio ovvero, anche su segnalazione del Direttore, non provveda ad emanare atti dovuti nei confronti dei terzi, il Presidente della Comunità Montana sollecita con comunicazione scritta il Presidente e i membri del Consiglio invitando a provvedere entro 10 giorni; in caso di persistente inottemperanza, il Presidente della Comunità Montana assume i poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore, provvede alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione.

Contestualmente agli adempimenti al punto precedente, il Presidente della Comunità Montana avvia le procedure per lo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione.

Presidente

Articolo 16
Nomina e competenza

 

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.

È attribuita al Presidente la rappresentanza dell’istituzione nei rapporti con gli organi comunitari e con i terzi, siano essi soggetti pubblici o privati con esclusione di quanto attribuito alle competenze del Direttore.

Spetta inoltre al Presidente:

a)   convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e formarne l’ordine del giorno;

b)      sovrintendere all’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull’operato del Direttore e, in generale, sul rispetto della Legge, dei Regolamenti e degli indirizzi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci;

c)   adottare, sotto la propria responsabilità, nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile;

d)   esercitare le attribuzioni che gli sono attribuite dallo Statuto Comunitario e dal presente Regolamento.

e)   Stipula contratti rogati dal Direttore;

Nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall’incarico, il Consigliere più anziano garantisce l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente da parte della Giunta da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla decadenza.

Direttore

Articolo 17
Nomina

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’istituzione, per il periodo indicato nell’atto di nomina, con incarico fiduciario tra il seguente personale in ordine prioritario:

-    Funzionari dipendenti (non di area tecnica) della Comunità Montana il quale, con riferimento alle competenze e alle ‘responsabilità della figura, sia in possesso di competenza professionale e di comprovata esperienza e capacità organizzativa, desumibili dal proprio curriculum;

-    Funzionari dipendenti (non di area tecnica) dei Comuni appartenenti all’Ambito territoriale Vestina il quale, con riferimento alle competenze e alle responsabilità della figura, sia in possesso di competenza professionale e di comprovata esperienza e capacità organizzativa, desumibili dal proprio curriculum;

-    Personale esterno assunto con contratto a tempo determinato o libero professionista munito di diploma di laurea in discipline giuridiche o, economiche il quale, con riferimento alle competenze e alle responsabilità della figura, sia in possesso di competenza professionale e di comprovata esperienza e capacità organizzativa, desumibili dal proprio curriculum;

Per il reperimento di personale esterno l’Amministrazione procederà ad espletare preliminarmente avviso pubblico per la richiesta di curricula professionali.

L’atto di nomina stabilisce, nel caso di dipendenti di Enti, anche la remunerazione del Direttore che non potrà tuttavia eccedere la misura del 50% dello stipendio lordo in godimento dello stesso. Detta remunerazione è a carico del bilancio della Istituzione.

Non può rivestire la carica di Direttore chi sia Consigliere Comunitario o componente della Giunta della Comunità Montana -

Articolo 18
Competenze e responsabilità

Il Direttore, ferme restando le norme in materia di responsabilità dei funzionari delle Pubbliche Amministrazioni locali, ha la responsabilità gestionale dell’istituzione.

In particolare, spetta al Direttore:

a)   dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b)   formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;

c)   partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva;

d)   sottoporre al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni ~ il piano programma, le proposte di bilancio di previsione triennale ed annuale e dì bilancio >di esercizio;

e)   dirigere il personale dell’Istituzione;

f)    adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l’efficienza dei servizi gestiti dall’istituzione;

g)   stare in giudizio, anche senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguenti al normale esercizio dell’istituzione;

h)   disporre le misure disciplinari nei confronti del personale nel rispetto della normativa vigente;

i)    presiedere le commissioni di gara per le aste e le licitazioni private;

l)    stipulare contratti o rogare - se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa - atti stipulati in forma pubblico-amministrativa;

m)  provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al normale funzionamento dell’Istituzione, nei casi e nei limiti previsti dal presente Regolamento;

n)   definire, sulla base dei criteri dati dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente, il trattamento economico accessorio del personale;

o)   attivare le procedure per il reclutamento di personale.

p)   dare il proprio parere non vincolante per la mobilità in entrata e in uscita del personale;

q) definire la struttura organizzativa degli uffici dell’Istituzione.

Il Direttore, salva la facoltà di cui all’articolo 5 della Legge n. 241/1990, è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituzione.

