IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Vista l’istanza n. 275 del 27.03.2003 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, con la quale si richiede l’emissione dell’ordinanza di Deposito alla Cassa DD.PP. competente per territorio, delle indennità non accettate;
Omissis
ORDINA
Al Consorzio per lo Sviluppo industriale di L’Aquila di depositare, presso la Cassa DD.PP. le indennità non accettate in favore delle Ditte di cui all’allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte Espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell‘art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante obbligo di liquidarli agli interessati.
L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa determinazione da parte del competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia per il territorio.
La determinazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.