Tra

Le Amministrazioni comunali di:

 

1

Acciano

13

Ofena

2

Barisciano

14

Poggio Picenze

3

Calascio

15

Prata D’Ansidonia

4

Capestrano

16

Rocca di Cambio

5

Caporciano

17

Rocca di Mezzo

6

Carapelle Calvisio

18

S. Benedetto in Perillis

7

Castel del Monte

19

S. Demetrio Nè Vestini

8

Castelvecchio Calvisio

20

S. Pio delle Camre

9

Collepietro

21

S. Stefano di Sessanio

10

Fagnano Alto

22

Tione degli Abruzzi

11

Fontecchio

23

Villa S. Lucia degli Abruzzi

12

Navelli

 

 

 

L’Azienda Unita Sanitaria Locale N. 4 dell’Aquila

 

L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila

 

L’istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Navelli

 

La Comunità Montana Campo Imperatore – Piana di Navelli

 

Per

l’adozione del Piano di Zona relativo ai servizi socio - assistenziali da svolgere nell’Ambito in applicazione dell’art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186 e della Delib. C.R. n. 69/8 del 26 giugno 2002 “Adozione del Piano sociale Regionale 2002 - 2004 della regione Abruzzo”.

PREMESSA

-    il Comune è l’ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000.

-    il disposto dell’art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D.Lgs. 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma” ...per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”.

-    l’art. 19 della legge 328/2000, al comma 2. prevede l’adozione del piano di zona attraverso accordo di programma.

-    l’articolo 19, 3° comma, della legge 328/2000 include tra i firmatari dell’accordo “i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano”.

-    il Consiglio Regionale d’Abruzzo, con deliberazioni n. 59/5 del 19 marzo 2002, e n. 72/22 del 16 luglio 2002, ha approvato la nuova articolazione degli ambiti territoriali sociali ai sensi della legge 328/2000, apportando parziali modifiche alla zonizzazione approvata con L.R. n. 22 del 1998.

-    il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 69/8 del 26 giugno 2002, pubblicata sul BURA n. 12 straord. del 26 luglio 2002 ha approvato il Piano sociale 2002 - 2004, ai sensi dell’art. 18 della legge 328/2000;

-    la Giunta Regionale d’Abruzzo, con atto n. 804 del 27 settembre 2002, pubblicato sul BURA del 18 ottobre 2002 numero 140 speciale, ha approvato la “Guida per la predisposizione e approvazione del Piano di zona dei servizi sociali”.

-    l’ articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità” recita:

“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.

INIZIATIVA

La Comunità Montana “Campo Imperatore - Piana di Navelli, quale ente procedente, ha assunto l’iniziativa per ricevere la disponibilità degli altri soggetti ed indice presso la propria sede, in data 10.01.2003, la Conferenza dei Sindaci per l’adozione del Piano di zona.

Il processo di scelta dell’Ente di Ambito Sociale si è articolato nelle seguenti fasi:

-    nel mese di giugno 2002 la Conferenza dei Sindaci ha iniziato la propria attività per la redazione del nuovo Piano di zona per i servizi sociali;

-    è stato confermato il Dirigente della Comunità Montana e gli operatori assistenti sociali resi disponibili dalla AUSI. N. 4 dell’ Aquila, con l’incarico di procedere ai primi adempimenti per la redazione del Piano di Zona, in attesa della definizione dell’Ufficio di Piano. così come previsto dalle disposizioni regionali;

-    è stata effettuata un’attenta analisi del territorio e delle attività svolte a seguito della programmazione del precedente Piano;

-    è stata formalmente richiesta alle singole Amministrazioni Comunali la conferma della Comunità Montana Campo Imperatore - Piana di Navelli quale Ente Gestore dell’Ente d’Ambito Sociale;

-    le 23 Amministrazioni Comunali, con Delibera di Consiglio Comunale, hanno individuato la Comunità Montana Campo Imperatore Piana di Navelli quale Ente Gestore demandandogli la redazione e l’attuazione del Piano, come appresso specificato:

 

N.

