IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Inerti Sangro srl, con sede legale in Via Aterno, 30 S. Giovanni Teatino (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia in località “Piccarda”, del Comune di Mozzagrogna (CH) distinta in Catasto al foglio n. 11, particelle n. 80 – 4015 – 4019, alle seguenti norme e prescrizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fideiussione bancaria per un importo nella misura di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

-    il passaggio da un lotto a quello successivo deve avvenire previo collaudo del recupero ambientale del lotto precedente, da parte dell’Ufficio Cave;

-    la successione dei lotti deve essere la seguente: 1 – 5 – 4 – 3 – 2;

-    prima della fine del primo lotto devono essere spostate la linea elettrica e quella telefonica;

-    le scarpate d’abbandono devono essere realizzate con il materiale in posto;

-    le modalità del risanamento ambientale devono essere concordate con il Comune di Mozzagrogna, tenendo in considerazione il recupero della cava della ditta Toto;

-    per le piste di carreggio la strada da seguire per il lotto n. 1 deve essere quella già utilizzata dalla ditta Toto, mentre dovrà costantemente essere garantito il transito agevole degli occupanti l’abitazione posta a confine sud:

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 117.240 e complessivamente di mc. 1.172.400 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiano