il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   Di prorogare, ai sensi della L.R. n. 83/2000, l’esercizio dell’attività per la gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi così come riportati nella sottoindicata tabella “B” e stoccaggio provvisorio e trattamento per rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi così come riportati nella sottoindicata tabella “A”, sito in località San Martino del Comune di Chieti (CH), alla Ditta DEPURACQUE S.r.l. – Via Po, 5 Sambuceto di S. Giovanni Teatino (CH), precedentemente autorizzato con D.G.R. n. 1039 del 29.04.1998 e rettifica con atto deliberativo n. 2021 del 06.08.1998;

2)   Di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs,. n. 22/97, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di scadenza della Delibera di Giunta regionale n. 1039 del 29.04.1998; ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)   Di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 1) è subordinata al rispetto delle condizioni dettate dall’A.R.T.A. – Dipartimento Provinciale di Chieti con note n. 894 del 18.03.2003, e con nota n. 1118 del 01.04.2003, di seguito riportate;

a)   L’area destinata al deposito temporaneo di fanghi dovrà essere provvista di idonea copertura per impedire l’ingresso delle acque piovane;

b)   Per quanto riguarda i codici dei rifiuti col finale 99, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, la ditta deve inviare una comunicazione trimestrale, contenente il nominativo dell’utilizzatore, i quantitativi e analisi eventuali di accompagnamento; La comunicazione, sottoforma di elenco riepilogativo, deve essere inviata all’A.R.T.A. – Abruzzo in duplice copia, di cui una alla sede centrale in Viale Marconi, 178 Pescara, e l’altra al Dipartimento Provinciale – Via S. Olivieri, 195 di Chieti;

4)   Di stabilire a seguito della condizione dettate dall’A.R.T.A. di cui alla lette a) del punto sopracitato la Ditta in oggetto, entro 6 mesi dalla data di notifica della presente autorizzazione, deve ottemperare a quanto richiesto, ed altresì deve effettuarne la comunicazione all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti), la cui Agenzia in parola deve inviare a questo Servizio, apposita relazione conclusiva;

5)   Di stabilire che, nel caso in cui la Ditta in oggetto non ottemperi, nei limiti temporali indicati, a quanto richiesto al punto 4), si procederà alla adozione dei consequenziali atti di competenza regionale;

6)   Di stabilire che, presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da parere dell’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti) n. 1118 del 01.04.2003, possono essere stoccati e trattati i soli rifiuti (tabella “A” e “B” sottoelencata) con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7)   Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   Di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-         deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-         deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-         devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-         devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-         le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-         è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata.

I recipienti devono essere in ogni caso dotati di:

-         idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

-         accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

-         mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

9)   Di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

10) Di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

11) Di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1039 del 29.04.1998 non riportato nel presente provvedimento;

12) Di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

13) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Abruzzo Sede Centrale e all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale - di Chieti;

14) Di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta DEPURACQUE S.r.l. - Via Po, 5 - 66020 Sambuceto di S. Giovanni Teatino (CH);

15) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

il dirigente del servizio

Dott. Carlo Di Palo