IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), che modifica ed abroga taluni regolamenti e prevede una serie di misure d’aiuto per lo sviluppo rurale, per il periodo 2000 - 2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale Regionale;

Visti in particolare gli artt. 22, 23 e 24 (Misure Agroambientali) del citato Reg. 1257/99;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2000-2006 adottato dalla Regione Abruzzo ai sensi del Reg. CEE 1257/99 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2002) n. 818 del 25/04/2002;

Considerato che la Misura “F” del suddetto Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo prevede specifiche azioni, sia per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, sia per l’ecocompatibilità dei processi produttivi;

Visti gli avvisi pubblici per la presentazione delle domande della Misura “F”, predisposti dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, Servizio Gestione del Territorio, e pubblicati sul BURA della Regione Abruzzo n. 2 Straordinario del 24/01/2001 (DGR 29/12/200, n. 1803 - BANDO 2001), n. 9 Straordinario del 24/04/2002 (DGR 29/03/2002, n. 172 - BANDO 2002) e n. 30 Speciale del 14/03/2003 (Determinazione 20/02/2003, n. DH17/06);

Visto, inoltre, il Reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell’11/12/2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, istituito dal Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;

Visto, inoltre, il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26/2/2002, recante disposizioni di applicazione del Reg (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale, che ha abrogato il Reg. (CE) n. 1750/99;

Visto, in particolare, l’articolo 64 del Reg. CEE 445/2002, inerente il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazioni degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia di sostegno alle misure agroambientali;

Visto, il Decreto 4 dicembre 2002, recante disposizioni attuative dell’art. 64 del Reg. n. 445/02, sul sostegno rurale da parte del Feoga;

Visto, in particolare, l’articolo 3 (Accertamento delle anomalie), comma 5, del Decreto 4 dicembre 2002 che stabilisce che le regioni individuino gli impegni essenziali ed accessori definiti al comma 4 dello stesso Decreto, formandone distinti elenchi;

Visto l’elenco degli impegni essenziali ed accessori, unitamente alle percentuali di inadempienza relativi a questi ultimi, predisposto dal Servizio Gestione del Territorio, per l’Azione 2 - Agricoltura Biologica e per l’Azione 3 - Premio ai Pascoli e Prati Pascoli, sulla scorta degli obblighi previsti nei programmi regionali dal sopraccitato Decreto 4 dicembre 2002, e nei suggerimenti contenuti nell’aggiornamento marzo 2003 del “Manuale delle procedure e dei controlli dell’AGEA”;

Dato atto che il Direttore Regionale della competente Direzione ha attestato la legittimità del presente provvedimento, apponendo la propria firma in calce al medesimo;

DETERMINA

per quanto in premessa:

-    di approvare l’allegato elenco degli impegni essenziali ed accessori, unitamente alle percentuali di inadempienza relativi a questi ultimi, predisposto dal Servizio Gestione del Territorio per la campagna (2002) in corso dei controlli in loco e per quelle successive, relativi alla misura “F” del P.S.R. Abruzzo 2000 - 2006 - Azione 2 (“Agricoltura Biologica”) e Azione 3 (“Premio ai pascoli e prati pascoli”);

-    di stabilire che le verifiche tecniche relative alle domande finanziate, estratte a campione per i controlli, relative a tutti gli Avvisi pubblici presentati per la Misura “F” e pubblicati sul BURA della Regione Abruzzo n. 2 Straordinario del 24/01/2001 (DGR 29/12/200, n.1803 - BANDO 2001), n. 9 Straordinario del 24/04/2002 (DGR 29/03/2002, n. 172 - BANDO 2002) e n. 30 Speciale del 14/03/2003 (Determinazione 20/02/2003, n. DH17/06) dovranno riguardare gli impegni essenziali ed accessori di cui al citato elenco;

-    di pubblicare integralmente sul B.U.R.A. la presente determinazione.

 

Allegati:

Allegato 1 - impegni essenziali ed accessori relativi all’Azione 2 (“Agricoltura Biologica”), che si compone di n. 2 facciate;

Allegato 2 - impegni essenziali ed accessori relativi all’ Azione 3 (“Premio ai pascoli e prati pascoli”) che si compone di n. 1 facciata.

