IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72, recante: “Piano Sanitario Regionale 1994/1996”, paragrafo 3.1, che stabilisce di concedere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto infermi e feriti ad Enti, Istituzioni, Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato nell’ambito dell’Emergenza Sanitaria;

Vista la circolare n° 5279/8 del 7 marzo 2002 e n. 26338/8 del 1 ottobre 2002, che ha definito modalità e procedure per il rilascio della autorizzazioni al trasporto infermi sia in attività di emergenza sia al di fuori della medesima;

Vista l’istanza del 2 maggio 2002 con la quale il Presidente nonché Legale Rappresentante dell’Associazione “Pubblica Assistenza” di Montereale (AQ) chiedeva la concessione dell’autorizzazione al trasporto sanitario per la sede operativa sita in Via Dello Zaffo – 67015 Montereale (AQ);

Preso atto che l’Associazione “Pubblica Assistenza” di Montereale (AQ) risulta regolarmente iscritta con D.P.G.R. n. 1752 del 22/12/1993, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato istituito ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n°37/1993;

Esaminate le risultanze istruttorie trasmesse dalla Commissione Ispettiva preposta ai sopralluoghi dell’Azienda USL di l’Aquila con note prott. n. 07494 e n. 07495 del 30.07.2002 , integrate successivamente dalle note prott. n. 648 del 21.01.2003 e n. 1454 del 13.02.2003, dalle quali si evince il possesso dei requisiti della struttura richiedente, ai sensi della normativa vigente e nelle quali viene espresso parere favorevole all’esercizio del trasporto infermi;

Atteso che la Conferenza Permanente per i rapporti tra la Regione e le Aziende Sanitarie Locali non ha rilasciato parere nei termini previsti dal comma 4 dell’art. 2 della L.R. 23 dicembre 1993, n. 79;

Ritenuto, pertanto, di dover prescindere da tale parere e, comunque, procedere alla definizione del provvedimento autorizzatorio;

Accertata la congruità di tutta la documentazione presentata;

Vista la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente atto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

1.   di autorizzare l’Associazione Pubblica Assistenza di Montereale – con sede operativa in Via Dello Zaffo - 67015 Montereale (AQ) – ad esercitare l’attività di trasporto infermi al di fuori del Servizio di Urgenza ed Emergenza Sanitaria facente capo al numero telefonico nazionale “118”;

2.   di affidare la direzione sanitaria della Struttura al dr. Eugenio Calegaro, regolarmente iscritto al n. 636 dell’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di L’Aquila;

3.   di precisare che:

-    ai sensi delle circolari n°5279/8 del 7 marzo 2002 e n. 26338/8 del 1 ottobre 2002, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare – entro trenta giorni – all’Azienda USL di L’Aquila, competente per territorio, ed alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo, tutte le variazioni relative all’autorizzazione ottenuta (Stato sociale, sede, personale, direttore sanitario, ecc...);

-    l’automezzo dovrà essere contrassegnato con gli estremi della presente autorizzazione.

Pescara, 28 aprile 2003

Il Dirigente del Servizio

dott. Costantino Nieddu