REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 176 DEL 12 MARZO 2003

PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 – PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 2003-2005 DELL’AMBITO N. 10 “L’AQUILA” – VERIFICA DI COMPATIBILITÀ.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per i narrati motivi,

1.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi sociali 2003 - 2005 dell’Ambito Territoriale n. 10 “L’Aquila” compatibile con quanto indicato dal Piano Sociale Regionale, condividendo il giudizio formulato dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005”, così come riportato nel verbale della seduta del 10 febbraio 2003, allegata per estratto al presente atto e nella “scheda per l’istruttoria del Piani di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005” dell’Ambito Territoriale n. 10 “L’Aquila”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   di far propria la prescrizione formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003 - 2005” nella seduta del 10.02.2003 in ordine al piano di zona dell’ambito Territoriale n. 10 “L’Aquila” di “sottoporre il piano, entro il periodo di attuazione, a modifica concernente l’attivazione dei servizi rientranti nel livelli essenziale di assistenza (LIVEAS) “Strutture e centri residenziali e semiresidenziali”;

3.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003 - 2005 dell’Ambito Territoriale n. 10 “L’Aquila” ammissibile a finanziamento, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali che saranno assegnate per gli anni 2003, 2004 e 2005 alla Regione Abruzzo, nonchè a tutti i benefici previsti per gli ambiti territoriali che approvano un piano di zona compatibile con il vigente Piano Sociale Regionale;

4.   di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme del F.N.P.S. che saranno assegnate alla Regione Abruzzo per il finanziamento dei Piani di Zona dei servizi sociali;

5.   di dare mandato al competente Servizio “Programmazione Politiche Sociali” di comunicare all’Ambito Territoriale n. 10 “L’Aquila” il contenuto del presente atto, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del Piano di Zona dei Servizi Sociali, da effettuare per estratto a cura del competente Ente di Ambito Sociale.


ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA NELL’AMBITO N 10 “COMUNE DI L’AQUILA”

Tra

- l’Amministrazione comunale di L’Aquila:

- l’Azienda Unità Sanitarta Locale di L’Aquila (ASL n. 4);

-    La Provincia di L’Aquila;

Per

l’adozione del Piano di Zona dell’Ambito Sociale n. 10 “COMUNE DI L’AQUILA” in applicazione dell’art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 - “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186 e della Delib. C.R. n. 69/8 del 26 giugno 2002 “Adozione del Piano sociale Regionale 2002-2004 della Regione Abruzzo”.

PREMESSA

-    il Comune di L’Aquila è l’ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000.

-    il disposto dell’art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D. Lgs 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma “…per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”.

-    l’art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l’adozione del piano di zona attraverso accordo di programma.

-    l’articolo 19, 3° comma, della legge 328/2000 include tra i firmatari dell’accordo “i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano”.

-    il Consiglio Regionale d’Abruzzo, con deliberazioni n. 59/5 del 19 marzo 2002, e n. 72/22 del 16 luglio 2002, ha approvato la nuova articolazione degli ambiti territoriali sociali ai sensi della legge 328/2000, apportando parziali modifiche alla zonizzazione approvata con L.R. n. 22 del 1998.

-    il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 69/8 del 26 giugno 2002, pubblicata sul BURA n. 12 straord. del 26 luglio 2002, ha approvato il Piano sociale 2002-2004, ai sensi dell’art. 18 della legge 328/2000;

-    la Giunta Regionale d’Abruzzo, con atto n. 804 del 27 settembre 2002, pubblicato sul BURA del 18 ottobre 2002 numero 140 speciale, ha approvato la “Guida per la predisposizione e approvazione del Piano di zona dei servizi sociali”.

-    l’articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità” recita:

“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuiale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.

INIZIATIVA

Il Comune di L’Aquila (EAS n. 10), quale ente procedente, ha assunto l’iniziativa per ricevere la disponibilità degli altri soggetti costituente il sistema di rete socio-sanitario ed educativo a sottoscrivere specifico Accordo circa l’adozione del Piano di Zona anni 2003/2005 dell’Ambito Sociale n. 10 e degli strumenti per la sua attuazione.

