IL DIRettore regionale
Omissis
DETERMINA
La ditta CO.STRA.M. SRL., con sede legale in via Bonifica Salinello di S. Omero (TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Villa Tofo” del Comune di Teramo (TE) individuata in Catasto al foglio 21 particelle n. 430 - 435 alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale N. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 1 (uno) dalla data di
notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere
intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data a seguito della
presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di
denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o Istituto Assicurativo per un importo della misura di Euro 100.000,00 (centomila/00).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:
- Dovrà essere mantenuta una distanza di rispetto di 10,00 metri dalla strada comunale;
- il materiale utilizzato per il ritombamento non dovrà essere ricompreso nell’ allegato al D.Lvo n. 22/1997.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità estraibile sarà complessivamente di mc. 29.300 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRettore di area
Ing. Mario Pastore