Visti:
- Il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni;
- la legge 06.12.1962, n. 1643, istitutiva dell’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.;
- il D.P.R. 04.02.1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. delle imprese esercenti le industrie elettriche;
- il D.L. 11.07.1992, n. 333 art. 15 convertito in legge con modificazioni dalla legge 08.08.1992, n. 359, che trasforma l’E.N.E.L. in Società per Azioni;
- la legge 28.06.1986, n. 339 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21.03.1988, recanti norme per la disciplina delle eostruzioni ed esercizio di linee elettriche aeree esterne;
- il D.P.R. 18.03.1965, n. 342, contenente norme integrative della suddetta legge 06.12.1962, n. 1643;
- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a Statuto Ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;
- la L.R. 20.09.1988, n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;
- la L.R. 23.12.1999, n. 132 contenente modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.09.1988, n. 83: Disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;
- la nota esplicativa dell’Area Territorio n. 10138 del 03.10.2001, in ordine all’applicazione della L.R. n. 132/1999;
Viste altresì:
- l’istanza del 20.09.2000, pubblicata sul B.U.R.A. del 20.07.2001, n. 14, con la quale l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Abruzzo e Molise - con sede in Pescara, Via Conte di Ruvo, 5, ha chiesto l’autorizzazione in via provvisoria alla costruzione ed all’esercizio di impianto elettrico 220/380 Volt in cavo interrato per allaccio cliente De Tullio Pierluigi in strada Fonte Borea nel Comune di Pescara, con richiesta di dichiarazione di urgenza e indifferibilità, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20.09.1988, n. 83, così come integrata dalla L.R. 23.12.1999, n. 132;
- l’ulteriore domanda in pari data con la quale l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. ha chiesto l’autorizzazione definitiva all’impianto ed all’esercizio delle opere suddette, con richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 23.12.1999, n. 132 e per gli effetti della legge 25.06.1865, n. 2359;
Dato atto che I’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. è tenuta ad attivare le procedure di cui all’art. 20, della citata L.R. 20.09.1988, n. 83 così come modificato ed integrato dalla L.R. 132/1999, nel caso in cui la linea in parola derivi da una linea esistente non autorizzata;
Accertato che per la costruzione delle linee e per i relativi attraversamenti l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. ha ottenuto i seguenti nulla-osta:
- n. 9512 del 05.10.2000 Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni di Sulmona;
- n. 7781 del 31.10.2000 Regione Abruzzo Assessorato Urbanistica e BB.AA. e Cultura - L’Aquila;
- n. 6502 del 24.11.2000 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo - Chieti;
- n. 11147 del 06.04.2001 Soprintendenza per i Beni Architettonici Artistici e Storici di L’Aquila;
- n. 3117 del 27.08.2001 Comune di Pescara - Uff. Tecnico (nota Enel per silenzio - assenso);
Preso atto delle prescrizioni e condizioni fatte dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di Sulmona oltre che dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di Chieti nei succitati nulla-osta;
Verificato che, per l’acquisizione del previsto nulla-osta da parte dell’Amministrazione Comunale di Pescara, l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. ha invocato il silenzio assenso, ai sensi del secondo e terzo comma dell’art. 5 della L.R. 20.09.1988, n. 83, che dispone circa la procedura autorizzativa richiesta;
Evidenziato che l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. con dichiarazione del 20.09.2000 si è obbligata ad accettare le condizioni di cui ai suddetti nulla-osta ed a demolire le opere in caso di negata autorizzazione definitiva o di prescrizione e/o condizioni eventualmente poste nel decreto definitivo, secondo quanto previsto dal quarto comma dell’art. 11 della L.R. 20.09.1988, n. 83;
Considerato che alla scadenza dei termini di pubblicazione sul B.U.R.A. e nell’Albo Pretorio del Comune interessato non sono state presentate a questo Servizio, né allo stesso Comune, come risulta dai referti di pubblicazione, osservazioni e/o opposizioni alla costruzione delle opere elettriche in oggetto;
Considerato che le ditte D’Angelo Vincenzina, Viola Luigi, Antrodicchia Enrico e Iannotti Teodora Maria, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, in data 12.03.2002, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 07.08.1990, hanno presentato opposizione alla realizzazione della linea con nota 16.04.2002, ritenendo che la costruzione dell’impianto in progetto rispondesse solo ad un interesse privato non ravvisando le caratteristiche necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità invocata dall’ENEL;
Visto il parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo n. 33 del 10.12.2002 con il quale, all’unanimità, vengono rigettate le opposizioni e si decide favorevolmente per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione della linea elettrica così come richiesto dall’ENEL;
Reputato che la realizzazione dell’impianto di cui trattasi, per le finalità alle quali deve soddisfare, riveste carattere di particolare urgenza ed interesse pubblico.
Per tutto quanto sopra, ritenuta regolarmente conclusa la procedura istruttoria, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 20.09.1988, n. 83 così come modificato ed integrato dalla L.R. 23.12.1999, n. 132
DISPONE
di autorizzare l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Abruzzo e Molise - con sede in Pescara, Via Conte di Ruvo, 5, alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto elettrico 220/380 Volt in cavo interrato per allaccio ditta De Tullio Pierluigi in strada Fonte Borea nel Comune di Pescara, fermo restando che l’E.N.E.L. stesso dovrà attenersi agli obblighi ed alle condizioni di cui in premessa poste dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di Sulmona e dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di Chieti nei succitati nulla-osta;
DICHIARA
in forza dell’art. 9, comma nono del D.P.R. 18.03.1965, n. 342, e dell’ultimo comma dell’art. 11 della L.R. 20.09.1988, n. 83, la indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 della legge 25.06.1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’E.NE.L. è esentata dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 9, ultimo comma, del D.P.R. 18.03.1965, n. 342 e del comma 6 dell’art. 11 della L.R. 20.09.1988, n. 83, fermo restando che le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’E.N.E.L. stessa.
Le espropriazioni avranno inizio a far data dalla presente Autorizzazione e avranno fine entro tre anni. I lavori avranno inizio entro dodici mesi dall’immissione nel possesso dei terreni ed avranno fine entro tre anni dall’immissione stessa.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Luciano Di Biase