LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

-    con l’art. 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730, veniva disciplinata la fattispecie concernente la erogazione di prestazioni di rilievo sanitario, connesse con quelle socio-assistenziali, direttamente dalle strutture socio-assistenziali e con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

-    con D.P.C.M. 8 agosto 1985 venivano dettate disposizioni di indirizzo e coordinamento nella materia di cui all’art. 30 della Legge 730/1983;

-    con deliberazione di Giunta Regionale 142/C del 22 gennaio 1987 e deliberazione di Consiglio Regionale 49/6 del 23 giugno 1987 venivano dettate le direttive di applicazione del richiamato D.P.C.M. 8 agosto 1985. Le direttive medesime, in termini adeguatamente esplicativi, venivano trasfuse nella circolare 15321 del 12 agosto 1987 del 30 Dipartimento

-    Settore Sanità e Sicurezza Sociale - Uffici di Pescara, inviata ai signori Presidenti della ULSS, Sindaci Presidenti, Amministrazioni Provinciali;

-    con deliberazione del Consiglio Regionale 71/11 del 21 ottobre 1997, modificativa ed integrativa della predetta delibera consiliare, veniva dettato una più puntuale regolamentazione relativamente alle modalità di acclaramento dei requisiti strutturali e funzionali delle strutture socio-assistenziali, in atto erogatrici anche dì prestazioni di rilievo sanitario, allo consistenza dei requisiti funzionali e strutturali medesimi ed alla disciplina dei rapporti con le Unità Sanitarie Locali;

-    in ambito regionale le direttive sopra citate venivano ottemperate con sollecitudine da alcune ULSS, mediante l’apertura di procedimenti amministrativi, l’espletamento di attività istruttorie tese all’acclaramento dei presupposti per il formale convenzionamento, la trasmissione all’Assessorato alla Sanità degli esiti delle attività istruttoria medesime e mediante la successiva stipulazione di convenzioni, sullo scorta di formale atto dichiarativo/ricognitivo di idoneità adottato dalla Regione Abruzzo. In altre UU.SS.LL., invece, il medesimo procedimento, riferibile a strutture in atto erogatrici in via provvisoria delle prestazioni di rilievo sanitario ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, veniva aperto con ritardo e, tuttora, risulta essere nella fase di completamento;

-    la disciplina delle prestazioni di rilievo sanitario, connesse con quelle socio-assistenziali, subiva innovazioni a seguito dell’entrata in vigore della e/o del:

-    L. 30 novembre 1998 n. 419, art. 2 - lett. n), ove si prevede l’adozione di un D.P.C.M., ai sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del D.P.C.M. 8 agosto 1985;

-    Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nella parte in cui modifica il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 mediante l’introduzione dell’art. 3/septies, rubricato “Integrazione socio-sanitaria”, concernente la deliberazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

-    Legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociale”, nella parte in cui l’art. 8 - co. 1) assegna alla Regione il compito di disciplinare l’integrazione degli interventi, con particolare riferimento all’attività socio-sanitaria;

- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 concernente “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

-    Decreto 21 maggio 2001, n. 308, regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;

-    con deliberazione di G.R. n. 1230 del 12.12.2001 venivano dettate le disposizioni provvisorie per disciplinare l’esercizio del potere autorizzatorio da parte del Sindaco, a termine delle disposizioni contenute nell’articolo 11 della Legge 8 novembre 2000 n. 328;

Ritenuto di doversi determinare, mediante l’adozione di atto di acclaramento della disciplina provvisoria concernente i “Requisiti minini strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione e l’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale” a norma dell’art. 11 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, ad integrazione delle determinazioni in precedenza adottate con propria deliberazione n. 1230 del 12.12.2001;

Ritenuto, altresì, di dover dettare disposizioni integrative delle direttive formulate con le richiamate deliberazioni di Consiglio Regionale 49/6 del 23 giugno 1987 e n. 7/11 del 21 ottobre 1997, al fine di fissare il termine entro il quale i procedimenti complessivi, preordinati all’acclaramento delle idoneità delle strutture socio-assistenziali ad erogare anche prestazioni di rilievo sanitario ed alla stipulazione di convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali, aperti in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 8.8.1985 e nelle deliberazioni consiliari medesime, dovranno essere inderogabilmente perfezionati;

Considerato pertanto che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, la materia oggetto della disciplina da adottarsi con la presente deliberazione, oggettivamente individuata in quella che in precedenza ricadeva sotto la disciplina del D.P.C.M. dell’8.8.1985 e delle deliberazioni di Consiglio Regionale 49/6 del 23 giugno 1987 e 71/11 del 21 ottobre 1997, può trovare una sua provvisoria disciplina riportata nell’allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il Direttore Regionale ed il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DELIBERA

-    di approvare, ai fini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, fino a quando non sarà stata approvata la legge regionale di cui al comma 1 dell’art. 11 della richiamata legge 328/2000, le determinazioni riportate nell’allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-    di stabilire, per l’esercizio delle attività sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali, che l’autorizzazione potrà essere accordata previa acquisizione del parere di idoneità da parte dell’apposita commissione regionale teso ad acclarare la sussistenza nella struttura degli standard strutturali, funzionali ed organizzativi e la compatibilità della attività sanitarie con le linee programmatiche regionali;