Ai fini di quanto sopra esposto, l’iter formativo del PdZ ha seguito le seguenti fasi:

-      Conferenza dei Servizi del 13.11.2002, finalizzata alla conceriazione con le parti sociali e all’analisi del sistema di local welfare di cui all’ambito n. 10, nonché al monitoraggio delle volontà istituzionali dei singoli enti/organismi partecipanti, circa l’adesione al modello integrato e partecipato di benessere locale;

-    Nomina del Gruppo di Piano con Ordinanza del 25.11.2002, finalizzata all’avvio del processo programmatorio, all’individuazione delle parti sociali necessarie all’espletamento della concertazione sociale, di cui all’art. 1, comma 4, 5, 6 della Legge 328/2000 e alla definizione della composizione quantitativa e qualitativa del Gruppo di Piano.

-    Assessore alle Politiche Sociali

-    Dirigente Politiche Sociali

-      Responsabile tecnico del Gruppo di Piano

-    Funzionario responsabile area sociale Istituzione C.S.A.

-    1 Assistente Sociale in organico al Comune di L’Aquila

-    1 Psicologo in organico al Comune di L’Aquila

-    1 rappresentante A.S.L. L’Aquila

-    1 rappresentante Provveditorato agli Studi C.I.S,

-    1 rappresentante Provincia di L’Aquila

-    1 rappresentante Ministero della Giustizia

-    2 rappresentanti terzo settore

-     Gruppo di Piano n. 1 del 2.12.2002, nel corso del quale si è proceduto ad ottemperare le seguenti azioni di programmazione:

- Illustrazione analitica del sistema di welfare di ambito a cura del coordinatore dei servizi sociali;

-    Analisi della precedente programmazione, sulla base della comparazione metodologica tra gli obiettivi di sistema e di salute prefissati nel PdZ - Punto 3 - 1999/2001 e gli esiti di sistema prodotti;

-    Analisi delle risorse sociali, sanitarie, educative, culturali implementate ed operanti (domiciliate) nel comprensorio di riferimento di ambito dell’incontro domanda/offerta. Si è proceduto con un’analisi quali-quantitativa in base ad indicatori demografici, indicatori di carico sociali, dell’andamento dei flussi disaggreganti, degli indicatori di variabilità sociale.

- Rapporto socio-demografico, circa l’analisi quali-quantitativa della composizione demografica, degli indicatori di carico sociali, dell’andamento dei flussi disaggregati, degli indicatori di variabilità sociale.

-    Gruppo di Piano n. 2 del 06.12.2002, nel quale si è presentata Bozza del Rapporto di analisi, conseguente all’esposizione di cui al punto precedente, integrato dagli interventi dei componenti il GdP, successivamente oggetto di approvazione con ordinanza del Sindaco del 23.12.2002. Contestualmente, sono state analizzate le variabili di sistema afferenti alla relazione obbligatoria circa i seguenti indicatori:

-    risorse finanziarie presunte a disposizione e/o da investire in area sociale da parte degli enti in GdP;

-    bisogni sociali del comprensorio;

-    livelli di integrazione necessari all’implementazione del Global care;

- definizione delle priorità ed analisi dei modelli operativi propedeutici al loro conseguimento.

-    Gruppo di Piano n. 3 del 13.12.2002, nel quale sono state vagliate le ipotesi di priorità di intervento sociale, nonché i componenti il GdP hanno avanzato ipotesi progettuali di tipo integrativo, volti a perfezionare il sistema welfare globale. Partendo dall’elaborazione e analisi del contesto sociale si è giunti alla verifica dei risultati ottenuti con la precedente programmazione. Il GdP ha rilevato i bisogni della comunità locale, le offerte esistenti sulla base della mappa dei servizi inseriti nel contesto di riferimento e la valutazione delle stesse per giungere alla stesura del rapporto definitivo.

-    Firma della Piattaforma di concertazione sindacale in data 20.12.2002 da parte della CGIL della CISL della UIL e della COLDIRETTI sezione L’Aquila.

-    Gruppo di Piano del 08.01.03 (conclusiva), con la quale è stata sottoposta ai componenti la Bozza del Piano di zona dei servizi sociali (2003-2005);

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue

ART. 1

La premessa è parte integrante dell’accordo e vale patto.

ART. 2

CAMPO Dl APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

L’Accordo di Programma è finalizzato all’adozione del Piano di Zona dell’ambito n. 10 “Comune di L’Aquila”, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 3

L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso specificato nell’allegato Piano di Zona.

ART. 4

RESPONSABILITA’

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

a)   il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel sindaco del Comune di L’Aquila e per la parte sanitaria nel responsabile del distretto dell’azienda sanitaria 04 - L’Aquila;

b)   il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa del Comune incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell’operatore investito della conduzione del caso ovvero dell’intervento, comunicato al cittadino.