Articolo 19
Revoca del Direttore

Il Direttore può essere revocato con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a)   manifesta e permanente impossibilità dì assicurare la gestione dell’Istituzione secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento;

b)   persistente inosservanza di disposizioni di Legge, dello Statuto dell’Ente e del presente Regolamento degli indirizzi stabiliti dalla Conferenza dei sindaci o dall’Istituzione;

c)   reiterato inadempimento degli obblighi e delle competenze di cui all’articolo precedente;

d)   nel caso che il bilancio di esercizio si chiuda in perdita per cause non derivanti da eventi imprevedibili e/o eccezionali, ma imputabili all’azione gestionale svolta dal Direttore.

Articolo 20
Personale dell’istituzione

L’istituzione deve utilizzare il personale dell’Ufficio di Piano, come confermato dall’Accordo di Programma per l’approvazione del Piano Sociale di Zona, nonchè proprio personale, personale distaccato o comandato, anche a tempo parziale, presso di essa dalla C.M. o dai Comuni dell’Ambito La tabella numerica del personale è allegata al bilancio di previsione annuale dell’istituzione ed è sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunitario congiuntamente allo stesso bilancio.

Il rapporto di lavoro del personale dell’istituzione è disciplinato dalle norme contrattuali previste per i dipendenti degli enti locali in quanto applicabili.

Nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge, l’istituzione può avvalersi di prestazioni lavorative a termine.

Controlli e rapporti con l’utenza

Articolo 21
Accesso all’informazione ed agli atti

All’istituzione si applicano le norme sull’informazione e l’accesso agli atti valevoli, ai sensi dell’apposito regolamento comunitario per le restanti strutture dell’Ente.

Nella definizione dell’organizzazione dell’istituzione, è in ogni caso cura del Consiglio di Amministrazione individuare le forme idonee ad agevolare, agli aventi diritto, l’informazione sulla propria attività e l’accesso ai propri atti.

Articolo 22
rapporti con l’utenza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fissa incontri periodici con i rappresentanti degli utenti e delle organizzazioni dì volontariato al fine di ottenere indicazioni, proposte e suggerimenti mirati al miglioramento della qualità dei servizi offerti e alla informazione circa l’attività svolta o in corso di esecuzione.

Patrimonio

Articolo 23
Patrimonio aziendale

Il patrimonio dell’istituzione è costituito dal fondo iniziale di dotazione conferito dall’Ente nonché dai beni mobili ed immobili successivamente dalla medesima acquisiti.

L’Istituzione utilizza i beni del patrimonio dell’Ente che la Giunta dell’Ente le destina per l’esercizio delle sue attività o che siano dalla stessa direttamente acquistati, ovvero le siano stati concessi, in uso o a titolo definitivo, da altri soggetti.

Articolo 24
Beni immobili

L’Istituzione compie la manutenzione straordinaria dei beni immobili ad essa conferiti e/o successivamente acquisiti, e inoltre tutti gli atti di ordinaria amministrazione sugli stessi

L’Istituzione non può in alcun caso stipulare contratti di acquisto e alienazione di beni immobili. Non può, altresì, concedere in locazione per un periodo superiore a nove anni o costituire diritti reali sui beni immobili.

Articolo 25
Inventario

I beni mobili ed immobili destinati all’attività dell’istituzione e che costituiscono la sua dotazione sono contabilizzati in appositi inventari.

Gli inventari devono contenere tutti gli elementi idonei alla identificazione dei beni dal punto di vista qualitativo, quantitativo, economico e della loro localizzazione.

I consegnatari dei beni sono responsabili della loro conservazione.

Finanza e contabilità

Articolo 26
Ordinamento contabile

L’ordinamento contabile dell’Istituzione si conforma a quello delle aziende speciali ed è disciplinato dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 27
Rapporti economico-finanziari tra l’istituzione e la Comunità Montana

I rapporti economico finanziari tra l’istituzione e l’Ente sono regolati da appositi contratti di servizio tramite i quali vengono definiti:

a)   il livello tipo, qualità e quantità dei servizi che l’Istituzione è tenuta ad erogare;

b)   il corrispettivo che l’Ente si obbliga a trasferire all’Istituzione per i servizi assegnati in via permanente e gli eventuali criteri di indicizzazione annua o di revisione del corrispettivo.

Articolo 28

Piano programma

Il piano programma è lo strumento programmatorio generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi dell’istituzione, secondo gli indirizzi determinati dalla Conferenza dei Sindaci -

Il piano programma contiene:

a)   i livelli di erogazione dei servizi;

b)   il programma degli investimenti per l’ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;

c) la previsione e le proposte in ordine alla politica tariffaria.

d)   viene stabilito in via inderogabile, che le spese generali di funzionamento dell’istituzione nonché i compensi, emolumenti e gettoni destinati agli amministratori, al direttore, ai funzionari e impiegati dell’istituzione, non potranno in nessun caso superare la aliquota percentuale del 10% sugli importi globalmente stanziati nel bilancio dell’istituzione per l’erogazione dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali.