COMUNE

Delibera Consiliare

Del

1

ACCIANO

22

04.07.2002

2

BARISCIANO

25

06.07.2002

3

CALASCIO

16

18.07.2002

4

CAPESTRANO

29

15.10.2002

5

CAPORCIANO

20

05.07.2002

6

CARAPELLE CALVISIO

19

17.09.2002

7

CASTEL DEL MONTE

21

06.07.2002

8

CASTELVECCHIO CALVISIO

12

04.07.2002

9

COLLEPIETRO

14

04.07.2002

10

FAGNANO ALTO

17

18.06.2002

11

FONTECCHIO

11

12.07.2002

12

NAVELLI

26

28.06.2002

13

OFENA

35

27.06.2002

14

POGGIO PICENZE

10

15.07.2002

15

PRATA D’ANSIDONIA

17

12.07.2002

16

ROCCA Dl CAMBIO

39

19.11.2002

17

ROCCA Dl MEZZO

32

03.07.2002

18

S. BENEDETTO IN PERILLIS

13

27.07.2002

19

S. DEMETRIO NE’ VESTINI

33

10.07.2002

20

S. PIO DELLE CAMERE

15

12.07.2002

21

S. STEFANO DI SESSANIO

18

25.06.2002

22

TIONE DEGLI ABRUZZI

18

28.06.2002

23

VILLA S. LUCIA DEGLI ABRUZZI

14

22.06.2002


 

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue

ART.1

La premessa è parte integrante dell’accordo e vale patto.

-    promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali c regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;

-    predisporre tutti gli atti necessari all’assolvimento da parte dell’Ente d’ambito Sociale dell’obbligo di rendicontazione, previsto dal Piano sociale regionale e dalla normativa di settore;

-    formulare indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal piano) di zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l’espletamento dei propri compiti.

Il regolamento dell’Ufficio di Piano che sarà approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro 30 gg. dalla istituzione dello stesso ufficio espliciterà le funzioni ed i ruoli attribuiti in dettaglio all’Ufficio di Piano.

ART. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORI)O

L’Accordo di Programma è finalizzato all’adozione del Piano di Zona dell’ambito 11 “Montagna Aquilana”. che si allega al presente atto sotto la lettera ‘‘A” per costituirne parte ìntegrante e sostanziale.

ART. 3

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’ allegato Piano di Zona ed in particolare:

-     La Comunità Montana -- quale Ente Gestore dell’Ambito -- coordina tutta l’attività e partecipa alla sua realizzazione mettendo a disposizione, oltre la quota di finanziamento, le strutture ed il personale necessario;

-     L’Azienda Unità Sanitaria Locale dell’Aquila N. 4 partecipa all’Accordo di Programma mettendo a disposizione dell’ Ente Gestore le proprie strutture sociosanitarie territoriali, ed il proprio personale per garantire le seguenti funzioni;

-    Servizio Sociale Professionale;

- Valutazione Professionale e Multidimensionale del bisogno sociale e socio - sanitario mediante la sperimentazione del Punto Unico d’Accesso e l‘Unità Valutativa Multidimensionale;

-    Presa in carico di individui. famiglie e gruppi in situazioni di bisogno. secondo la metodologia del lavoro per progetti personalizzati di intervento;

- Referenza con altre istituzioni - Tribunale Minorile e Civile, Scuola, Provincia, Regione nonchè con le Organizzazioni del 3° Settore del territorio-;

- Consulenza tecnica per la redazione e gestione del Piano di Zona e di progetti obiettivo di settore;

- Coordinamento delle attività sociali dell’Ambito:

-    Attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione territoriali nelle aree che necessitano di integrazione socio - sanitaria ai sensi di legge;

- Consulenze e collaborazione per le attività di formazione, aggiornamento e supervisione degli operatori di base e professionali dell’Ambito;

- Partecipazione alle iniziative di promozione e prevenzione sociale e sociosanitaria dell’ Ambito.

-     I 23 Comuni dell’Ambito partecipano all’accordo di Programma mettendo a disposizione eventuali risorse, le strutture ed il personale per la realizzazione del Servizio di Segretariato Sociale ei di altre attività sociali gestite in maniera diretta.

-     L’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Navelli partecipa all’Accordo di Programma rendendo disponibili le strutture scolastiche ed il personale per interventi integrati nell’area dei minori in condizione di disagio, degli alunni portatori cli handicap e degli alunni immigrati.

-      L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, oltre a porre in essere gli specifici compiti di cui all’art. 7 della L. 8.11.2000 N. 328, si impegna a collaborare con l‘Ambito ‘Montagna Aquilana’:

-    per la individuazione di strategie di miglioramento della integrazione della popolazione immigrata dell’ Ambito;

-    per la individuazione di strategie integrate in materia di occupazione tramite la facilitazione dell’incontro domanda - offerta di lavoro e collocamento di cui alla L. 68/99;

-    per la individuazione di strategie integrate circa l’area della disabilità soprattutto in riferimento ai cittadini portatori di handicap sensoriali.

