IL DIRettore regionale

Omissis

DETERMINA

La ditta D’Alessandro Walter, con sede legale in viale Kennedy, 15 Vacri (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia in “Val Di Foro” del Comune di Casacantidella (CH) distinta in Catasto al Foglio n. 1, particelle n. 72 – 4057 – 4069 alle seguenti norme e prescrizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

-         Prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro su ogni lotto, per il controllo del livello di falda, nella parte più vicina al corso d’acqua;

-         I lavori di scavo devono procedere dall’alto verso il basso sagomando le scarpate di abbandono con pendenza non superiore a 30°;

-         Mantenere una distanza di mt. 5, su ogni lato, dal filare di vegetazione ripariale posto sul lotto a valle;

-         Il materiale adoperato per il ritombamento non deve essere ricompreso negli allegati al D.Lvo. n. 22/1997.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 8.987 e complessivamente di mc. 35.950 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRettore di area

Ing. Mario Pastore