il presidente della giunta

Vista la legge n. 426/71 nella parte non abrogata dal punto 6. dell’art. 26 del Decreto legislativo n. 114/98 riguardante le disposizioni concernenti il registro esercanti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto l’art. 8 della legge n. 426/71, che prevede: “avverso i provvedimenti della Commissione prevista dall’art. 4 che negano la iscrizione o che dispongano la cancellazione  dal registro, l’interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui all’ultimo comma dell’art.4”;

Visto il ricorso datato 19.02.03, proposto al Presidente della Giunta Regionale, dal Signor Del Moro Raniero , nato ad Avezzano il 24.06.1966 ed ivi residente in Via dei Ferrovieri 15, sia a titolo individuale e sia quale legale rappresentante della “Soc. Black Horse Country Pub di Del Moro Raniero e C. s.n.c.”, avverso le determinazioni dirigenziali nn. 7/03 e 8/03, Sett. II del 21.01.2003, con le quali è stata disposta la sua cancellazione dal R.E.C. – Registro esercenti il Commercio di L’Aquila;

Vista la nota Prot. n. 404/C del 3/03/2003 dell’Ufficio Coordinamento Commerciale del Servizio Sviluppo del Commercio della Direzione Attività produttive della Giunta Regionale con la quale è stata richiesta alla Camera di Commercio dell’Aquila copia di tutta la documentazione riguardante il caso, unitamente ad una dettagliata relazione;

Vista la nota Prot. n. 2003/04491 del 31/03/2003 con la quale la Camera di Commercio di L’Aquila ha trasmesso copia della documentazione richiesta;

Esaminata tale documentazione ed in particolare: le determine dirigenziali nn. 7 e 8 del 21.1.03 e copia del certificato penale del Casellario Giudiziale di Avezzano dalla quale risulta che il Signor Del Moro Raniero, nato ad Avezzano il 24.06.1966 ed ivi residente in Via dei Ferrovieri 15, ha a carico, tra l’altro, una pena per il reato di “lesione personale continuata” commesso il 13.03.1992;

Visto l’art. 2, comma 4., lett. f) della legge 287/91 – che regola l’attività di somministrazione di alimenti e bevande – il quale, recita:” salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione , e fermo restando quanto disposto dal comma 5., non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1. e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro: f) che hanno riportato condanna per delitti contro la persona commessi con violenza...”;

Visto, altresì, il comma 5, art. 2, della legge n. 287/91, il quale recita: ” .. il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza”;

Considerato che nel caso in esame non è trascorso il termine previsto dall’art. 2, comma 5, della legge n. 287/91, né il termine di cui all’art. 445, 2° comma, C.P.P.;

Ritenuto che il Sig. Del Moro Raniero non sia in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge 287/91;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio con la firma in calce;

decreta

di respingere il ricorso del Signor Del Moro Raniero, nato ad Avezzano il 24.06.1966 ed ivi residente in Via dei Ferrovieri 15, sia a titolo individuale che quale legale rappresentante della “Soc. Black Horse Country Pub di Del Moro Raniero e C. s.n.c.”, avverso le determinazioni dirigenziali nn. 7/03 e 8/03, Sett. II del 21.01.2003, con le quali è stata disposta la sua cancellazione dal R.E.C. – Registro Esercenti il Commercio di L’Aquila, in quanto è emersa a carico dello stesso una pena per il reato di “lesione personale continuata” commesso il 13.03.1992 così come riportato sulla copia del Certificato Penale del Casellario Giudiziale di Avezzano n. 11848/0015 – 0168 dell’11.11.2002, reato, che ai sensi dell’art. 2, comma 4., lettera f) della legge 287/91, comporta la cancellazione dal R.E.C. per la mancanza dei requisiti morali richiesti dalla legge.

L’Aquila lì, 27 maggio 2003

il presidente

On. Giovanni Pace