IL DIRettore regionale
Omissis
DETERMINA
La ditta S.A.M.I.C.A. SRL., con sede legale in via Della Bonifica n. 6 di Martinsicuro (TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Piano D’Ischia” del Comune di Civitella Del Tronto (TE) individuata in Catasto al foglio 35 particelle n. 11 – 12 – 13 – 16 alle seguenti norme e condizioni;
Art. 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale N. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 2 (due) dalla data di
notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere
intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della
presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di
denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo della misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:
- L’inizio di ogni lotto di progetto potrà avvenire previo il collaudo del recupero ambientale del lotto precedente;
- Dovrà essere mantenuta una distanza di rispetto di metri 5,00 dal ciglio della scarpata prospiciente il fiume Salinello;
- Dovrà essere nominato un unico Direttore Responsabile dei Lavori con la ditta BELLUCCI INERTI SRL;
- Le scarpate di abbandono dovranno essere sagomate con il materiale in posto;
- il materiale utilizzato per il ritombamento non dovrà essere ricompreso negli allegati di cui al D.Lvo 22/1997 (Decreto Ronchi).
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 20.000 e complessivamente di mc. 40.000 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRettore di area
Ing. Mario Pastore