Statuto del Comune di COCULLO

(aggiornato alla Legge 265/99 ed al D.Lvo 267/00)

 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - AUTONOMIA DEL COMUNE

Articolo 2 - SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE

Articolo 3 – FUNZIONI

Articolo 4 - COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

 

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Articolo 5 - ORGANI DI GOVERNO

Articolo 6 - CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 7 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 8 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Articolo 9 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 10 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11 - PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 12 - NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Articolo 13 - COMPETENZE E DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

Articolo 14 - ELEZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO            12

Articolo 15 - VICESINDACO

Articolo 16 - MOZIONE DI SFIDUCIA

Articolo 17 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

Articolo 18 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

Articolo 19 - RESPONSABILITÀ

Articolo 20 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 21 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 22 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

Articolo 23 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 24 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Articolo 25 - DIRITTO D’ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 26 - ALBO PRETORIO

Articolo 27 - PARTECIPAZIONE DI CITTADINI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL’ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 28 - FINANZA LOCALE

Articolo 29 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 30 - ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Articolo 31 - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

TITOLO V

BENI COMUNALI

Articolo 32 - BENI COMUNALI

Articolo 33 - BENI DEMANIALI

Articolo 34 - BENI PATRIMONIALI

Articolo 35 - INVENTARIO

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 36 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

Articolo 37 - SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 38 - RESPONSABILI DI SERVIZIO

Articolo 39 - DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

Articolo 40 - ESPRESSIONE DEI PARERI

Articolo 41 - COLLABORAZIONI ESTERNE E INCARICHI A CONTRATTO

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 42 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 43 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONALI

TITOLO VIII

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

Articolo 44 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

Articolo 45 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

Articolo 46 - CONVENZIONI

Articolo 47 - CONSORZI

Articolo 48 - UNIONE DI COMUNI

Articolo 49 - ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO IX

PARTE NORMATIVA

Articolo 50 - STATUTO

Articolo 51 - REGOLAMENTI

Articolo 52 - ORDINANZE SINDACALI

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 54 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO


Statuto del Comune di COCULLO

(aggiornato alla Legge 265/99 ed al D.lvo 267/00)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - AUTONOMIA DEL COMUNE

1.   Il Comune di Cocullo è costituito in Comune autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale ispirando la sua azione ai principi dello sviluppo della persona umana e di uguaglianza degli individui, di recupero, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali e delle tradizioni locali.

2.   Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria, normativa, amministrativa, nel rispetto dei principi della sussidiarietà  e del coordinamento della finanza pubblica.

3.   Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello statuto e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.

4.   Il Comune sostiene gli organismi di decentramento e le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione della popolazione alla gestione della cosa pubblica, garantisce la pubblicità degli atti dell’amministrazione comunale e l’accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l’accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5.      L’organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l’efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

6.   Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

7.   I rapporti con gli altri Comuni, con la Regione e con la Provincia sono informati a principi di cooperazione, equa ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia valorizzando ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.

8.   Il Comune persegue le finalità e i principi della Carta Europea dell’Autonomia locale adottata dal Consiglio dei Comuni d’Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell’Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite le forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con altri Enti territoriali.

Articolo 2 - SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE

1.   Il Comune ha sede legale nel centro abitato del capoluogo di Cocullo, nell’edificio sito in Piazza Madonna.

2.   La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo di Cocullo e dalla frazione di Casale.

3.   Il territorio del Comune si estende per kmq. 31,72 ed è confinante con i Comuni di: Ortona dei Marsi, Anversa degli Abruzzi, Goriano Sicoli, Prezza, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo.

4.   Il Comune di Cocullo fa parte della Comunità Montana  Peligna Zona F- Regione Abruzzo.

5.   Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso costituiti da “una colonna termine scanalata a cui si attorcigliano dei serpi con una pianta di ginestra verde in campo azzurro”.

6.   Il fregio dello stemma sul gonfalone a fianco del nome del Comune sarà autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta dello Studio Araldico approvata dal Consiglio Comunale.

7.   L’uso del gonfalone, che è disciplinato dalla legge, sarà consentito in rappresentanza del Comune nelle cerimonie religiose e nelle manifestazioni civili anche al di fuori del territorio comunale.

8.   Non sarà consentita la riproduzione fotografica o fotostatica dello stemma e del gonfalone per fini commerciali.

Articolo 3 - FUNZIONI

1.   Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2.   L’attività amministrativa del Comune persegue fini determinati dalle leggi e dal presente statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

3.   Il Comune per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle funzioni proprie e delegate attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 4 - COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1.   Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2.   Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

 

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Articolo 5 - ORGANI DI GOVERNO

1.   Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

 Articolo 6 - CONSIGLIO COMUNALE

1.   L’elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

 Articolo 7 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1.   L’attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.   Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3.   Le ipotesi di decadenza e di rimozione dalla carica di consigliere sono disciplinate dalla legge.

