IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:

-    che la Giunta Regionale d’Abruzzo – Direzione Attività Produttive – Servizio Sviluppo Estrattivo e Minerario – Ufficio Cave e Torbiere, con nota n. prot. 800 – AE/2002/ddf del 17.04.02 acclarata al protocollo comunale al n. 2080 del 26.04.02, inviava istanza di apertura di una cava da parte della ditta ITALTER di Nino Scipione;

-    che con nota n. prot. 3632 del 20.08.02 pervenuta al prot. n. 4357 del 24.08.02 l’ufficio Cave e Torbiere della Giunta regionale d’Abruzzo riscontrava i lavori di una cava abusiva in località Plavignano del comune di Castilenti da parte della ditta ITALTER di Scipione Nino e nel contempo veniva elevato il verbale d’infrazione ai sensi dell’art. 28 I^ comma L.R. 54/83;

-    che con verbale , ex art. 348 comma 4 C.P.P., del 27.08.02 il Corpo Forestale dello Stato – comando stazione di Atri – nominava il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castilenti geom. Biagio Lupinetti quale ausiliario di P.G. al fine di un parere tecnico circa l’eventuale abuso da parte della ditta ITALTER di Scipioni Nino per l’apertura di una cava di cui sopra;

-    che in data 09.09.02 l’Ufficio Tecnico rimetteva apposita relazione richiesta dal C.F.S. comando stazione di Atri;

-    che con nota dell’11.09.02 n. prot. 3930 – AE/2002/ddf l’Ufficio Cave della Giunta Regionale d’Abruzzo inviava nuovi elaborati di progetto in sostituzione di quelli già inviati con la surrichiamata nota n. prot. 800 del 17.04.02 relativi alla cava in loc. Plavignano;

-    che con nota n. prot. 4765 del 18.08.02 veniva richiesto il parere all’Ufficio Estrattivo e Minerario della Giunta regionale d’Abruzzo circa la competenza del Comune all’applicazione della normativa urbanistica (L. 47/85) in merito all’abuso in parola;

-    che con nota n. prot. 7540 del 20.09.02 pervenuta in pari data al n. prot. 4815 la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo –Chieti- ordinava l’immediata sospensione, ai sensi dell’art. 28 del T.U. sui BB.CC.AA. approvato con D.Lgs 29.10.99 n. 490, dei lavori alla ditta ITALTER di Scipioni Nino;

Vista la nota n. prot. 4666 del 15.11.02 pervenuta in data 16.11.02 al n. prot. 5996 con la quale L’Ufficio Cave e Torbiere della Giunta Regionale d’Abruzzo convocava la conferenza dei Servizi per il giorno 25.11.02 per l’apertura di una cava in località Plavignano da parte della Ditta ITALTER di Scipione Nino;

Vista la nota n. prot. 4533/AE/2002/ddf del 2.12.02 con la quale l’Ufficio Cave e Torbiere della G.R.A. comunicava, tra l’altro, che a seguito dell’istruttoria espletata, il rilascio della autorizzazione all’apertura della cava in capo al Comune ai sensi dell’art. 5 lettera d) L.R. 67/87 e che la cava non è sottoposta a concessione edilizia, fermo restante la possibilità di contravvenzione di cui alla lettera a) dell’art. 20 comma 1 L. 47/85;

Vista la nota n. prot. 1049 del 19.02.03 con la quale la Soprintendenza Beni Archeologici dell’Abruzzo comunicava l’annullamento del fermo lavori a seguito di specifiche condizioni ed il rilascio del Nulla-Osta di competenza a seguito di ultimazione degli scavi archeologici;

Vista l’autorizzazione a sanatoria della Giunta Regionale d’Abruzzo – Direzione Territorio e Beni Ambientali in data 16.03.03 n. prot. 13079;

Vista la nota n. prot. 382 del 11.02.02 con la quale l’Ufficio Cave e Torbiere ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 24.11.03 in merito all’istanza del 08.03.02 per l’apertura di una cava in c.da Plavignano da parte della ditta Italter di Scipione Nino;

Accertato che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera d) dell’art. 5 della L.R. 67/87 per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento;

Vista la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale n. CEW/1421/2002/CTE 0037 in data 15/11/2002;

Visti gli atti tecnici amministrativi;

Visti i contratti di affitto in atti di ufficio;

Visto il D.Lgs n. 490/99

DECRETA DI CONCEDERE A SANATORIA

Alla ditta ITALTER di Scipioni Nino con sede in frazione di Villa Petto di Colledara (Te) di eseguire i lavori di: COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI MISTO GHIAIA sita in località Plavignano, di questo Comune individuata in N.C.T. al foglio n. 23 part. 148 in parte, SALVO NULLA OSTA della Soprintendenza Beni Archeologici dell’Abruzzo di Chieti e della Soprintendenza dei BB.AA. dell’Abruzzo dell’Aquila, alle seguenti condizioni:

Art. 1

Obbligo dell’osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e delle osservanze delle modalità indicate nei disegni approvati dal C.T.R. per le cave, timbrati e firmati dal Segretario.

Art. 2

La zona interessata agli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 1 (uno) dalla data di inizio lavori. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data a pena la decadenza, e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D. Lgs 624/96

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva finale dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fideiussione bancaria o di Istituto assicurativo per un importo nella misura di euro 50.000,00.