Il piano programma è il fondamentale riferimento per l’elaborazione dei bilanci pluriennali e annuali di previsione. E deliberato dal Consiglio di Amministrazione, esaminato ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci e successivamente inoltrato dal Presidente della Comunità Montana al Consiglio Comunitario per l’approvazione, entro il 30 settembre di ogni anno o comunque in sede di presentazione del bilancio di previsione dell’Ente.

Articolo 29
Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale di previsione ha durata pari al bilancio pluriennale dell’Ente. Esso è articolato per singoli programmi e progetti. Comprende distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Viene annualmente aggiornato in base al piano programma.

Articolo 30
Bilancio di previsione annuale

L’esercizio dell’istituzione coincide con l’anno solare. Entro il 30 Settembre il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo.

Il bilancio di previsione annuale deve chiudersi in pareggio, da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti dall’Ente e i contributi in conto esercizio provenienti dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici.

L’Ente, qualora avanzi richiesta di erogazione di servizi a costi che eccedono i ricavi, ovvero, fissi tariffe e prezzi inferiori al costo effettivo della prestazione deve garantire all’Istituzione le risorse finanziarie necessarie al pareggio economico.

Al bilancio preventivo devono essere allegati il riassunto dei dati del bilancio di esercizio dell’esercizio precedente e la relazione integrativa delle singole voci di costi e di ricavo.

Qualsiasi modifica al bilancio di previsione che non comporti alterazione agli equilibri dello stesso è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31
Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla relazione integrativa, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 Aprile.

Il bilancio di esercizio non può chiudersi in perdita. Il C.d.A. che delibera un consuntivo in perdita decade ipso facto. In deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell’articolo 11, l’Organo viene sostituito in via provvisoria dal Direttore della Comunità Montana per un periodo non superiore a 45 giorni.

Per l’azzeramento della perdita debbono essere previste manovre di ripiano anche in più esercizi. Ove non si riuscisse a pervenire alla copertura della perdita deve essere richiesto all’Ente, dietro circostanziata relazione del Consiglio di Amministrazione, apposito stanziamento straordinario. La Comunità Montana nel ripianare la perdita d’esercizio, può prevedere un recupero sui trasferimenti degli esercizi successivi.

Nel caso alla gestione consegua un utile, questo è accantonato in un apposito fondo di riserva ed utilizzato per potenziare i servizi, ridurre o le tariffe o il trasferimento dei Comuni per la copertura dei costi sociali.

Articolo 32
Tariffe

L’istituzione dispone, altresì, di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi erogati, dai proventi direttamente derivanti dalle proprie attività, dalle risorse messe a sua disposizione da parte di soggetti terzi. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio dell’Istituzione e sono da queste direttamente riscosse.

La Giunta approva le tariffe ordinarie dei servizi deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentita la Conferenza dei Sindaci.

La Comunità Montana trasferisce all’Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza. In particolare, attraverso tali trasferimenti, l’Ente provvede alla copertura dei costi sociali.

Articolo 33
Tesoreria, Economato e Cassa

Per il servizio di Tesoreria l’Istituzione si avvarrà del Tesoriere della C.M., in contabilità separata comunque soggetta al regime di tesoreria unica.

L’Istituzione può costituire un servizio di economato, disciplinato da un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Con provvedimento del Consiglio di Amministrazione potrà essere determinata la natura e il limite massimo delle spese che potranno farsi in economia, alle quali spese provvede il Direttore con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 34
Scritture Contabili

1)   la Istituzione deve tenere i seguenti registri contabili:

a)  un giornale cronologico di cassa in cui vanno annotati tutti i mandati emessi e le reversali, distintamente per competenza e residui, nel giorno in cui sono emessi;

b)  un libro mastro degli ordinativi di incasso e di pagamento nel quale si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e in ciascuno vanno indicati lo stanziamento iniziale, le variazioni successive e le somme rispettivamente riscosse e pagate;

c)  il libro degli inventari;

d)  le altre scritture contabili previste dalla legge ai fini fiscali

2)      per la tenuta dei predetti registri e scritture contabili si osservano le norme contabili vigenti per gli Enti Locali, in particolare quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 –

Le scritture contabili dovranno consentire:

-   la rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio e le variazioni degli elementi attivi e passivi;

-   la rilevazione dei flussi di cassa;

-   la determinazione e controllo dei costi e dove possibile dei ricavi per esercizio;

-   la rilevazione dei rapporti di debito e di credito;

Articolo 35
Le Entrate della Istituzione

Le entrate sono rappresentate:

-         dal finanziamento regionale destinato al Piano Sociale di Zona erogato alla C.M

-         dai finanziamenti dei Comuni destinato al Piano Sociale di Zona erogato alla C.M.