4.   Le modalità di convocazione dei consiglieri sono disciplinate dal regolamento.

5.   La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, di adunanze ordinarie dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Tale avviso è notificato dal Segretario Comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati, previo esame delle cause giustificative eventualmente addotte dall’interessato, decorso il termine di venticinque giorni dalla notificazione al Consigliere dell'avviso di cui sopra.

6.   Non rilevano ai fini della decadenza le mancate partecipazioni alle sedute delle Commissioni consiliari.

Articolo 8 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1.   I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2.   I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di presentare nelle forme previste dal regolamento interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti. La risposta all’interrogazione o all’interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione secondo le modalità prestabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3.   I Consiglieri possono costituirsi in gruppi di almeno due persone e ne danno comunicazione scritta al Sindaco nominando il Capogruppo. In deroga a quanto appena stabilito, il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo Consigliere qualora lo stesso sia l’unico eletto nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

Articolo 9 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE

1.   Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2.   Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari.

3.   Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

4.      Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale e regionale.

5.   Il Consiglio è competente limitatamente all’adozione degli atti fondamentali previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” - di seguito denominato Testo Unico - e  degli altri atti previsti espressamente dalla vigente normativa statale e regionale.

Articolo 10 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1.   La potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio si esplica in via generale e fondamentale nell’esprimere contestualmente linea e compagine di governo del Comune, legittimando quest’ultima a portare ad attuazione il programma in tal modo definito.

2.   Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione e all’adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e procede alla verifica dello stato di attuazione dei programmi annualmente, entro il termine di cui all’art.14, comma 14, del presente Statuto. Il Consiglio Comunale esercita l’attività di indirizzo anche mediante l’approvazione di mozioni, risoluzioni, proposte, ordini del giorno presentati sia da singoli che da più Consiglieri.

3.   Il Consiglio Comunale esplica l’attività di controllo in sede di esame degli atti fondamentali consuntivi nonché attraverso l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, alle notizie ed alle informazioni in possesso degli uffici nonché delle aziende e degli enti dipendenti dal Comune; il controllo viene esercitato altresì attraverso la presentazione di interrogazioni e di interpellanze e, nei casi più gravi, attraverso  l'istituzione di Commissioni d'indagine.

Articolo 11 - PARI OPPORTUNITÀ

Nella composizione della Giunta e degli Organi collegiali del Comune sarà favorita la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi compatibilmente con la reperibilità di elementi disponibili in rapporto alla modesta dimensione demografica del Comune.

Articolo 12 - NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1.   La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e si esprime attraverso deliberazioni collegiali.

2.   La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n.4 (quattro) assessori tra cui il Vicesindaco.

3.   Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra soggetti in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. Non possono essere nominati più di due assessori esterni. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute di Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

4.   Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di Assessori.

5.   Il Consiglio Comunale procede all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

6.   Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

7.   La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.

8.   Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

9.   La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.

10. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco; se è assente anche il Vicesindaco la Giunta è presieduta dall’Assessore più anziano di età.

Articolo 13 - COMPETENZE E DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1.   La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2.   Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all’esercizio della potestà collegiale della Giunta, esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti nonché ai servizi di competenza statale, nell’ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

3.   La Giunta rimane in carica fino all’insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

4.   Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5.   In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

6.   Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

7.   Determina le aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi sulla scorta dell’istituzione, dell’ordinamento e disciplina generale da parte del Consiglio Comunale.

8.   E’ abrogato il comma 1 dell’art. 2 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30.06.1999 n. 12.

 

Articolo 14 – ELEZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO

1.   Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2.   Il Sindaco è organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

3.   Il Sindaco rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Il Sindaco ha la rappresentanza processuale dell'Ente.

4.   Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.

5.   Il Sindaco inoltre è competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

6.   Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali di cui l’Ente è membro o socio. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136 T.U. Enti Locali.

7.   Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, nonché dal presente statuto e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

8.   Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori comunali.

9.   Il Sindaco riceve le interrogazioni  e risponde alle stesse  entro trenta giorni, con le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

10. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie e con delega di firma.

11. Delle delegazioni rilasciate dal Sindaco agli effetti del precedente comma, deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla Legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.

12. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale con la dichiarazione di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

13. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

14. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; la verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del Testo Unico.