ART. 5

ASSETTO ISTlTUZIONALE PER LA PROMOZIONE/GESTIONE
DEL PIANO Dl ZONA.

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche socio-assistenziali dell’Ambito Territoriale n. 10 è il Sindaco del Comune dell’Aquila.

Al Sindaco compete:

-    l’istituzione dell’Ufficio di Piano con la nomina delle persone che andranno a costituirlo e del responsabile/coordinatore entro 45 giorni dalla firma dell’accordo di programma;

-    il concorso alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona;

-    l’eventuale rimodulazione delle azioni del piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, anche su proposta dell’Ufficio di Piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell’accordo di programma.

-    la stipula di protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di programma.

-    la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano.

-    il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.

L’Ente d’Ambito Sociale, in conformità a quanto previsto dal PSR, rappresenta l’Ambito Sociale ed esercita la funzione amministrativa in materia sociale, assicurando la regia dei processi istituzionali di competenza dell’ambito.

ART. 6

ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE
DEL PIANO Dl ZONA.

L’Ufficio di Piano è la struttura tecnico-programmatica organizzativa deputata del Piano di Zona e rappresenta lo strumento operativo dell’Ente d’Ambito Sociale. Di esso fanno parte: il dirigente dei servizi sociali del Comune dell’Aquila, il funzionario responsabile dei servizi sociali del Comune dell’Aquila, 1 funzionario responsabile dell’Istituzione C.S.A., 1 rappresentante della Provincia di L’Aquila, 1 rappresentante dell’Azienda Sanitaria L’Aquila; 1 rappresentante del settore scuola 1, 1 rappresentante del Ministero della Giustizia e 1 rappresentante del terzo settore:

-    Monitorare l’attuazione del Piano di Zona dei servizi sociali;

-    Verificare - attraverso appositi strumenti metodologici - l’efficienza del sistema, l’efficacia delle prestazioni e l’economicità del sistema implementato;

-    Proporre variazioni operative di PdZ;

-    Proporre interventi e servizi integrativi e complementari al Piano di zona 2003-2005;

-    Predisporre l’articolato dei protocolli d’intesa e degli altri atti volti a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;

-    Organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché della rendicontazione finanziaria;

-      Promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;

-    Predisporre tutti gli atti necessari all’assolvimento da parte del Comune dell’Aquila dell’obbligo di rendicontazione, previsto dal Piano sociale regionale e dalla normativa di settore;

-    Formulare indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal piano di zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l’espletamento dei propri compiti.

Il regolamento dell’Ufficio di Piano sarà approvato dal Sindaco e espliciterà le funzioni e i ruoli attribuiti in dettaglio all’Ufficio di Piano.

ART. 7

PERSONALE PER L’UFFICIO DI PIANO

L’utilizzo del personale per l’Ufficio di Piano avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del dirigente dei servizi sociali del Comune dell’Aquila.

Restano ferme, per il personale impiegato, la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.

ART. 8

CONSULENZE ESTERNE

L’Ufficio di Piano può avvalersi di consulenti esterni per l’esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi sono attribuiti con appositi atti del Comune dell’Aquila, conformi alla normativa vigente per la P.A.

ART. 9

COLLEGIO Dl VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di vigilanza nominato dal Sindaco.

Il collegio di vigilanza, una volta appurato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre al Sindaco la modifica anche sostanziale del Piano di Zona.

ART. 10

EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO IRRITUALE

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all’accordo di programma, e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, di cui 1 in rappresentanza del Comune di L’Aquila, 1 in rappresentanza dell’ASL di L’Aquila e 1 in rappresentanza della Provincia di L’Aquila. La funzione di Presidente è attribuita al rappresentante del Comune di L’Aquila. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

ART. 11

PUBBLICAZIONE

Il legale rappresentante del Comune dell’Aquila trasmette alla Regione Abruzzo il presente Accordo di Programma, entro il termine di nn. 15 giorni dalla sottoscrizione, per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano sociale Regionale e successivamente a tale verifica provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente accordo.

ART. 12

DURATA

La durata del presente accordo è fissato in tre anni. Il primo anno ha carattere sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali.

ART. 13

NORMA Dl RINVIO

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000).

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI L’AQUILA             Assessore alle Politiche Sociali

PROVINCIA DI L’AQUILA        Assessore alle Politiche Sociali

AZIENDA A.S.L. 04 L’AQUILA         Direttore Generale