AMBITO TERRITORIALE N. 26 “COSTA SUD”
Comune Di Cupello - Fresagrandinaria – Lentella - San Salvo
Comune San Salvo
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ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA NELL’AMBITO N. 26 “COSTA SUD”

TRA

Le Amministrazioni comunali di: San Salvo, Cupello, Lentella e Fresagrandinaria

L’Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano - Vasto

La Provincia di Chieti

PER

l’adozione del Piano di Zona

in applicazione dell’art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 - “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186 e della delib. C.R. n. 69/8 del 26 giugno 2002 “Adozione del Piano sociale Regionale 2002-2004 della Regione Abruzzo”.

PREMESSA

-    il Comune è l’ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 267/2000.

-    il disposto dell’art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D.Lgs 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma “... per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”.

-    l’art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l’adozione del piano di zona attraverso accordo di programma.

-    l’articolo 19, 3° comma, della legge 328/2000 include tra i firmatari dell’accordo “i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano”.

-    il Consiglio Regionale d’Abruzzo, con deliberazioni n. 59/5 del 19 marzo 2002, e n. 72/22 del 16 luglio 2002, ha approvato la nuova articolazione degli ambiti territoriali sociali ai sensi della legge 328/2000, apportando parziali modifiche alla zonizzazione approvata con L.R. n. 22 del 1998.

-    il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 69/8 del 26 giugno 2002, pubblicata sul BURA n. 12 straord. del 26 luglio 2002, ha approvato il Piano sociale 2002-2004, ai sensi dell’art. 18 della legge 328/2000;

-    la Giunta Regionale d’Abruzzo, con atto n. 804 del 27 settembre 2002, pubblicato sul BURA del 18 ottobre 2002 numero 140 speciale, ha approvato la “Guida per la predisposizione e approvazione del Piano di zona dei servizi sociali”.

-    l’articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità” recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.

INIZIATIVA

Il Comune di San Salvo, quale ente procedente, ha assunto l’iniziativa per ricevere la disponibilità degli altri soggetti ed indice presso l’Ufficio del Sindaco del Comune di San Salvo, in data 07.01.03 la Conferenza dei Sindaci per l’adozione del Piano di Zona e degli strumenti per la sua attuazione.

Il processo di scelta dell’Ente d’Ambito Sociale si è articolato nel seguente modo:

Nella prima Conferenza dei Sindaci del 16.07.02, vista l’esperienza passata, si è deciso di riconfermare quale Ente di Ambito il Comune di San Salvo e successivamente i singoli Comuni hanno provveduto, con delibere di Consiglio Comunale, alla formalizzazione della riconferma.

Comune di Cupello Delibera n. 53 del 06.11.02

Comune di Lentella Delibera n. 37 del 30.11.02

Comune di Fresagrandinaria Delibera n. 34 del 28.11.02

L’iter formativo per l’approvazione del Piano di Zona è stato scandito dalle seguenti fasi:

(segue breve descrizione del percorso di programmazione)

Il processo formativo del PDZ ha tenuto conto delle strategie individuate dal PSR.

In primo luogo il Sindaco referente ha convocato in data 16.07.02 la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito territoriale, la quale ha provveduto a determinare le modalità di funzionamento e ha nominato coordinatore della conferenza dei Sindaci il Sindaco di San Salvo Gabriele Marchese.

Nella stessa conferenza del 16.07.02 si è determinato che il coordinamento istituzionale, vista l’esperienza precedente, compete al Comune di San Salvo, inoltre, si è ritenuto dover convocare i sindacati presenti sul territorio e i rappresentanti del settore, si è provveduto alla nomina del gruppo di Piano e si è individuato quale Ente di Ambito Sociale il Comune di San Salvo. Al fine di uno snellimento operativo e per la formalizzazione delle decisioni si è deciso di nominare un gruppo ristretto di lavoro composto da: Responsabile dei Servizi Sociali Comune di San Salvo, Responsabile Servizi Sociali Comune di Cupello, Coordinatore Conferenza dei Sindaci, rappresentanti Cooperativa Futura e Samidad, addetto Ufficio Politiche Sociali Comune di San Salvo.

Successivamente, i singoli Comuni hanno provveduto con delibera di Consiglio Comunale a designare il Comune di San Salvo Ente di Ambito.

In data 30.07.02 si è riunito il gruppo di Piano ed ha provveduto alla verifica dei risultati della precedente programmazione del PDZ.. Nelle successive riunioni del Gruppo di Piano tenutesi in data 07.08.02, 27.08.02 e 17.09.02 si è attuata l’analisi dei bisogni e dell’offerta e si è proceduto alla stesura di un rapporto di analisi. Nella conferenza dei Sindaci tenutasi in data 19.11.02 si è approvato il rapporto di analisi e si sono definite le priorità. Si è stabilito che i singoli Comuni partecipino alla spesa del Piano con la pari quota già assegnata dalla Regione ed inoltre si è istituito l’Ufficio del Piano nel seguente modo:

-    Palmina Napolitano, Dirigente Responsabile del Piano di Zona;

-    Carmine Bellano, Funzionario Amministrativo;

-    Gorizia Natascia Dell’Osa, Funzionario Amministrativo.

Il 19.11.02 è avvenuta la concertazione con i sindacati.

Il gruppo di lavoro, individuato nella prima Conferenza dei Sindaci, ha lavorato alla stesura del PDZ.