 

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE regionale

Dott. Luigi Santilli

 


 

   Reg. (CE)1257/99 – MISURA “F” -  AZIONE  2

                                     

AGRICOLTURA BIOLOGICA”

 

 

IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI VERIFICATI DAGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

 

1.   Al fine della applicazione delle sanzioni sono considerati essenziali i vincoli stabiliti dal Reg. (CEE) 2092/91. Spetta agli organismi di controllo autorizzati ai sensi del D.L. 17 marzo 1995  n. 220 la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti da detto Regolamento. L’applicazione di sanzioni, derivanti dalle attività effettuate dall’organismo di controllo, deve essere comunicata al Servizio Gestione del Territorio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ai sensi della normativa regionale vigente.

2.   In termini di superficie ammessa o meno ad essere considerata rispondente al Reg.(CEE) 2092/91, si può ricadere in una delle seguenti condizioni:

a)   Esito completamente positivo;

b)  Esito parzialmente positivo: si ricade in questo caso quando parte della superficie aziendale:

- rientri dal regime biologico a quello in conversione;

- subisca un prolungamento del periodo di conversione

In questi casi si applica quanto previsto per la decadenza parziale dell’impegno;

c)   esito completamente negativo: si ricade in questo caso quando l’intera superficie aziendale:

- rientri dal regime biologico a quello in conversione;

- subisca un prolungamento del periodo di conversione;

- venga completamente o parzialmente esclusa dal Reg.(CEE)2092/91.

In questi casi si applica quanto previsto per la decadenza totale dell’impegno.


 

IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI VERIFICATI DAI NUCLEI ISPETTIVI

 

I Nuclei misti (Regione - CFS), incaricati dei controlli, effettuano le verifiche tra le superfici dichiarate in domanda e quelle accertate in campo, confrontandole anche con quelle presentate ai sensi delle disposizioni di cui al Reg.(CEE) 2092/91.

In relazione alla superficie da ammettere o meno per essere considerata eleggibile a premio, secondo quanto stabilito all’art. 32 del Reg.(CE) n. 2419/2001, si può ricadere in una delle seguenti condizioni:

-    Esito completamente positivo;

-    Esito parzialmente positivo;

-    Esito completamente negativo.

Qualora i nuclei riscontrassero carente la documentazione obbligatoriamente prevista dal Programma Agroambientale, trattandosi di carenza di impegni accessori, le percentuali di inadempienza applicate saranno quelle di seguito specificate:

1)   Non corretta compilazione dei registri                              inadempienza   5%

2    Mancata detenzione in azienda dei documenti per l’annualità di controllo:

-    Copia del PAP                                                                   inadempienza   2%

-    Copia prima notifica e/o notifica di variazione                 inadempienza   2%

-    Verbale della relazione di ispezione O. di  C                    inadempienza   2%

- Mancanza totale di tutti i documenti                                 inadempienza   10%

L’eventuale riscontro delle carenze di cui ai punti 1 e 2 dà luogo all’immediata penalizzazione economica ed alla contestuale segnalazione al Servizio regionale competente in materia, che provvederà ai successivi controlli ai sensi del D.lgs. 220/95.


 

  Reg. (CE)1257/99 – MISURA “F” -  AZIONE  3

 

PREMIO AI PASCOLI E PRATI PASCOLI

 

 

IMPEGNI ESSENZIALI

 

-      Pascolamento per un periodo minimo di gg. 120, ridotto a gg. 90 solo con giustificativo comprovato dal CFS;

-    Divieto d’uso di concimi chimici e prodotti fitosanitari;

-      Contenimento dell’apporto azotato derivante dalle deiezioni animali; non si   può superare la soglia di 170 kg/ha (direttiva 91/676/CEE,”Direttiva nitrati”);

-      Contenimento del carico di bestiame per superficie foraggiera, da calcolarsi per il periodo di effettivo pascolamento. Non si può superare, in ogni caso, il rapporto di 1,4 UBA/superficie foraggiera nelle aree svantaggiate non montane e 0,5  nelle aree svantaggiate di montagna.

IMPEGNI ACCESSORI

-    Tenuta ed aggiornamento del  “Registro Agronomico Aziendale” per tutti i terreni a pascolo per i quali è stato richiesto il premio:

inadempienza 5%

 

-    Corretta gestione del carico di bestiame pascolante secondo le modalità stabilite dai programmi annuali delle misure agroambientali ed in relazione alle superfici pascolate:

inadempienza 5%

 

-    Divieto di stazzo nelle vicinanze (almeno 50 metri) delle sorgenti e fontanili e comunque osservanza scrupolosa delle vigenti normative regionali inerenti la movimentazione del bestiame:

inadempienza 2%