Repertorio n. 55

ministero dei lavori pubblici

provveditorato regionale alle oo.pp. per l’abruzzo

ufficio acque ed opere idrauliche

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione in sanatoria di “grande” derivazione d’acqua dal Fiume Aterno per uso irriguo, già assentita con i RR.DD. l7.04.1928 n. 5826, 30.04.1930 n. 3300 ed il D.M. 09.04.1971 n. 610, al Consorzio di Bonifica “Canale Corfinio 2°” con sede in Raiano (AQ), ora consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario, con sede in Pratola Peligna (AQ).

Istanza in data 31.03.1987 del nuovo Consorzio di Bonifica “Corfinio” con sede in Pratola Peligna (AQ), per il subingresso alla titolarità della concessione, per il rinnovo e la variante della concessione stessa.

Omissis

Articolo 6

Obblighi e condizioni cui dovrà soddisfare la derivazione

Entro il limite della quantità concessa, l’acqua sarà derivata, senza l’obbligo di restituzione delle colature, dal 1° Maggio al 31 Ottobre di ogni anno.

Il Consorzio concessionario si impegna inoltre a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, nei casi di magra e nel periodo di utilizzazione la portata pari al minimo deflusso costante vitale che verrà eventualmente stabilito ai sensi della legge 18.05.1989, n. 183.

A seguito della variata ubicazione dell’opera di presa ed a termine dell’art. 47 del T.U. 11.12.1933, n. 1775: il Consorzio si obbliga ad eseguire i lavori di costruzione e di manutenzione delle proprie opere di derivazione irrigua, interessanti le pertinenze ENEL, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’impianto di Molina, previ precisi accordi con il competente Gruppo Impianti ENEL.

In conseguenza all’esecuzione di tali lavori, il Consorzio viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione e dall’esercizio delle opere in questione.

Per le esistenti opere di derivazione sul fiume Aterno, si avrà couso delle stesse tra il Consorzio ed Enel.

L’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle suddette opere di derivazione, rimangono a carico dell’Enel ed il Consorzio concessionario non potrà avanzare eccezioni e riserve alcune nei confronti dell’Ente Elettrico a seguito dell’eventuale sospensione dell’erogazione d’acqua nel periodo irriguo, derivante dai suddetti lavori qualora si rendessero inprocrastinabili per cause di forza maggiore.

Omissis

Articolo 9

Garanzie da osservare

Saranno a carico del consorzio concessionario, eseguite e mantenute le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli di acqua e simili; sia per le difese della proprietà privata e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Consorzio concessionario è tenuto ad adeguarsi, nella derivazione, alle esigenze vitali del corso d’acqua.

Pertanto il Consorzio medesimo si impegna a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, la portata pari al minimo costante vitale li cui al precedente art. 6.

Omissis

L’Aquila, lì 1 febbraio 2000

il commissario regionale del

consorzio di bonifica interno

Dott. Filippo Losito

* * * * *

 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE FINANZE

DIFESASUOL ATD

PROT. N. 9670

CLASS. AQ D/456

Omissis

Vista l’istanza 31.3.1987, corredata da progetto a firma dell’Ing. Iorio, con la quale il nuovo Consorzio di Bonifica Corfinio con sede in Comune di Pratola Peligna ha chiesto:

1)   il subingresso nella titolarità della sopracitata concessione di “grande” derivazione irrigua, già assentita al Consorzio di Bonifica Canale Corfinio 2°con sede in Raiano, in quanto, in forza della suddetta legge regionale 10.03.1983 n. 11, gli sono stati trasferiti tutti i diritti e le obbligazioni di detto Consorzio;

2)   il rinnovo della concessione scaduta il 31.01.1987;

3)   la variante della concessione consistente nello spostamento dell’opera di presa a monte della centrale ENEL di Molina, in fregio alla vasca del dissabbiatore del predetto impianto e relative paratoie di regolazione ed intercettazione della portata concessa, nella realizzazione di una galleria di adduzione idrica per una lunghezza di circa 5 Km, nella costruzione delle due vasche di compenso allo sbocco della suddetta galleria, in territorio di Raiano;

4)      l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del T.U. sulle acque all’inizio anticipato delle opere;

Omissis

DECRETA

Art.1) Salvi i diritti dei terzi, è accordata al Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario”, al quale in forza delle delibere del Consiglio Regionale Abruzzo 30.7.1986 n. 27/8 e 7.4.1977 n. 802, è stato assegnato il comprensorio irriguo già di competenza del Consorzio di Bonifica Canale Corfinio 2°, la concessione di derivare, in sanatoria, dal fiume Aterno in località San Nicola, sulla linea di confine tra Castelvecchio Subequo e Raiano, mediante la nuova opera di presa posta in fregio alla esistente vasca di sedimentazione della centrale idroelettrica ENEL di Molina (AQ), moduli 10,80 per l’irrigazione di 2019 ettari di terreno nei Comuni di Raiano, Corfinio, Vittorito, e Popoli ricadenti nel comprensorio irriguo del Consorzio;

Art. 2) La concessione è accordata per anni quaranta, successivi e continui decorrenti dal 1.2.1987, giorno successivo a quello di scadenza della originaria concessione, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione 1.2.2000 rep. N. 55, che si approva con le modifiche di cui alle premesse, e verso il pagamento del canone annuo di £. 805.300 (ottocentocinquemilatrecento) (Euro 415,90), in ragione di lire 74.561 per modulo d’acqua derivata e per moduli 10,80;

Omissis

Roma lì, 3.11.2000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
IL DIRETTORE GENERAlE
DELLA DIFESA DEL SUOLO

f.to A. CAPPIELLO

ministero delle finanze
il direttore centrale
del demanio

F.to FANALE