TRA

-    Le Amministrazioni comunali di: Città S. Angelo, Spoltore, Pianella,Cepagatti, Elice, Moscufo, Nocciano,Cappelle Sul Tavo,

-    L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara

-    La Provincia di Pescara

PER

L’attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328- “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e della delib. C.R. n. 69/8 del 26.06.02 “Adozione del Piano Sociale Regionale della Regione Abruzzo”.

Omissis

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente accordo è finalizzato all’attuazione del Piano di Zona dell’ambito n. 33 – Area Pescara Metropolitana.

ART. 3 IMPEGNO DEI SOGGETTI FIRMATARI

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo quanto specificato nel Piano di Zona, nei piani esecutivi successivi, nell’accordo formale sottoscritto con le organizzazioni sindacali, nelle riunioni già tenute da parte della conferenza dei sindaci e del gruppo di piano e nelle altre parti del presente accordo di programma.

ART. 4 FINALITA’ DA PERSEGUIRE

Le componenti istituzionali firmatarie dell’accordo intendono realizzare in forma integrata gli specifici interventi riportati negli atti richiamati nell’articolo 3, nell’ambito dei settori indicati come prioritari dal PSR:

Ritengono inoltre di definire, sin d’ora, quali strumenti prioritari a supporto della gestione unitaria dei servizi:

-    il Regolamento per il funzionamento dell’ufficio di piano;

-    il Regolamento unico per l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e regolamento ISEE;

-    lo schema della Carta dei Servizi.

ART. 5 PRIORITA’

Sono ritenuti prioritari gli interventi indicati negli atti richiamati dall’articolo 3.

Omissis

ART. 11 ASPETTI FINANZIARI

Le parti si impegnano a definire un piano finanziario dettagliato, che rispecchi le linee indicate nel piano di zona, per la disciplina dei rispettivi impegni.

Il piano finanziario definisce i rapporti fra i singoli firmatari e vincola i medesimi al relativo adempimento ( anticipazioni, rimborsi, rendicontazioni interne ecc…).

A carico degli inadempienti è prevista la relativa responsabilità contrattuale. E’ possibile anche adire il collegio di vigilanza affinchè prenda i provvedimenti consequenziali.

ART. 12 COLLEGIO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di vigilanza da istituirsi.

Il collegio di vigilanza, una volta appurato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre alla Conferenza dei Sindaci la modifica anche sostanziale del piano di zona.

Omissis

ART. 14 DURATA

La durata del presente accordo è fissata in tre anni, per la corrispondente durata del piano di zona.

Città S. Angelo, l’anno duemilatre, il giorno 29 del mese di gennaio.

Per il Comune di Città S. Angelo,                         omissis

Per il Comune di Spoltore,                                  

Per il Comune di Pianella,                                  

Per il Comune di Cepagatti,                                 

Per il Comune di Cappelle Sul Tavo,                         

Per il Comune di Elice,                                     

Per il Comune di Moscufo,                                   

Per il Comune di Nocciano,                                  

Per la ASL,                                                 

Per la Provincia di Pescara