il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   Di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e della L.R. n. 83/2000, al Comune di Chieti l’autorizzazione regionale n. 983 del 22.04.98, così come prorogata con D.G.R. n. 2727 del 22.12.1999, per l’esercizio della discarica controllata, ubicata in località “ Casoni” del Comune di Chieti (CH);

2)   Di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data di scadenza della Delibera di Giunta Regionale n. 983/98, così come prorogata con D.G.R. n. 2727 del 22.12.1999; ed è prorogabile; A tal fine, deve essere presentata apposita domanda alla Direzione Ambiente, Turismo, Energia - Servizio Gestione Rifiuti ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 83/2000;

3)   Di stabilire che, secondo quanto riportato nel parere dell’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti) prot. n. 1319 del 16.04.03, la presente autorizzazione è relativa alla volumetria residua della discarica pari a 430.000 m3 compresi quelli relativi all’ampliamento autorizzato con Ordinanza Dirigenziale n. 57 del 13/06/2001;

4)   Di stabilire, altresì, che secondo quanto riportato nel parere dell’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti) prot. n. 1183 del 07.04.03, integrata con la nota n.1345 del 17.04.2003, la presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

·        Poiché le opere relative alla variante in corso di realizzazione non sono ancora completate, al riguardo si ritiene l’opportunità di effettuare comunque un collaudo tecnico funzionale delle opere in variante, via via che singolarmente vengono ultimate, e che solo dopo il collaudo favorevole, che dovrà essere trasmesso al Dipartimento A.R.T.A. di Chieti, le singole opere potranno essere utilizzate.

 

·        Per quanto riguarda i codici dei rifiuti col finale 99, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il Comune deve inviare una comunicazione trimestrale, contenente il nominativo dell’utilizzatore, i quantitativi e analisi eventuali di accompagnamento. La comunicazione, sottoforma di elenco riepilogativo, deve essere inviata all’A.R.T.A. - Abruzzo in duplice copia, di cui una alla sede centrale in Viale Marconi, 178 Pescara , e l’altra al Dipartimento Provinciale - Via S. Olivieri, 195 Chieti;

 

·        Per quanto attiene il gas in discarica attualmente è in funzione la torcia di combustione, poiché il responsabile tecnico dell’impianto ha fatto presente che successivamente il gas di discarica sarà oggetto di recupero energetico con produzione di energia elettrica mediante l’istallazione di un impianto di generazione, nella realizzando area servizi, si prescrive il rispetto dei limiti imposti dal D.M. 5 febbraio 1998 - allegato 2 suballegato 1 punto 2);

 

5)   Di subordinare l’autorizzazione:

a)   a quanto stabilito dalla L.R. 83/00, art. 28 comma 1;

b)  a quanto stabilito dalla Legge 25.02.2000, n. 33 per quanto attiene lo smaltimento di rifiuti tal quali in discarica;

c)   a quanto stabilito dal D.Lgs n. 36 del 13.01.2003, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti;

d) all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

e) all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati e la loro provenienza;

6)   Di obbligare il Comune beneficiario della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

7)   Di prescrivere che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

·        le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

 

·        deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

 

·        deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

 

·        devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

 

·        devono essere promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

8)   Di fare salve, altresì, obblighi ed adempimenti a carico del Comune beneficiario della presente autorizzazione, derivante dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento.

9)   Di richiamare il Comune di Chieti al rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, nonché nella normativa regionale vigente nella materia;

10) Di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 983 del 22.04.98, non riportato nel presente provvedimento;

11) Di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

12) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti);

13) Di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento al Comune di Chieti;

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

il dirigente del servizio

Dott. Carlo Di Palo