ART. 4

RESPONSABILITA’

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

a)   primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel sindaco del Comune di appartenenza dell’utente e per la parte sanitaria nel responsabile del Distretto Sanitario di Base;

b)   il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa dell’Ente d’Ambito Sociale e della Azienda Unità Sanitaria Locale, ognuno per le proprie competenze, al fine di concludere il procedimento, ovvero nell’operatore investito della conduzione del caso ovvero dell’intervento, comunicato al cittadino ai sensi di legge.

ART. 5

ASSETTO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE/GESTIONE DEL PIANO DI ZONA.

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell’Ambito Territoriale è la Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni dell’Ambito Territoriale ed è rappresentata dal Sindaco del Comune di Barisciano che assume il compito di coordinare i lavori.

Alla Conferenza dei Sindaci compete:

-    l’istituzione dell’Ufficio di Piano con la nomina delle persone che andranno a costituirlo e del responsabile/coordinatore entro 45 giorni dalla frma dell’accordo di programma;

                  la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona:

-    l’eventuale rimodulazione delle azioni del piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, anche su proposta dell’ufficio di piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell’accordo di programma;

-    la stipula di protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di programma;

-    la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali;

-    il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte. alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei Sindaci saranno definite in apposito regolamento.

l’Ente d’Ambito Sociale, in conformità a quanto previsto dal PSR rappresenta l’ambito Sociale ed esercita la l’unzione amministrativa in materia sociale. assicurando la regia dei processi istituzionali di competenza dell’ambito.

ART. 6

ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA.

L’ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata all’attuazione e gestione del Piano di Zona e rappresenta lo strumento operativo dell’Ente d’Ambito Sociale.

Ad esso compete di:

-                 predisporre gli atti per l’organizzazione dei servizi e per l’eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 dell’art. 1, legge 328/2000:

-                 predisporre atti finanziari (per la gestione finanziaria vedi oltre sezione Risorse):

a)   per la gestione corrente dell’ufficio di piano medesimo (spese beni strumentali e beni di consumo, percentuale per i costi generali di funzionamento quali telefono, personale,. consulenze specialistiche, ecc.);

b)  per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);

-         predisporre l’articolato dei protocolli d’intesa e degli altri atti volti a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali:

-         organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché della rendicontazione finanziaria;

-    promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;

-    predisporre tutti gli atti necessari all’ assolvimento da parte dell’Ente d’ambito Sociale dell’obbligo di rendicontazione, previsto dal Piano sociale regionale e dalla normativa di settore;

-    formulare indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal piano di zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l’espletamento dei propri compiti.

Il regolamento dell’Ufficio di Piano che sarà approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro 30 gg. dalla istituzione dello stesso ufficio espliciterà le funzioni ed i ruoli attribuiti in dettaglio all’Ufficio di Piano.

ART. 7

PERSONALE PER L’UFFICIO DI PIANO

L’utilizzo del personale per l’Ufficio di Piano avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del responsabile dell’Ufficio di Piano, da nominare contestualmente alla sua istituzione.

Restano ferme, per il personale impiegato, la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.

ART. 8

CONSULENZE ESTERNE

L’Ufficio di Piano può avvalersi di consulenti esterni per l’esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi sono attribuiti con appositi atti del Comune o dell’Ente d’Ambito Sociale, conformi alla normativa vigente per la P.A.

ART. 9

COLLEGIO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di vigilanza presieduto dall’Assessore alle politiche sociali della Cominità Montana e composta da 2 rappresentanti dei Sindaci indicati dalla Conferenza dei Sindaci, da un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e da un rappresentante dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale dell’ Aquila.

Il collegio di vigilanza, una volta appurato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre alla Conferenza dei Sindaci la modifica anche sostanziale del Piano di Zona.

ART. 10

EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO IRRITUALE

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all’accordo di programma, e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

ART. 11

PUBBLICAZIONE

Il legale rappresentante dell’Ente d’Ambito Sociale trasmette alla Regione Abruzzo il presente Accordo di Programma, entro il termine di n. 10 giorni dalla sottoscrizione, per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano sociale Regionale e successivamente a tale verifica provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente accordo.

ART. 12

DURATA

La durata del presente accordo è fissata in tre anni. Il primo anno ha carattere

 

sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali.

ART. 13

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000).

Letto, firmato e sottoscritto.