La predetta garanzia dovrà essere costituita e presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

1)      ATTENERSI AGLI ATTI PROGETTUALI;

2)   LE PENDENZE DELLA SCARPATA DI ABBANDONO NON DOVRANNO SUPERARE IL VALORE DI 45° CON IL MATERIALE IN POSTO, CON L’OBBLIGO DI RACCORDO ALLE STESSE PENDENZE DELLE SCRARPATE NATURALI CIRCOSTANTI;

3)   DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO UN RIPORTO DI TERRA VEGETALE SULLE SCARPATE E SUL PIAZZALE DI RISULTA PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI SCOPI AGRICOLI;

4)   LE QUOTE DI RIPRISTINO VENGANO RACCORDATE CON LA PARTE NON OGGETTO DI INTERVENTO SEGUENDO IL PIU’ POSSIBILE LE PENDENZE NATURALI DEL TERRENO;

5)   VENGA SEMPRE MANTENUTA PULITA LA STRADA DI ACCESSO ALLA ZONA INDUSTRIALE EVITANDO LA FORMAZIONE DI POLVERE DURANTE IL PASSAGGIO DEGLI AUTOMEZZI.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando l’Unità Operativa per le Attività estrattive lo riterrà necessario, i dati statisti relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annuale sarà di mc.29.000 e complessivamente di mc.29.000 per l’intera durata dell’attività

Art. 9

La ditta dovrà attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

-    Automezzi :                  3 MAN 414

-    Macchine meccaniche:  Escavatore  FAI 1300

                                            Pala gommata FIAT FR 130

                                       Escavatore 320 B

                                       Rullo vibrante Bitelli

                                       Bulldozer D6M CAT

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Segretario del C.T.R. allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo e notificato dalla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Art. 12

La presente viene rilasciata nei limiti di competenza, fatti salvi i diritti dei terzi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

geom. Biagio Lupinetti


GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO

UNITA’ OPERATIVA PER LE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

Via Raffaello n. 137 - PESCArA -

DISCIPLINARE

per la regolamentazione delle attività estrattive di cui alla Legge Regionale n. 54/83, allegato all’autorizzazione n. ________________ _del___________________________________

Art. 1

Si fa obbligo di rispettare le prescrizioni e le modalità di escavazione riportate nei disegni che costituiscono disposizioni vincolanti per la ditta richiedente.

L’Ufficio Cave, su indicazione del C.T.R. può prescrivere quanto segue:

-    i disegni delle cave e torbiere, nella scala 1/500, 1/100, 1/2000 a seconda della grandezza, debbono tenere in pianta il piano quotato con le quote nere e le quote rosse corrispondenti; le sezioni, stessa scala del piano quotato, debbono disegnarsi su due assi perpendicolari, in successione, con profili neri e profili rossi.

Art. 2

il titolare dell’autorizzazione è obbligato al rispetto delle norme del D.P.R. 9.4.1959 n. 128 (polizia mineraria) ed in particolare:

1)   Art. 104: senza autorizzazione sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a)   10 m.:

-    da strade di uso pubblico non carrozzabili;

-    da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b)  20 m.

-    da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;

-    da corsi d’acqua senza opere di difesa;

-    da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette.

-    da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c)   50 m.

-    da ferrovie

-    da opera di difesa dei corsi d’acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;

-    da oleodotti e gasdotti;

-    da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s’intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell’eseavazione.

2)  art 46: - l’ accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico o a mezzo di recinti o di appositi avvisi.

3)  art. 114: gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e ciò anche all’atto della sospensione e dell’abbandono dei lavori.

4)  art. 118: la coltivazione dei materiali si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo, siano stati asportati per una distanza non inferiore a m. 1,50 dal ciglio della fronte di abbattimento dai materiali utili.

5)  art. 119: è vietato tenere a strapiombo i fronti di escavazione.

Art. 3

Nel caso in cui non si intraprenda la coltivazione della cava o non si dia ad essa sufficiente sviluppo, l’autorizzazione concessa, previa la fissazione di un termine per l’inizio, la ripresa o l’intensificazione dei lavori, va dichiarata decaduta.

Art. 4

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla sistemazione del suolo al termine della coltivazione oppure durante i vari stadi della stessa, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo.

Il progetto di sistemazione dei luoghi dovrà essere a richiesta dell’Ufficio Cave sottoposto all’approvazione del C.T.R. e la sua obbligatorietà dovrà essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di istituto assicurativo, commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

Art. 5

Qualora venga richiesto, il titolare della autorizzazione è tenuto ad esibire al pubblico ufficiale, preposto al servizio di vigilanza e controllo, il provvedimento autorizzativo.

Art. 6

Il titolare di cui sopra ha l’obbligo di agevolare le visite dei pubblici ufficiali nell’espletamento delle funzioni citate sopra

Art. 7

L’Amministrazione concedente resta totalmente sollevata da qualsiasi responsabilità verso terzi in ordine all’attività estrattiva.

Il presente disciplinare è stato approvato con delibera n. 204 del 23.01.1985 e vistato dalla commissione di controllo in data 6.02.1985 prot. 668/885.