IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto presentato dalla Comunità Montana Alto Vastese zona “U” - 66050 Torrebruna (CH) - relativo alla realizzazione di n0 2 isole ecologiche per la raccolta di materiale ferroso ed ingombrante, CER n0 200307 (rifiuti ingombranti) e n0 200140 (metallo), da ubicare nei territori di Castelguidone (CH) e Carunchio (CH);

2)   di autorizzare ai sensi dell’ art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, la predetta Comunità Montana alla realizzazione del progetto indicato al precedente punto 1) in conformità agli elaborati progettuali sottoelencati:

stazione ecologica Comune di Carunchio

Relazione tecnica

All. 1

stazione ecologica Comune di Carunchio

Relazione geologica

All.  2

stazione ecologica Comune di Carunchio

Elaborati grafici

All. 3

stazione ecologica Comune di Carunchio

Elenco prezzi

All. 4

stazione ecologica Comune di Carunchio

Computo metrico estimativo

All. 5

stazione ecologica Comune di Carunchio

Stima dei lavori

All. 6

stazione ecologica Comune di Castelguidone

Relazione tecnica

All. 7

stazione ecologica Comune di Castelguidone

Relazione geologica
 Computo metrico estimativo

All. 8

stazione ecologica Comune di Castelguidone

Elaborati grafici

All. 9

stazione ecologica Comune di Castelguidone

Quadro economico

All. 10

stazione ecologica Comune di Castelguidone

Computo metrico estimativo

All. 11

stazione ecologica Comune di Castelguidone

Elenco prezzi

All 12

stazione ecologica Comune di Castelguidone

Stima dei lavori

All. 13

 

3)   di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 2) è subordinata:

- al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota trasmessa dal Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A. in data 29/01/2003, prot. n. 322,di seguito elencate:

stazione ecologica del Comune di Castelguidone (CH):

· le acque piovane e gli eventuali sversamenti accidentali provenienti dal piazzale dovranno essere raccolte in un pozzetto impermeabilizzato ed adeguatamente dimensionato, sulla base delle precipitazioni medie annue, assicurandone il periodico controllo e svuotamento, le acque dovranno essere inviate a trattamento presso idoneo impianto autorizzato;

· le aree destinate alla raccolta del materiale, dal, quale potrebbero fuoriuscire rifiuti oleosi, dovranno essere riparate da tettoia, inoltre il pozzetto previsto in tale area dovrà essere perimetrato da un cordolo di altezza pari a 20 cm. per impedire l’ingresso delle acque provenienti dalle zone circostanti;

· la recinzione esternamente dovrà essere circondata da vegetazione arbustiva ed arborea locale.

stazione ecologica del Comune di Carunchio (CH):

· il pozzetto impermeabilizzato ed adeguatamente dimensionato, sulla base delle precipitazioni medie annue, dovrà essere periodicamente controllato e svuotato, le acque dovranno essere inviate a trattamento presso idoneo impianto autorizzato;

· la recinzione esternamente dovrà essere circondata da vegetazione arbustiva ed arborea locale.

- al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota trasmessa dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti, n0 0267 del 03/07/02:

· Che i movimenti di terra vengano limitati allo stretto necessario per la realizzazione dell’intervento conformemente al progetto allegato all’istanza a firma del Geom. CIANCI, e che il terreno scavato se conguagliato in area soggette a vincolo idrogeologico non determini alterazioni idrogeologiche;

· Che il taglio della vegetazione sia limitato strettamente a quello radicato nell’area di intervento.

4)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 Pescara;

5)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 del citato D.Lgs. n.. 22/97, la Comunità Montana Alto Vastese zona “U” all’ esercizio delle due isole ecologiche per la raccolta di materiale ferroso ed ingombrante da ubicare nei Comuni di Castelguidone (CH) e Carunchio (CH);

6)   di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 5) è concessa per un periodo pari ad anni cinque dalla data di comunicazione di avvio dell’impianto resa nelle forme previste dalla L.R. n. 83/2000; ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

7)   di subordinare l’autorizzazione:

·    al pieno rispetto dei divieti indicati all’art 28 e 29 della L.R. n. 83/2000;

· all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n0 22/97;

· all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’ A.R.T.A.- Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

·    al rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, nonché nella normativa regionale vigente nella materia;

8)   di obbligare la Comunità Montana beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 258.000,00 (duecentocinquantottomilaeuro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

9)   di prescrivere che le operazioni devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

·    le fasi di operazioni dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

·    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

·    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

·    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

·    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri. di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

·    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

10) di fare salve, altresì, obblighi ed adempimenti a carico della Comunità Montana in oggetto, derivante dalle disposizioni di cui al D.Lgs n0 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento.

11) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 22/97;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Castelguidone (CH) e Carunchio (CH), al Consorzio C.I.V.E.T.A. di Cupello (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti), e al Comando Stazione Forestale di Castiglione Messer Marino;

14) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Comunità Montana Alto Vastese zona “U” Piazza Caduti sul Lavoro, 4 - 66050 Torrebruna (CH);

15)     di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; -

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo