DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

 

DETERMINAZIONE 23.05.2003, n. DI3/61:

Autorizzazione ampliamento cava di ghiaia in località “Piano D’Ischia” del Comune di Civitella del Tronto (TE). Ditta: BELLUCCI INERTI SRL.

IL DIRettore regionale

Omissis

DETERMINA

La ditta Bellucci Inerti SRL., con sede legale in via Migliori n. 60 di Giulianova (TE), è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “Piano D’Ischia” del Comune di Civitella Del Tronto (TE) individuata in Catasto al foglio 35 particelle n. 4 – 5 – 7 – 21 – 22 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale N. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo della misura di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

-    L’inizio di ogni lotto di progetto potrà avvenire previo il collaudo del recupero ambientale del lotto precedente;

-    Dovrà essere mantenuta una distanza di rispetto di metri 5,00 dal ciglio della scarpata prospiciente il fiume Salinello;

-    Dovrà essere nominato un unico Direttore Responsabile dei Lavori con la ditta Samica SRL.;

-    Le scarpate di abbandono dovranno essere sagomate con il materiale in posto;

-    il materiale utilizzato per il ritombamento non dovrà essere ricompreso negli allegati di cui al D.Lvo 22/1997 (Decreto Ronchi).

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 26.000 e complessivamente di mc. 130.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRettore di area

Ing. Mario Pastore