-    di stabilire che le tariffe di cui alla deliberazione di G.R. n. 662 del 1.08.2002 hanno decorrenza secondo le modalità riportate all’ultimo periodo del punto “TARIFFE E MISURE DELLE MEDESIME” dell’allegato alla presente deliberazione;

-    di stabilire che i procedimenti amministrativi complessi, tuttora aperti, preordinati alla definizione dei rapporti tra le Aziende U.S.L. e le strutture socio-assistenziali erogatrici di prestazioni di rilievo sanitario in regime di D.P.C.M. 8.8.1985 e deliberazioni consiliari n. 49/6 del 23 giugno 1987 e 7/11 del 21 ottobre 1997, debbano perfezionarsi con sollecitudine e comunque improrogabilmente entro giorni 60 dalla data di pubblicazione della presente deliberazione. Fino a tale data le Aziende U.S.L. sono autorizzate ad intrattenere rapporti convenzionali con le predette strutture, secondo le previgenti modalità a condizione che le medesime siano state riconosciute, dalle apposite commissioni tecnico-amministrative delle singole Aziende U.S.L., in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalle previgenti disposizioni regionali.


ALLEGATO

DETERMINAZIONI CONCERNENTI LE TIPOLOGIE DELLE

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE, GIÀ RESE EX D.P.C.M. 8.8.1985 ED

I REQUISITI STRUTTURALI, FUNZIONALI ED ORGANIZZATIVI

AREA DELLE PRESTAZIONI EROGABILI

Le prestazioni di rilievo sanitario erogabili dalle strutture socio-assistenziali per le quali la Regione ha provveduto alla verifica dei requisiti di idoneità per l'erogazione delle predette prestazioni connesse con quelle socio-assistenziali,  da denominarsi "CENTRI RESIDENZIALI", sono quelle indicate sotto le lettere b) e c) del co. IV dell'art. 2 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001.

Accedono a queste strutture:

a)   disabili per interventi socio-sanitari finalizzati al mantenimento e/o al recupero dei livelli di autonomia della persona;

b)   anziani non autosufficienti per interventi socio-sanitari finalizzati al mantenimento e/o al recupero delle residue capacità di autonomia della persona;

c)   persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale (anormali psichici). Ad ulteriore titolo esplicativo rientrano nella suddetta Area quelle prestazioni che risultano essere state elencate nella circolare n. 15321 del 12 agosto 1987 sotto le lettere e) e G) e specificate nella tab. A del D.P.C.M. 14.02.2001 per le aree Disabili, Anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative.

I soggetti di cui sopra, anziani o disabili, per i quali la natura del ricovero è da intendersi permanente, che necessitano di prestazioni di rilievo sanitario erogabili in regime residenziale presso i C.D. Centri Residenziali, o da ricoverati, o da richiedenti il ricovero, presenteranno domanda ad una apposita commissione sanitaria istituita presso ogni A.S.L. La Commissione, composta da due medici del servizio competente della A.S.L., integrata da uno specialista (neurologo, psichiatra. Geriatra), a seconda che le prestazioni richieste debbano rendersi a disabili o ad anziani, esprimerà un parere sull'ammissione degli stessi alle prestazioni medesime proponendo alle strutture di ricovero un progetto assistenziale personalizzato previsto nel comma 1° dell'art. 2 del D.P.C.M. 14.02.2001.

TARIFFE E MISURA DELLE MEDESIME

Le tariffe dei Centri Residenziali che svolgono attività di rilievo sanitario vengono individuate con deliberazione della Giunta Regionale; con la medesima deliberazione vengono determinate le misure massime delle tariffe nonché la suddivisione in quote a carico, rispettivamente dei Comuni e/o privati abbienti e del Servizio Sanitario Nazionale, così come nella ripartizione individuata nella tab. A del già menzionato D.P.C.M. del 14 febbraio 2001. L'eventuale aumento delle tariffe di che trattasi verrà stabilito dalla Giunta Regionale e comunque non potrà prescindere dall'aumento annuale dell'indice ISTAT. Le tariffe determinate con deliberazione di G.R. n. 662 del 1.08.2002 decorreranno dalla data di accertamento, da parte dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, del possesso degli standard di personale previsti dalle vigenti disposizioni regionali e dell'impegno da parte delle ditte ad adeguare gli standard strutturali nei termini di cui al comma 2 dell'art. 11 della L. 8.11.2000, n. 328.

REQUISITI STRUTTURALI DEI CENTRI RESIDENZIALI

I requisiti strutturali dei Centri Residenziali sono individuati in quelli riportati nel Decreto 21 maggio 2001, n. 308, con riserva di procedere alla loro integrazione a termini di quanto disposto dall'art. 1 - comma 2- del medesimo D.M. 308/2001.

In ordine al rispetto dei requisiti strutturali minimi trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché le disposizioni attuative adottate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1230 del 12 dicembre 2001.

REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Ai fini dell'individuazione dei requisiti organizzativi e funzionali si rinvia, in termini recettizi, alle prescrizioni contenute negli artt. 5 e 6 del D.M. 21 maggio 2001, n. 308.

Gli interventi socio-sanitari sono resi all'interno dei nuclei o moduli secondo la classificazione riportata sotto le lettere a), b) e c) della sopracitata "AREA DELLE PRESTAZIONI EROGABILI".

Ogni nucleo o modulo per anziani non autosufficienti potrà disporre di un numero di posti letto fino a trenta;

ogni nucleo o modulo per disabili e per persone con problematiche psico-sociali potrà disporre di un numero di posti letto fino a venti.

All'interno della struttura unitariamente intesa, dovranno essere assicurate prestazioni di assistenza infermieristica e prestazioni di assistenza alla persona tali da garantire una continuità assistenziale nell'arco delle 24 ore.

A tal fine, per una struttura ospitante fino ad un massimo di 60 assistiti il numero minimo di unità di personale a tempo pieno da destinare all'assistenza dovrà essere il seguente:

n. 4 infermieri professionali (di cui 1 con incarico di capo sala);

n. 10 addetti all'assistenza

n. 1 terapista della riabilitazione

n. 1 terapista occupazionale o animatore-educatore o assistente sociale.

Nelle strutture che alla data di entrata in vigore del presente atto sono presenti infermieri generici gli stessi sono da considerare, ad esaurimento, nel numero del personale infermieristico. Analoga considerazione viene fatta per i massiofisioterapisti in luogo dei terapisti della riabilitazione. Le unità di personale, attualmente in servizio in qualità di addetto all'assistenza e non in possesso di titolo specifico vengono computate, ad esaurimento, nel numero richiesto per la presente figura professionale.

Per le IPAB il direttore viene individuato nella figura amministrativa apicale dell'ente e per la/e unità amministrativa/e si fa riferimento all'organico amministrativo dell'ente stesso.

La struttura ospitante di cui sopra dovrà avvalersi, inoltre, per le prestazioni da rendersi, anche di personale a tempo parziale con le seguenti professionalità:

sanitaria

n. 1 medico

n. 1 medico geriatra (ove esistano nuclei per anziani non autosufficienti)

n. 1 medico neurologo o psichiatra (ove esistano moduli per disabili)

amministrativa

n. 1 direttore amministrativo-coordinatore della struttura

n. 1 unità amministrativa

n. 1 assistente sociale

 eventuali specialisti consulenti necessari ad un corretto completamento del progetto assistenziale personalizzato.

Le funzioni di coordinatore responsabile del servizio, di cui all'art. 6 - comma 1 - lett. b) del D.P.C.M. 21.05.2001 n. 328, possono essere affidate indifferentemente al medico o specialista della struttura.

Per i servizi generali (lavanderia, guardaroba, cucina, pulizia, etc.) la struttura potrà fare ricorso a contratti con ditte esterne regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.

Alla provvista di tutte le unità di personale sopra indicato potrà pervenirsi o mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato, o mediante il ricorso ai soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, secondo le modalità di affidamento previste da disposizioni normative nazionali e regionali. I soggetti del terzo settore dovranno rendere le prestazioni unicamente mediante l'utilizzo di soci lavoratori o dipendenti.

Alla provvista di personale sanitario nonché a quello del coordinatore della struttura potrà pervenirsi anche mediante il ricorso a contratti per prestazioni professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa.

Al coordinatore della struttura fanno capo i compiti di natura amministrativa, contabile e tecnica necessari alla corretta gestione della struttura medesima, con esclusione dei compiti prettamente sanitari.

All'interno delle strutture devono essere assicurate le funzioni igienico-organizzative dove il coordinatore responsabile dovrà curare l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura medesima sotto il profilo igienico e organizzativo per le quali ne risponderà all'amministrazione e all'autorità sanitaria competente.

In particolare tale figura avrà le seguenti attribuzioni:

-    controllo sulla regolarità e l'efficienza dell'assistenza dei ricoverati;

-    tenuta ed aggiornamento di apposito registro contenente i dati e gli estremi dei titoli professionali inerenti il personale sanitario, loro validità ed eventuali aggiornamenti;

-    vigilanza sulla scorta dei medicinali e controllo della regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti;

-    vigilanza sullo stato igienico del personale, dei servizi e degli ambienti dell'intera struttura e cura che ogni tipo di rifiuto prodotto venga smaltito secondo legge.

Per ogni nucleo o modulo aggiuntivo alla struttura tipo, così come delineata, le unità di personale da sommare a quelle già previste saranno le seguenti:

a tempo pieno

n. 2 infermieri professionali

n. 2 addetti all'assistenza

a tempo parziale

n. 1 terapista della riabilitazione

n. 1 terapista occupazionale.

In sede di prima applicazione della presente deliberazione le strutture socio-assistenziali, che avessero un numero di posti letto inferiore agli standard come sopra previsti, semprechè le strutture medesime abbiano già ottenuto formale riconoscimento dalla Regione Abruzzo circa i requisiti di idoneità, potranno conservare gli standard di personale di cui alla previgente normativa.