Art. 36 - si aggiungono i seguenti comma:

2.   Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Sindaco-Presidente del consiglio, devono essere assunte immediatamente al Prot. Generale dei Comune nell’ordine temporale di presentazione. Non necessitano di presa d’atto. Il Consiglio Comunale entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal numero di protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento dei Consiglio a norma dell’art. 141 del Dlgs. 267/2000.

3.   I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti, con deliberazione consiliare. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, e che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio, dopo aver esaminato adeguatamente le cause giustificative presentate, può deliberare l’accettazione delle stesse o la decadenza.

Alla surroga del consigliere decaduto, il Consiglio Comunale provvederà entro i successivi 30 giorni dalla data della dichiarazione di decadenza.

 

Art. 37 - si aggiunge il seguente 5° commna:

5.   In conformità alle indicazioni di cui all’art. 67 del Dlgs. n. 267/2000, non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Sindaco, Assessore (anche esterno), Consigliere Comunale, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune di Morro D’Oro, (Sindaco, Assessore e consigliere) presso Enti, Istituzioni, Consorzi e Società di capitali, alla cui costituzione o al cui funzionamento partecipa il Comune in forma o quota minoritaria.

Art. 42 - Si sostituisce il 1° comma, con il seguente:

1.   La giunta, che opera collegialmente, è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino ad un massimo di sei, compreso il Vice-Sindaco.

Art. 47 - si aggiunge la seguente lettera o)

o)   nomina i responsabili dei servizi, attribuisce gli incarichi di staff e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze effettive e verificabili; in particolare può nominare con proprio decreto responsabili dei servizi o uffici o attribuire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione ad esterni ai sensi degli artt. 109 e 110 del Dlgs. 267/2000.