IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente

della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni del comma 25, dell’articolo 90, della legge 27.12.2002, n. 289, disciplina le modalità di affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi.

Art. 2

Soggetti affidatari

1.   Le associazioni e società sportive di cui all’art. 1 devono svolgere la loro attività senza fine di lucro.

2.      L’affidamento degli impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali avviene prioritariamente a vantaggio delle società ed associazioni che praticano la disciplina sportiva relativa all’impianto, e che operano nel territorio dell’Ente affidatario.

3.   In caso di presenza di più società o associazioni che praticano la stessa disciplina sportiva l’affidamento avviene a vantaggio della società o associazione con il maggior numero di iscritti e che svolgono la propria attività da un maggior numero di anni, in caso di parità del numero di iscritti prevale l’anzianità; a parità di numero di iscritti e di anni di attività l’affidamento avviene in favore della società o associazione che opera nel territorio dell’Ente affidatario.

Art. 3

Modalità dell’affidamento

1.   Gli Enti territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi in concessione o in locazione per un periodo fino a dieci anni, rinnovabile per periodi fino a dieci anni su richiesta delle associazioni o società sportive di cui all’art. 1.

2.   Le concessioni e locazioni di cui al comma 1 sono approvate e stipulate per un canone annuo non inferiore a 100 Euro e non superiore al 10% di quello determinato sulla base dei valori in commercio e sentito l’Ufficio Tecnico Comunale.

3.   Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della L.R. 4 novembre 1997, n. 120.

Art.4

Urgenza

1.   La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 24 Giugno 2003

pace