Nella pubblicazione citata in epigrafe, di cui al B.U.R.A. sopra indicato, per mero errore materiale non sono stati pubblicati gli articoli “4” e “24”, contenenti l’integrazione (approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10.02.2003) e la modifica (approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2003) allo Statuto.
Pertanto si procede alla loro pubblicazione:
comune di francavilla al mare (CH)
Modifiche allo Statuto
Art. 4
Sviluppo economico (comma 1)
Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze:
1. Favorisce lo sviluppo economico nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e dell’industria anche mediante l’adesione alle Associazioni nazionali, regionali e locali che si prefiggono scopo identico.
Art. 24
Numero legale per la validità delle sedute
1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all’Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Ai fini della determinazione del quorum necessario per la validità dell’adunanza, si considerano presenti i consiglieri in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta, che deve avvenire al più tardi entro un’ora da quella fissata nella convocazione.
3. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza gli Assessori. Essi intervengono alla adunanza del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.