15. Il Sindaco può delegare per iscritto a componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti per definiti settori dell’attività comunale. Il Sindaco per particolari esigenze organizzative, può avvalersi, con funzione esclusivamente consultiva, dei Consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza ed  all’esecuzione degli atti.

16. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

17. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico e acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell’Utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici locali esistenti nel territorio adottando provvedimenti contingibili ed urgenti.

18. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Articolo 15 – VICESINDACO

1.   Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo, in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2.      All’Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

3.   Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza e di impedimento temporaneo e di sospensione del Sindaco dall’esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge.

4.   Il Vice Sindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco.

5.   In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.

Articolo 16 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1.   Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2.   Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario ai sensi dell’art. 141 del Testo Unico.

Articolo 17 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1.   Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a.   alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono stati demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b.   alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c.   allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;

d.   alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2.   Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3.   Se il provvedimento contingibile ed urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4.   Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5.   Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), e d) del comma 1° del presente articolo, nonché dall’art. 14 T.U. Enti Locali, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare un consigliere comunale all’esercizio delle relative funzioni nelle frazioni.

Articolo 18 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1.   In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2.   Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza e impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione e decadenza dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 59 del Testo Unico.

3.   Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4.   Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

Articolo 19 - RESPONSABILITÀ

1.   Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2.   Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme vigenti.

Articolo 20 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1.   Salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui al Titolo III - Capo II del Testo Unico, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti a sua amministrazione e vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio, o d’interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente e indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell’interesse del Comune e di enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela: ciò fermo restando che i consiglieri possono essere nominati membri di Istituzioni, Enti, Aziende e Società di capitali di cui il Comune fa parte.

2.   I Componenti degli Organi Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3.   Il divieto di cui al comma 1 e 2 comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

4.   Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario comunale.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 21 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1.   Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, secondo le norme del presente statuto, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

 Articolo 22 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

1.   Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2.   Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l’organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale.

3.   Le associazioni operanti nel Comune possono proporre iniziative e manifestazioni all’Amministrazione Comunale che valuterà, di volta in volta, le singole proposte.

Articolo 23 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1.   Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti nell’articolo precedente.

2.      L’Amministrazione Comunale per la gestione e l’organizzazione di particolari servizi, quali quelli assistenziali, sportivi, culturali, ricreativi e simili, può promuovere la costituzione di appositi organismi e/o Commissioni a carattere consultivo, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione e modalità di funzionamento. La presidenza di detti organismi viene attribuita ad un Consigliere scelto tra i componenti designati a far parte della Commissione stessa.

Articolo 24 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1.   Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme di consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

2.   I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

3.   L’istanza è diretta a sollecitare il compimento di atti doverosi di competenza del Sindaco, della Giunta, del Segretario Comunale, dei Responsabili dei Servizi, ovvero è un mezzo con il quale si chiedono chiarimenti su specifici aspetti dell’attività  dell’amministrazione non riscontrabili attraverso l’esercizio del diritto d’informazione.

4.   La petizione è una richiesta diretta a porre all’attenzione del Consiglio Comunale e degli organi dell’amministrazione una questione di loro competenza e di interesse collettivo al fine di sollecitare l’intervento su questioni di interesse generale o al fine di esporre delle comuni necessità.

5.   La proposta è una richiesta di adozione di un atto di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza  del Consiglio o della Giunta o del Sindaco.

6.   Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate per iscritto all’Ufficio di Segreteria. Il Segretario Comunale le pubblica per sette giorni sull’albo pretorio e valuta la loro ammissibilità sotto il profilo giuridico. Se l’atto ricevuto è ritenuto giuridicamente ammissibile il Segretario ne cura, entro sette giorni, la trasmissione all’organo cui lo stesso è indirizzato. Quando tale organo è la Giunta o il Consiglio, l’atto è trasmesso dal Segretario al Sindaco affinché provveda alla loro convocazione. Gli uffici comunali comunicheranno ai richiedenti le determinazioni assunte dagli Organi Comunali. Qualora l’Organo interessato non provveda nei termini, lo stesso viene sollecitato per iscritto dal Segretario.

Articolo 25 - DIRITTO D’ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1.   Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2.   Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i loro interessi giuridici.

3.   Il Sindaco ha facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire e gravemente ostacolare lo svolgimento dell’attività amministrativa. Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4.   Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal relativo regolamento.

5.   La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall’amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

6.   Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, detta norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

7.   Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal regolamento.

8.   Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, il Comune assicura alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l’accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Articolo 26 - ALBO PRETORIO

1.   E’ individuato nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2.   La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3.   Un impiegato responsabile cura l’affissione degli atti di cui al primo comma e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Articolo 27 - PARTECIPAZIONE DI CITTADINI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL’ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1.   Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge o sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenirvi per legge.

