REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori:
- Riccardo |
CHIEPPA |
Presidente |
- Gustavo |
ZAGREBELSKY |
Giudice |
- Valerio |
ONIDA |
“ |
- Carlo |
MEZZANOTTE |
“ |
- Fernanda |
CONTRI |
“ |
- Guido |
NEPPI MODONA |
“ |
- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
“ |
- Annibale |
MARINI |
“ |
- Franco |
BILE |
“ |
- Giovanni Maria |
FLICK |
“ |
- Ugo |
DE SIERVO |
“ |
- Romano |
VACCARELLA |
“ |
- Alfio |
FINOCCHIARO |
“ |
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali), e della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati rispettivamente il 15 e il 23 maggio 2002, depositati in cancelleria il 25 e 31 maggio 2002 ed iscritti ai numeri 36 e 38 del registro ricorsi 2002.
Omissis
Per questi motivi
La corte costituzionale
Omissis
b) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali), nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell’art. 3 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), le disposizioni dei commi 1, 2 – limitatamente al secondo e al terzo periodo -, 3, 4, 5, 7;
c) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002;
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle rimanenti disposizioni – diverse da quelle di cui ai capi b e c – della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, e 122 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe (reg. ric. N. 38 del 2002)
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
PRESIDENTE
Riccardo Chieppa
REDATTORE
F.to Illeggibile
CANCELLIERE
F.to Illeggibile
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
Dott. G. Di Paola