IL DIRettore regionale
Omissis
DETERMINA
La ditta D’Alessandro Walter, con sede legale in viale Kennedy, 15 Vacri (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia in “Val Di Foro” del Comune di Casacantidella (CH) distinta in Catasto al Foglio n. 1, particelle n. 72 – 4057 – 4069 alle seguenti norme e prescrizioni;
Art. 1
La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di
notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere
intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione,
al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio
lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione
attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:
- Prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro su ogni lotto, per il controllo del livello di falda, nella parte più vicina al corso d’acqua;
- I lavori di scavo devono procedere dall’alto verso il basso sagomando le scarpate di abbandono con pendenza non superiore a 30°;
- Mantenere una distanza di mt. 5, su ogni lato, dal filare di vegetazione ripariale posto sul lotto a valle;
- Il materiale adoperato per il ritombamento non deve essere ricompreso negli allegati al D.Lvo. n. 22/1997.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 8.987 e complessivamente di mc. 35.950 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRettore di area
Ing. Mario Pastore