Il presidente della giunta regionale

Omissis

Vista l’istanza n. 1179 del 16.04.2003 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano, con la quale si chiede l’emissione del decreto di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di Avezzano (AQ), per l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture nel Nucleo Industriale di Avezzano – I lotto funzionale ;

Omissis

decreta

art. 1

E’ autorizzata, per motivi specificati in premessa l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano (AQ) dei terreni indicati all’allegato prospetto, che è parte integrante del presente decreto, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data di immissione in possesso, purché il P.R.T. sia sempre vigente;

art. 2

Il presente Decreto perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione;

E’ fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano (AQ) di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi del Settore LL.PP. della Giunta Regionale attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data.

Art. 3

I termini per lavori e espropriazioni sono così stabiliti:

a)   Lavori: Inizio entro 1 mese a far data
dalla immissione nel possesso del terreno;

b)   Espropriazione: Inizio il 20.05.03 a far data dalla delibera n. 53/2003;

 

Fine: entro 30.06.2004 e comunque non oltre il termine finale dell’O.U.;

 

Fine: entro il 20.05.06;

 

Art. 4

L’Eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, oppure dell’efficacia del presente Decreto, deve essere richiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5

L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

art. 6

Il presente decreto dovrà essere notificato nelle forma previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo.

Art. 7

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine – rispettivamente di 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

L’Aquila lì, 19.06.2003

Il presidente

Dott. On Giovanni Pace