Nella Conferenza dei Sindaci del 29.11.02 sono stati illustrati dettagliatamente i singoli progetti e sono stati consegnati per l’approvazione definitiva da parte dei singoli Consigli Comunali:

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue

Art. 1

La premessa è parte integrante dell’accordo e vale patto.

Art. 2

Campo di applicazione dell’accordo

L’Accordo di Programma è finalizzato all’adozione del Piano di Zona dell’Ambito n. 26 “Costa Sud”, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Impegni dei soggetti firmatari

L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’allegato Piano di Zona.

Art. 4

Responsabilita’

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

a)   il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel Sindaco del Comune di appartenenza dell’utente e per la parte sanitaria nel responsabile di zona dell’azienda sanitaria.

b)   il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa (del Comune o dell’EAS o della Azienda USL) incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell’operatore investito della conduzione del caso ovvero dell’intervento, comunicato al cittadino.

Art. 5

Assetto istituzionale per la promozione/gestione del piano di zona

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell’Ambito Territoriale è la Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni dell’Ambito Territoriale ed è rappresentata dal Sindaco del Comune di San Salvo che assume il compito di coordinare i lavori.

Alla Conferenza dei Sindaci compete:

-    l’istituzione dell’Ufficio di Piano con la nomina delle persone che andranno a costituirlo e del responsabile.coordinatore entro 45 giorni dalla firma dell’accordo di programma;

-    la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona;

-    l’eventuale rimodulazione delle azioni del piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, anche su proposta dell’ufficio di piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell’accordo di programma.

-    la stipula di protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di programma.

-    la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali.

-    il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei Sindaci sono definite in apposito regolamento che si allega al presente accordo sotto la lettera “B”.

L’Ente d’Ambito Sociale, in conformità a quanto previsto dal PSR rappresenta l’Ambito Sociale ed esercita la funzione amministrativa in materia sociale, assicurando la regia dei processi istituzionali di competenza dell’ambito.

Art. 6

Assetto organizzativo per la gestione del piano di zona

L’Ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata all’attuazione e gestione del Piano di Zona e rappresenta lo strumento operativo dell’Ente d’Ambito Sociale.

Ad esso compete di:

(N.B.: L’indicazione successiva ha mero valore esemplificativo. Le funzioni dell’Ufficio di Piano vanno aggiornate in base a quanto stabilito nel relativo regolamento di organizzazione)

-    predisporre gli atti per l’organizzazione dei servizi e per l’eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 dell’art. 1, legge 328/2000;

-    predisporre atti finanziari (per la gestione finanziaria vedi oltre sezione Risorse):

a)   per la gestione corrente dell’ufficio di piano medesimo (spese beni strumentali e beni di consumo, percentuale per i costi generali di funzionamento quali telefono, personale, consulenze specialistiche, ecc.);

b)  per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);

-    predisporre l’articolato dei protocolli d’intesa e degli altri atti volti a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;

-    organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché della rendicontazione finanziaria;

-    promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;

-    predisporre tutti gli atti necessari all’assolvimento da parte dell’Ente d’ambito Sociale dell’obbligo di rendicontazione, previsto dal Piano Sociale Regionale e dalla normativa di settore;

-    formulare indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l’espletamento dei propri compiti.

Il regolamento dell’Ufficio di Piano che sarà approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro 30 gg. dalla istituzione dello stesso ufficio espliciterà le funzioni ed i ruoli attribuiti in dettaglio all’Ufficio di Piano.

Art. 7

Personale per l’Ufficio di Piano

L’utilizzo del personale per l’Ufficio di Piano avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del responsabile dell’Ufficio di Piano, da nominare contestualmente alla sua istituzione.

Restano ferme, per il personale impiegato, la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.

Art. 8

Consulenze esterne

L’Ufficio di Piano chiamato ad attuare il Piano di Zona può avvalersi di consulenti esterni per l’esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi sono attribuiti con appositi atti dell’Ente d’Ambito Sociale, conformi alla normativa vigente per la P.A.

Art. 9

Collegio di vigilanza e suo funzionamento

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di vigilanza, da istituirsi, che sarà così composto:

n. 1 rappresentante della ASL nominato dal Dirigente ASL,

n. 1 rappresentante dei Comuni nominato dalla Conferenza dei Sindaci

n. 1 rappresentante della Provincia nominato dall’organo preposto

Il collegio di vigilanza, una volta appurato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre alla Conferenza dei Sindaci la modifica anche sostanziale del Piano di Zona.

Art. 10

Eventuale procedimento di arbitrato irrituale

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all’accordo di programma, e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

Art. 11

Pubblicazione

Il legale rappresentante dell’Ente d’Ambito Sociale trasmette alla Regione Abruzzo il presente Accordo di Programma, entro il termine di nn. 10 giorni dalla sottoscrizione, per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano Sociale Regionale e successivamente a tale verifica provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente accordo.

Art. 12

Durata

La durata del presente accordo è fissata in tre anni. Il primo anno ha carattere sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali.

Art. 13

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 TUEL (D.Lgs. 267/2000).

A.S.L. Lanciano-Vasto

F.to Elio Tilli

Provincia di Chieti

F.to Domenico De Petra

Comune di Cupello

F.to Panfilo Di Silvio

Comune di Fresagrandinaria

F.to Giovanni Di Stefano

Comune di Lentella

F.to Leandro Di Lallo

Comune di San Salvo

F.to Gabriele Marchese