IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale del 26.07.83 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l’istanza in data 18.09.2002 della ditta SOCIETA’ 2DP SAS., con sede legale in via De Contro n. 132 di Teramo, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla coltivazione di una cava di ghiaia in località “Mulino S. Andrea” del Comune di Canzano (TE), individuata in Catasto al Foglio 15 particelle n. 124 – 131 – 158 – 159;
Omissis
DECRETA
La ditta SOCIETA’ 2DP SAS., con sede legale in via De Contro n. 132 di Teramo, è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Mulino S. Andrea” del Comune di Canzano (TE), distinta in Catasto al Foglio 15 particelle n. 124 – 131 – 158 – 159 alle seguenti norme e condizioni;
Art. 1
La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 2 (due) dalla data di
notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere
intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione,
al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio
lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione
attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 160.000,00 (centosessantamila/00).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:
- Dovrà essere installato un piezometro nella parte più prossima al Fiume Vomano;
- Dovrà essere mantenuta una distanza di rispetto di 20,00 metri dal manufatto artigianale esistente;
- Il materiale utilizzato per il ritombamento non dovrà essere ricompreso nell’allegato al D.Lvo. n. 22/97.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 24.700 e complessivamente di mc. 49.400 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n. 1 escavatore; b) n.1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiani