IL DIRettore regionale

Omissis

DETERMINA

La ditta EURO S.I.D.E. SRL., con sede legale in via Pratuccia n. 365 di Isola Del Gran Sasso (TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Colle Muzza” del Comune di Isola Del Gran Sasso (TE) individuata in Catasto al foglio 7 particelle n. 280(parte) - 635 (parte) alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o Istituto Assicurativo per un importo della misura di Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

-    Gli angoli di raccordo con il piano di campagna finale dovranno essere di 30° sull’orizzontale;

-    Dovrà essere mantenuta una distanza di rispetto non inferiore di 10,00 metri dall’area boscata esistente da delimitare prima dell’inizio dei lavori con il Corpo Forestale dello Stato;

-    Dovrà essere mantenuta una distanza costante non superiore a 40,00 metri tra il fronte di scavo e la scarpata di ripristino;

-    Prima di intraprendere i lavori del secondo lotto dovrà essere collaudato, da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere, il risanamento ambientale del primo lotto;

-    Il materiale utilizzato per il ritombamento non dovrà essere ricompreso nell’allegato al D.L.vo n. 22/1997;

-    Dovrà essere realizzata una quinta arborea lungo il lato Sud, in adiacenza della strada provinciale per Castelli, mediante la piantumazione di essenze arboree da concordare con il Corpo Forestale dello Stato;

-    Dovrà essere mantenuta la distanza legale di rispetto dal metanodotto esistente.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 52.356 e complessivamente di mc. 261.780 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore 100 HP; b) n. 1 pala gommata 120 HP; c) n. 4 autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRettore di area

Ing. Mario Pastore