2.   Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dall'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 28 - FINANZA LOCALE

1.   Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2.   Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3.   La finanza del Comune è costituita da:

a. imposte proprie;

b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c. tasse e diritti per servizi pubblici;

d. trasferimenti erariali;

e. trasferimenti regionali;

f. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g. risorse per investimenti;

h. altre entrate.

4.   Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5.   Al Comune spettano le tasse, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6.   Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

7.   Lo Stato e le Regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune  risorse finanziarie compensative.

8.      L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla parte seconda del Testo Unico Enti Locali (artt. 149-269).

Articolo 29 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1.   Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

2.   Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di una durata pari a quello della Regione Abruzzo.

3.   Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4.   Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell’ufficio di ragioneria.

5.   I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

6.   Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7.   Il rendiconto  è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Articolo 30 - ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1.      L’ordinamento contabile del Comune, l’amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 31 - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1.   Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il revisore dei conti.

2.   Il revisore è scelto a termini dell’art. 234 del Testo Unico, dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3.   Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale.

4.   Le funzioni, le responsabilità ed il compenso del Revisore sono stabilite dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.

6.   Il Revisore risponde della verità delle attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove risconti gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

TITOLO V

BENI COMUNALI

Articolo 32 - BENI COMUNALI

1.   Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2.   I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Articolo 33 - BENI DEMANIALI

1.   Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune individuati come tali dalla Legge. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla Legge.

2.   La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

 Articolo 34 - BENI PATRIMONIALI

1.   I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2.   Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla Legge.

3.   Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Articolo 35 - INVENTARIO

1.   Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario

2.   Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3.   Il titolare dell’ufficio di ragioneria e/o l’economo comunale è responsabile personalmente della corretta tenuta dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4.   L’attività  gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l’acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l’utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni medesimi sono disciplinati dal regolamento di contabilità del Comune.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 36 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1.   La struttura organizzativa è articolata in Servizi e Uffici. Il servizio, cui è assegnato il complesso di risorse umane, finanziarie e materiali di competenza, costituisce la ripartizione della struttura organizzativa di massima dimensione del Comune. L’ufficio costituisce un’articolazione del Servizio. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’Ente: svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un’attività organica. Spetta alla Giunta comunale, a mezzo di apposito regolamento  adottato nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l’ordinamento dei Servizi e degli Uffici regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l’attribuzione di responsabilità e competenze, individuando la dotazione organica nonché i procedimenti per l’accesso all’impiego presso il Comune. Per conseguire i fini dell’efficienza e dell’efficacia nell’azione amministrativa, l’ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere comunque informato ai seguenti principi:

a)   la separazione tra i compiti della direzione politica e amministrative (nei quali rientra la definizione di programmi, degli obiettivi e delle priorità) e di quelli tecnico – gestionali affidati al Segretario comunale ed ai Responsabili di servizio;

b) l’attribuzione al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio, nell’ambito dei programmi, obiettivi ed indirizzi approvati dal Consiglio e secondo la specificazione di essi operata dalla Giunta comunale e conformemente alle direttive impartite dal Sindaco, della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del servizio di competenza, compresa l’applicazione o l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

c)   la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell’azione amministrativa;

d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Articolo 37 - SEGRETARIO COMUNALE

1.   Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico iscritto all’Albo. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l’attività.

2.   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.

3.   Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

4.   Svolge le funzioni di ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Nel caso di assenza dei Responsabili di servizio, esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio che non siano mero atto di indirizzo.

5.   Esercita ogni altra funzione attribuita dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale il Segretario comunale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell’Ente, perseguendo i livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

Articolo 38 - RESPONSABILI DI SERVIZIO

1.   Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ai quali sono attribuite funzioni gestionali ed amministrative.

2.   Al responsabile così individuato spetta la direzione degli uffici e servizi dell’area sulla base del principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa è attribuita alla burocrazia dell’Ente. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto non riservano espressamente agli organi elettivi o al Segretario comunale.

3.   Essi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4.   Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

5.   Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e all’ambito di autonomia allo stesso assegnato.

Articolo 39 - DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

1.   Il Segretario comunale e i responsabili di servizio operano attraverso determinazioni che, ove comportino impegni di spesa, recheranno il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni di cui al presente comma sono immediatamente eseguibili.

Articolo 40 - ESPRESSIONE DEI PARERI

1.   I pareri dei responsabili di Servizio di cui al precedente articolo 38 saranno dati in tempi tali da permettere all’organo competente di esercitare correttamente la propria attività provvedimentale. I pareri dovranno essere espressi per iscritto e presentati all’organo competente.

