LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

1)   prendere atto della volontà manifestata dall’Amministrazione comunale di ORTONA (CH), con deliberazione della Giunta Municipale n. 65 del 28.09.2001, trasmessa con nota prot. n. 19100, acquisita agli atti del competente Servizio della Regione Abruzzo con prot. n. 3180 in data 18 ottobre 2001, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A), di pervenire, in presenza di obiettive condizioni di mancato svolgimento dell’attività istituzionale, di accertato superamento degli originari fini statutari e di non contingente mancanza dei necessari mezzi finanziari, all’estinzione della locale I.P.A.B. - Asilo Infantile Comunale, eretta in Ente Morale con R.D. 15 luglio 1923, n. 1768, e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972;

2)   prendere atto che l’Organo di amministrazione della IPAB, a seguito della soppressione dell’ECA, è stato sostituito, come previsto dalla L.R. n. 42/78, da un Commissario Regionale, nella persona del Dott. Euclide Di Pretoro, nominato con D.P.G.R. n. 2105 del 20 novembre 1981, e che il Commissario stesso non ha mai espletato le sue funzionari, essendo stata assunta dal Comune, a decorrere dall’anno scolastico 1974/75, la gestione delle sezioni di scuola materna;

3)   procedere, ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, della legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 10 e del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207, art. 21, che in particolare consente, nel periodo transitorio previsto per il riordino delle II.PP.A.B., di continuare ad applicare la normativa previdente, alla estinzione della I.P.A.B. - Asilo Infantile Comunale di ORTONA(CH), riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, dando atto che la stessa non rientra tra gli Enti che, ai sensi dell’art. 4 della medesima legge regionale n. 110/98, svolgono prevalente attività sanitaria;

4)   dichiarare, pertanto, l’estinzione della I.P.A.B. - Asilo Infantile Comunale di ORTONA (CH)), individuando nel Sindaco pro-tempore del Comune medesimo l’organo liquidatore per i successivi adempimenti formali di cui all’art. 6 della citata L.R. n. 110/98, nei modi e nei tempi dalla stessa previsti;

5)   affidare le funzioni di Organo liquidatore della predetta I.P.A.B. al Sindaco del Comune di ORTONA (CH), dichiarando decaduto il predetto Commissario Regionale, Dott. Euclide Di Pretoro;

6)   stabilire che l’estinzione comporta il trasferimento del patrimonio e delle situazioni giuridiche pendenti della I.P.A.B. al Comune di ORTONA (CH), sede delle strutture attraverso le quali l’Ente medesimo perseguiva gli originari fini statutari, nel rispetto dei vincoli, delle procedure, degli adempimenti e dei tempi previsti negli artt. 5 - 6 - 7 e 8 della stessa legge regionale n. 110/98, secondo quanto già rilevato dal Comune medesimo con la richiamata deliberazione della Giunta Municipale n. 65/2001 in merito alla situazione della IPAB stessa;

7)   incaricare il competente “Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi SocialiPromozione Rapporti con Soggetti e Strutture” degli adempimenti per la notifica, ai soggetti interessati, del presente provvedimento;

8)   precisare che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

9)   disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A..