la giunta regionale
Omissis
DELIBERA
- di accogliere la proposta del Componente la Giunta preposto alla Caccia e di approvare conseguentemente il Calendario Venatorio 2003/2004 come da allegato n. 5, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di dare incarico al Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria di provvedere a tutti gli incombenti successivi connessi all’esecuzione del presente atto deliberativo, ivi compresa la stampa del Calendario Venatorio;
- di disporre la pubblicazione in via straordinaria e urgente su un numero speciale del BURA del presente Deliberato per estratto e corredato del solo Allegato n. 5, concernente Calendario Venatorio 2003/2004, nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo.
ALL. n. 5
REGIONE ABRUZZO
Calendario Venatorio 2003/2004
Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 30/1994 e successive modifiche ed integrazioni), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), la stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2003 e termina il 31 gennaio 2004, ed è regolata dalle prescrizioni che seguono. Per le Aree contigue ai Parchi naturali nazionali e regionali trova peraltro applicazione la disciplina differenziata, rispetto al restante territorio dell’A.T.C. in cui sono ricompresse dall’art. 20 della l.r.30/94.
A) UTILIZZO
DEL TERRITORIO
I cacciatori aventi diritto, secondo la normativa vigente, all’accesso ai rispettivi A.T.C., possono svolgere attività venatoria da appostamento ed in forma vagante con l’ausilio del cane dal 1 settembre 2003 al 31 gennaio 2004, con le limitazioni e le modalità di cui, rispettivamente, ai punti B) e C) del presente calendario.
B 1) SPECIE
CACCIABILI
Nel presente paragrafo è indicato, per ciascuna specie cacciabile, il periodo all’interno del quale è consentito il prelievo venatorio, fatte salve le diverse determinazioni adottate dalle province ai sensi di quanto stabilito nel punto B2):
a) Specie
cacciabili dal 1 settembre al 10 dicembre 2003:
- merlo, tortora (streptopelia turtur) e quaglia;
b) Specie cacciabili dal 7 settembre al 17 dicembre 2003: starna, lepre e fagiano;
c) Specie cacciabili dal 21 settembre 2003 al 31 gennaio 2004:
- cornacchia grigia, colombaccio, gazza, Allodola, volpe, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d’acqua, alzavola, porciglione, fischione, codone, mestolone, marzaiola, moriglione, moretta, beccaccia e beccaccino, pavoncella, e ghiandaia;
d) Specie cacciabile dal 1 ottobre 2003 al 30 novembre 2003: coturnice;
e) Specie cacciabile dal 7 settembre 2003 al 31 gennaio 2004 (vedi eccezioni al paragrafo C): cinghiale.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 21 marzo 1997, sono esclusi dalle specie cacciabili:
- passero, passera oltremontana, passera mattugia, colino della virginia, storno, corvo, taccola, francolino di monte e pittima reale.
Restano parimenti esclusi dalle specie cacciabili :
- coniglio selvatico, minilepre e pernice rossa, in quanto estranei alla fauna abruzzese, nonché cervo, daino e capriolo, al fine di accertare la consistenza numerica delle specie.
B 2) Le Province possono, sentiti gli A.T.C., adottare entro il 18.07.2003 variazioni al calendario venatorio per le specie e per i periodi di seguito indicati:
1) starna, lepre e fagiano - dal 1.9.’03 al 10.12.’03 ovvero 14.09.’03 al 24.12.’03 ovvero 21.09.’03 al 31.12.’03;
2) colombaccio - dal 1.09.’03 al 10.01.’04 ovvero dal 7.09.’03 al 14.01.’04 ovvero 14.09.’03 al 24.01.’04;
3) cinghiale: le Province possono variare l’apertura della caccia al cinghiale anticipandola al 1 settembre o posticipandola al 14 settembre o al 21 settembre, fermo restando su tutto il territorio regionale la chiusura al 31.01.2004 (Legge Regionale 17.04.2003, n. 7, art. 69).
E’ fatto obbligo alle Province di portare a conoscenza degli ATC e dei cacciatori le variazioni apportate al Calendario Venatorio Regionale con mezzi idonei.
C) ATTIVITÀ
VENATORIA ED ORARI DI CACCIA
Salvo quanto disposto, per le Aree contigue ai Parchi, dall’art. 20 della L.R. n. 30/1994, nel periodo dal 1 settembre 2003 al 31 gennaio 2004 l’attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.
La settimana inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate.
L’attività venatoria, nei periodi consentiti, inizia un’ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto, secondo gli orari convenzionali di seguito indicati, per la cui determinazione si è tenuto conto anche dei periodi di applicazione dell’Ora Legale:
- Settembre 2003: 6:00 – 19:30;
- Ottobre 2003: 6:30 – 18:30;
- Novembre 2003: 6:20 – 17:00;
- Dicembre 2003: 7:00 – 16:45 ;
- Gennaio 2004: 7:00 – 17:00.
Nel periodo 1 settembre - 20 settembre 2003 possono esercitare l’attività venatoria esclusivamente i cacciatori, ammessi o iscritti in un ATC regionale, residenti o nativi nella Regione Abruzzo.
Per quanto riguarda il prelievo venatorio al cinghiale, inoltre, ai cacciatori ammessi provenienti da altre regioni, ad eccezione di quelli nativi nella regione abruzzo, è consentito il prelievo esclusivamente nel periodo comune dei rispettivi calendari.
Le suddette prescrizioni sono portate formalmente a conoscenza dei cacciatori interessati dal Comitato di gestione contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ammissione all’esercizio venatorio nell’ATC di competenza, che dovrà avvenire entro il 31.07.’03.
D) ADDESTRAMENTO
ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA
Salvo che per le aree d’addestramento, disciplinate dall’art. 17 della L.R. n. 30/1994, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti, esclusi il martedì e venerdì di ogni settimana, dal 2 agosto al 31 Agosto 2003.
L’allenamento e l’addestramento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell’A.T.C. nel quale ha diritto all’accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso, con esclusione, oltre alle aree vietate all’attività venatoria, di quella parte di territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme. Durante l’addestramento il cane deve essere costantemente sorvegliato dal proprietario (o da un incaricato munito di licenza di caccia), il quale ne vieta sempre il libero vagare, adottando adeguate cautele anche in epoca di divieto di addestramento ed allenamento.
E) CARNIERE
GIORNALIERO
Salvo quanto disposto dal terzo comma dell’art. 20 della L.R. n. 30/1994, il cacciatore per ogni giornata di caccia può abbattere dal 1 settembre 2003 al 31 gennaio 2004, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica, due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepre, e quindici capi di selvaggina migratoria, di cui al massimo cinque colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri, e tre beccacce.
Al cacciatore è consentito inoltre di abbattere, per ogni giornata di caccia e nel periodo indicato al paragrafo B), un cinghiale.
F) TESSERINO
VENATORIO REGIONALE
Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, rilasciato, ai sensi della normativa vigente, dall’Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, di cui all’art. 40 della L.R. n. 30/1994, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.
Il tesserino venatorio, già predisposto per un utilizzo quinquennale, va annualmente sottoposto a vidimazione a cura della competente Amministrazione Provinciale entro il 15 giugno di ogni anno.
L’Amministrazione provinciale nell’atto del rilascio del tesserino venatorio regionale e al momento delle successive vidimazioni dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l’A.T.C. di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri A.T.C. regionali nei quali il titolare è ammesso, la forma di caccia prescelta in via esclusiva e la Compagnia Assicuratrice.
Il cacciatore deve annotare, in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino regionale:
- il giorno di caccia, prima di iniziare l’attività venatoria;
- il numero dei capi di selvaggina abbattuti, appena dopo l’avvenuto abbattimento per le specie stanziali, mentre per le specie migratorie il numero dei capi prelevati è annotato sia alla fine della mattinata (ore 13:00) sia come totale riepilogativo della giornata.
La scheda d’abbattimento deve essere compilata secondo le istruzioni riportate sul tesserino.
Entro il 15 giugno 2004, il cacciatore deve restituire, unitamente alla copia di versamento attestante la quota d’iscrizione per la successiva stagione venatoria, il tagliando annuale del tesserino venatorio all’Amministrazione provinciale che ha provveduto al suo rilascio. Allo scopo di avviare un adeguato monitoraggio, dalla stagione venatoria 2003/2004 le Amministrazioni provinciali, ove non abbiano già provveduto in tal senso, costituiscono una banca dati informatizzata in cui annotano gli elementi informativi indicati nel presente paragrafo.
G) TUTELA
DELLE COLTURE AGRICOLE
Secondo quanto disposto dall’art. 13 della L.R. n. 30/1994, non è consentito l’esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee e da seme; i frutteti specializzati; i vigneti specializzati e gli uliveti specializzati dalla data di maturazione del frutto e fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. I proprietari o conduttori dei fondi possono provvedere a segnalare i terreni in attualità di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, mediante tabelle, esenti da tasse, apposte lungo il perimetro dei terreni interessati, con l’obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.
H) ALTRE
DISPOSIZIONI
E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’Istituto Nazionale della Fauna selvatica di Bologna o al Comune, nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.
E’ vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge, ferma restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale. E’ vietata l’attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri svolta lungo i corsi d’acqua, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, purché non ghiacciati, entro un massimo di metri 50 dalle loro rive e/o argini o, in assenza di questi, dalla linea dell’alveo invaso dalle piene annuali.
Fermi restando i divieti di cui agli artt. 30 e 43 della L.R. n. 30/1994, non è altresì consentita la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone. E’ fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce. Ai sensi del decimo comma dell’art. 36 della L.R. n. 30/1994, le Province hanno facoltà di vietare l’esercizio venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa presenza turistica.
Nel recepire il presente Calendario venatorio regionale, le Province, ai sensi del dodicesimo comma dell’art. 36 della L.R. n. 30/1994, avranno cura di rendere note le aree territoriali provinciali in cui l’attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle destinate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio è precluso.
D’intesa con la Provincia competente, i Comitati di gestione dei rispettivi A.T.C., entro il 1 dicembre 2003, devono provvedere a disciplinare l’utilizzo del cane da seguita nei periodi compatibili con quelli indicati nel presente calendario in relazione alle specie interessate. La mancata regolamentazione o il mancato raggiungimento dell’intesa determinano il divieto di utilizzo della suddetta razza di cane. E’ espressamente raccomandato l’uso di giubbini fluorescenti per la caccia di appostamento al cinghiale.
I) RISERVA
La Giunta Regionale si riserva di emanare disposizioni integrative in materia, secondo quanto previsto dai commi secondo e terzo dell’art. 36 della L.R. n. 30/1994.
L) RINVIO
Per quanto non espressamente specificato nel presente Calendario, trovano applicazione le norme vigenti in materia.
L’Aquila, 17 Luglio 2003
il componente la giunta regionale
Prof. Francesco Sciarretta
il presidente della giunta regionale
On. Giovanni Pace