2.   Per i provvedimenti urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutivi) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta. Il parere negativo dovrà essere motivato.

3.   I pareri espressi dovranno essere inseriti nell’atto deliberativo.

Articolo 41 - COLLABORAZIONI ESTERNE E INCARICHI A CONTRATTO

1.   La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2.   Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’area direttiva. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore ad una unità avendo l’Ente una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3.   I soggetti cui conferire l’incarico debbono possedere i requisiti che sia il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sia  le vigenti disposizioni contrattuali richiedono per la qualifica da ricoprire. Il regolamento prevede i casi di incompatibilità.

4.   Gli incarichi  sono conferiti con provvedimento del sindaco, previa deliberazione della Giunta.

5.   Il Segretario Comunale provvede alla stipulazione del contratto il cui contenuto è disciplinato dal regolamento.

6.   I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.

7.   Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dall’art.110, comma 3 T.U. Enti Locali.

8.   Il Comune, per obiettivi determinati, può servirsi di collaborazioni di soggetti esterni dotati di specifiche particolari competenze professionali attraverso convenzioni a termine non implicanti instaurazione di rapporto di dipendenza. Tali soggetti sono scelti dal Sindaco su base fiduciaria; le convenzioni sono predisposte nel dettaglio dal Segretario che provvede anche alla stipula. E’ da intendersi abrogato l’art. 86 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 16.1.2001.

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 42 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1.   Il Comune, nell’ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività, a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.   I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3.   Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a.   in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b.   in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c.   a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d.   a mezzo di istituzione per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e.   a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 43 - AZIENDE SPECIALI,  ISTITUZIONI, SOCIETA' PER AZIONI.

1.   L’azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2.   L’istituzione è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3.   Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4.   Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato e dall’accettazione sottoscritta della candidatura.

5.   L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi  i trasferimenti.

6.   Nell’ambito della legge, l’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

7.   Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8.   Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

9.   Qualora ne ravvisi la convenienza il Comune può entrare a far parte di società di capitali, anche a prevalente capitale privato, che abbiano oggetto sociale diverso dallo svolgimento di servizi pubblici locali, purché tali società operino anche solo parzialmente nell'ambito del territorio comunale.

TITOLO VIII

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

Articolo 44 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

Articolo 45 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con gli altri Enti locali, si organizza avvalendosi di moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 46 - CONVENZIONI

1.   Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni o confermando le esistenti e/o individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.

2.   Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 47 - CONSORZI

1.   Per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni può essere costituito un consorzio tra enti secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 T.U. Enti Locali. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti (Art. 31. T.U. Enti Locali).

2.   A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’art. 46 del presente statuto, unitamente allo statuto del consorzio.

3.   Il contenuto della convenzione e dello statuto sono disciplinati dalla legge. La convenzione deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

4.   Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 48 - UNIONE DI COMUNI

In attuazione del principio di cui al precedente art. 45,  dei principi della legge di riforma delle autonomie locali,  dell’art. 32 del Testo Unico Enti Locali e della specifica normativa regionale, il Consiglio Comunale ha facoltà, ove sussistono le condizioni di costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, un unione di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti.

Articolo 49 - ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Comune, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi  di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di  più soggetti pubblici interessati,  in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,  promuove  e conclude  accordi di programma nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

TITOLO IX

PARTE NORMATIVA

Articolo 50 - STATUTO

1.   Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2.   Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.

Articolo 51 - REGOLAMENTI

1.   I regolamenti di cui all’art. 7 del T.U. Enti Locali non possono contenere disposizioni in contrasto con i principi fissati dalla legge e con il presente Statuto.

2.   Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

3.   Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Possono essere adottati anche regolamenti diversi da quelli previsti dalla legge, ma sempre nel rispetto dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica (art. 128 Costituzione) e del presente Statuto.

4.   Restano in vigore i regolamenti già adottati purché compatibili con il presente Statuto.

5.   Il regolamento resterà pubblicato dopo l’adozione per 15 giorni all’albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità,  diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.

6.   I Regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 52 - ORDINANZE SINDACALI

Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario e straordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

1.   Ordinanze ordinarie

Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati obblighi positivi o negativi ad adempiere.

2.   Ordinanze straordinarie

In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie qualora  ricorrano  gli estremi della contingibilità, dell’urgenza e dell’interesse pubblico. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall’entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare. L’ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all’interessato o agli interessati. Se costoro non adempiono all’ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d’ufficio, ove occorra con l’assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva a termini di legge, sarà passata all’esattore il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempimenti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette. Le ordinanze sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati oltre il Sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Articolo 54 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo dell’Ente.