Vista la L.R. 20 Luglio 1989, n. 58, recante norme su “Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile”, con la quale sono state disciplinate in modo organico le modalità e le condizioni per una efficace collaborazione delle associazioni di volontariato alle attività di protezione civile sia con riferimento alle iniziative di prevenzione - previsione che a quelle più strettamente collegate all'emergenza, sempre, in ogni caso, nell’ambito delle competenze proprie della Regione e degli Enti Locali nella specifica materia;

Visto in particolare gli artt. 8 e 14 della L.R. 58/1989 che prevedono:

-    la istituzione dell’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato e la possibilità di iscrizione allo stesso Albo delle Associazioni, legittimamente costituite ed aventi almeno 7 iscritti, che abbiano fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività utili al conseguimento degli obiettivi di protezione civile (art. 8)

-    la cancellazione dall’Albo nei confronti delle Associazioni che abbiano dato prova di inidoneità; adeguatamente documentata e motivata (art. 14);

Vista la L.R. 13/6/1991, n. 25, che ha modificato la L.R. n. 58 del 1989, rideterminandone l'ambito di applicazione e favorendo l'iscrizione all'Albo Regionale anche delle associazioni non dotate di personalità giuridica e che ha dettato la disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi;

Tenuto conto che:

-    a seguito della richiesta di iscrizione all’Albo regionale di protezione civile, istituito ai sensi della L.R. 58/89, presentata dal Centro Soccorso Abruzzo – O.N.L.U.S. per il tramite il Comune di Penna Sant’Andrea (TE) il Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato, previa verifica della documentazione prodotta, ha istruito la relativa pratica di iscrizione conclusasi con l’adozione dell’Ordinanza Dirigenziale del 13.11.2000, n. 104, pubblicata sul BURA n. 33 del 30.12.2000;

-    ad avvenuta iscrizione, all’albo in parola, e nel rispetto dei contenuti della citata legge 58/89 e sue successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 25/91), l’Organizzazione di che trattasi è stata messa nelle condizioni di poter operare, con la Regione Abruzzo, nelle modalità indicate nella normativa vigente;

Vista la nota prot. n. 7640/V12 trasmessa dall’Istituto Tecnico Statale Commerciale Programmatori “B. PascaL” con sede in via Bafile, 39 – Teramo – in data 29.11.2002, allegata in copia (All. “A”), con la quale il dirigente scolastico, responsabile dello stesso, ha richiesto alla Direzione OO.PP e Protezione Civile della Regione Abruzzo un “parere tecnico” sulla qualità ed efficacia dei corsi a questi proposti dal Centro Soccorso Abruzzo;

Vista la successiva nota prot. n. 140 del 15 gennaio 2003, con la quale il Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile ha richiesto all’Organizzazione in questione chiarimenti in ordine al programma formativo ed ai relativi costi;

Considerata l’opportunità, da parte dello stesso Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile, di acquisire informazioni, presso la Questura di Teramo, il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale - nonché l’Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata, sulle collaborazioni poste in essere dagli Enti sopraccitati e l’Organizzazione in parola giusta nota datata 22.01.03, prot. n. 237;

Preso atto delle risposte fornite:

-    dalla Organizzazione Centro Soccorso Abruzzo con nota fax in data 23.01.03, acquisita agli atti della struttura al prot. n. 253 (All. “B”);

-    dalla Questura di Teramo – D.I.G.O.S. – con nota prot. n. Cat. A.3-b/03/Digos del 24.03.2003 (All. “C”);

Dato atto che, sulla scorta delle informazioni acquisite, è stato richiesto, all’Avvocatura Regionale, (giusta nota prot. n. 2827 del 19.05.03 - All. “D”) un parere di merito in ordine alla possibile cancellazione della suddetta Organizzazione dall’Albo regionale di Protezione Civile istituito ai sensi dell’art. 8 della già citata Legge Regionale n. 58/89 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Fatto proprio il giudizio espresso dalla stessa all’Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 4741 PA 39/03 del 23.5.03 (All. “E”)

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Dato atto della regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento e della sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

determina

con decorrenza immediata, la cancellazione dall’Albo regionale delle Associazioni di volontariato per la  Protezione Civile, istituito ai sensi dell’art. 8 della già citata Legge Regionale n. 58/89 e sue successive modificazioni ed integrazioni, della Organizzazione di Volontariato denominata “Centro Soccorso Abruzzo – ONLUS”, con sede in via dello Splendore n. 37/A Giulianova (TE).

la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'Aquila, lì 06 Giu. 2003

Per il Dirigente del Servizio

Il Direttore

Arch. Francesco D’Ascanio