-         dai contributi per servizi versati dagli utenti;

-         da lasciti e donazioni -

Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 36
Vigilanza contabile e finanziaria

La vigilanza sulla regolarità contabile della gestione spetta ad un Revisore dei Conti che lo esercita nell’ambito dei principi generali fissati dalla Legge e con i poteri e le modalità definiti per l’esercizio delle funzioni presso la Comunità Montana -

Ai sensi del settimo comma dell’articolo 114 del d.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 il Revisore dei Revisori dei Conti della Comunità Montana esercita le sue funzioni anche nei confronti della istituzione per i Servizi Sociali.

Il Revisore può essere invitato dal Presidente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti provvede:

a)   alla redazione, in sede di esame del rendiconto, di una relazione ove si attesta la corrispondenza delle valutazioni di bilancio ai criteri di valutazione previsti dalla legge;

b)   alla vigilanza sulla regolare tenuta delle scritture contabili.

Il Consiglio d’Amministrazione fissa il compenso spettante al Revisore dei Conti.

Revoca e liquidazione dell’istituzione

Articolo 37
Revoca

L’Istituzione è revocata dal Consiglio Comunitario.

Il Consiglio Comunitario deve, nella deliberazione di cui al precedente comma, indicare se intende che il servizio sia gestito in concessione, in appalto o in economia.

Copia della deliberazione esecutiva di revoca è comunicata, a cura del Presidente della Comunità Montana al Consiglio di Amministrazione dell’istituzione con invito alla presentazione del rendiconto della gestione.

Nella delibera di revoca il Consiglio Comunitario deve indicare se la gestione dei servizi, prima dell’appalto o prima dell’effettivo inizio dell’esercizio in economia, debba rimanere affidata al Consiglio di Amministrazione dell’istituzione, oppure essere assunta dalla Giunta Comunitaria.

Nel frattempo l’uno o l’altra non possono intraprendere alcuna nuova operazione eccedente la normale amministrazione.

Articolo 38
Liquidazione

Nel caso in cui il Consiglio Comunitario deliberi la soppressione dei servizi di competenza dell’istituzione, la liquidazione dell’Istituzione è affidata alla Giunta Comunitaria e compiuta entro il termine fissato dal suddetto Consiglio Comunitario, salvo proroghe necessarie e stabilite dal Consiglio.

La Giunta Comunitaria provvede alla gestione ordinaria dei servizi, procede sollecitamente alla definizione degli affari pendenti e alla riscossione dei crediti liquidi, compie gli atti conservativi necessari e procede alla alienazione dei beni soggetti a facile deperimento.

La Giunta Comunitaria forma lo stato attivo e passivo dell’Istituzione ed un progetto generale di liquidazione che sottopone al Consiglio Comunitario corredandolo di una relazione esplicativa.

Il Consiglio Comunitario con motivata deliberazione, approva, e occorrendo modifica, il progetto di liquidazione stabilendo quali beni dell’istituzione debbano passare a far parte del patrimonio comunitario e quali debbano essere alienati.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti del piano approvato, ha facoltà di disporre pagamenti, concludere transazioni, procedere ad atti di liquidazione o promuovere giudizi, osservando le norme previste dal presente regolamento.

Le variazioni al piano di liquidazione devono essere approvate secondo le norme stabilite per l’approvazione del piano stesso.

Compiuta la gestione di liquidazione, i conti e tutti gli atti in genere dell’Istituzione vengono depositati e conservati nella segreteria dell’Ente.

Articolo 39
Personale

In caso di cessazione dell’attività dell’istituzione, per il personale della C.M. o dell’Amministrazione Comunale già distaccato o comandato all’Istituzione è comunque garantito il riassorbimento nella dotazione dell’Ente di provenienza.

Disposizioni finali

Articolo 40
Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio, in quanto applicabile, alle norme del Codice Civile, a quelle vigenti che disciplinano le Aziende Speciali, al d.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e alle clausole dei contratti di servizio, nonché dei Regolamenti interni proposti dagli organi dell’istituzione e approvati dal Consiglio Comunitario.

Articolo 41
Rapporti con il volontariato

L’Istituzione intrattiene rapporti privilegiati con il volontariato, instaurando anche proficue forme di collaborazione tese a valorizzarne il ruolo di risorsa sociale.

Articolo 42
Convenzioni con altri Enti Locali

Apposite convenzioni approvate dal consiglio Comunitario possono affidare all’Istituzione la gestione dei servizi sociali per conto di altre Amministrazioni Comunali sentita la Conferenza dei Sindaci.

Appositi Accordi di Programma possono affidare all’istituzione compiti inerenti l’attivazione di opere di intervento o di programma nell’ambito dei settori di pertinenza.

Articolo 43
Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunitario che l’ha approvato.

FINE REGOLAMENTO