Sono apportate le seguenti modifiche al vigente Statuto Comunale, pubblicato sul B.U.R.A. del 6.2.1992 ed approvato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 71 del 02.08.1991, n. 95 del 17.10.1991, n. 133 del 3.12.1993 e n. 47 del 3.05.1999, n. 60 del 30.06.2000, esecutive ai sensi di legge.
a) Sostituire al vigente Statuto Comunale l’articolo 29 bis con il seguente:
Art. 29 bis
Ai sensi del Titolo III, Capo I, del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, è istituito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente e dal Segretario dell’Ufficio di Presidenza.
Il Vicepresidente Vicario e il Vicepresidente assistono e coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni.
Il Presidente nomina un consigliere comunale quale segretario dell’Ufficio di Presidenza, il quale partecipa di diritto all’Ufficio di Presidenza e provvede a controfirmare con il Presidente ed il segretario le deliberazioni di consiglio, è inoltre responsabile della verifica della permanenza del numero legale nel corso delle sedute consiliari, a tale scopo provvede a periodici appelli dei consiglieri comunali presenti.
b) Sostituire al vigente Statuto Comunale l’articolo 31 con il seguente:
Art. 31
Gruppi consiliari
Sono riconosciuti i gruppi consiliari, quali raggruppamenti di consiglieri comunali; i consiglieri comunali eletti in una stessa lista formano un gruppo, indipendentemente dal loro numero; ogni gruppo elegge nel suo seno un capogruppo, il quale partecipa alla conferenza dei capigruppo.
E’ costituito il Gruppo Misto, che può essere formato anche da un solo consigliere, quale aggregazione tecnica e non politica di Consiglieri comunali. Il Gruppo Misto viene regolato allo stesso modo degli altri Gruppi consiliari anche se i suoi componenti non hanno vincolo di solidarietà di Gruppo.
I consiglieri che decidono di uscire dai Gruppi di elezione e di non iscriversi ad uno degli altri Gruppi costituiti, vengono iscritti d’ufficio al Gruppo Misto, se raggiungono almeno il numero di due possono costituire gruppo autonomo.
Il Comune assicura ai gruppi consiliari per l’espletamento delle loro funzioni la disponibilità dei servizi e assegna ad essi sedi, mezzi, personale tenendo presente le esigenze di base comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.
c) Sostituire al vigente Statuto Comunale l’articolo 40 con il seguente:
Art. 40
Il Consigliere comunale
Il Consigliere ha diritto di iniziativa deliberativa, di interrogazione, di interpellanza e di mozione.
Il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, degli Enti e Aziende da esso dipendente (o a partecipazione comunale) tutti i documenti, i dati, le notizie e informazioni utili per l’espletamento del suo mandato.
Gli organi elettivi nell’esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai singoli consiglieri comunali mansioni e compiti, ove questo favorisca il buon andamento dell’azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento delle competenze stesse o legittimazione di provvedimenti.
Gli amministratori (presidente e/o consigliere di amministrazione) di Enti, Consorzi, Istituzioni, Società di cui il Comune ha la partecipazione maggioritaria, gli amministratori di società, imprese, enti controllati o vincolati al comune da contratti d’opera od a esso sovvenzionati, i dirigenti esterni e i consulenti tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la propria opera al Comune o ad imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati sono incompatibili con l’ufficio di Sindaco e con quello di consigliere ed assessore comunale.
I soggetti di cui al precedente comma per utilmente candidarsi alle elezioni amministrative devono cessare dall’incarico di cui sopra almeno 12 mesi prima dell’indizione delle elezioni stesse, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio il termine di cui al presente comma è ridotto a quattro mesi.
Ai fini della attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti il Sindaco nei termini di cui sopra richiede ai soggetti di cui al precedente comma 4° apposita dichiarazione di rinuncia alla candidatura o all’incarico e provvede ai necessari decreti di revoca dei soggetti titolari degli uffici di cui al citato comma 4° intenzionati a partecipare in qualità di candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.
Il consigliere o assessore comunale non può essere nominato quale Amministratore di Enti, Consorzi, Istituzioni, Società in cui il Comune ha la partecipazione maggioritaria di quote e/o azioni.
d) Aggiungere al vigente Statuto Comunale il seguente articolo:
Art. 51 bis
Il Direttore Generale
Il Sindaco può nominare un Direttore Generale dell’Ente tra il personale dipendente laureato, con qualifica apicale e/o tra professionisti esterni aventi i titoli per ricoprire l’incarico di Dirigente del Comune e particolare esperienza nei settori di attività del Comune. Il Direttore Generale svolge le funzioni previste dalla legge e può, su richiesta motivata del Sindaco, avocare alla propria competenza ogni procedimento amministrativo.